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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 febbraio 1954

Cassazione n. 01715/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/02/1954, rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza in data 18/02/2020 n. 2183/2018 della Corte di appello di Bologna, seconda sezione penale visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; preso atto della rituale richiesta difensiva di discussione in presenza; udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], comparso anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso riportandosi ai motivi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 18/02/2020, la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado in data 06/09/2016 dal Tribunale di Rimini, appellata dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], dichiarava non doversi procedere nei confronti del sunnominato in relazione ai capi B e C (due episodi di truffa) perché estinti per prescrizione e rideterminava la pena in relazione al capo A (ricettazione) nella misura di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 467 di multa.

Secondo l'Accusa, il Sabattini, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di procurarsi un profitto, acquistava o comunque riceveva gli assegni bancari n. 0806409630 di euro 818 e numero 0806409623 di euro 2.900, tratti dalla filiale di Milano della [OSCURATO:PERSONA] di Novara, di provenienza delittuosa in quanto denunciato quale oggetto di furto da [OSCURATO:PERSONA] in data 17/03/2012 presso la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA].

Accertato in Cattolica (RN) in data 10/02/2012.

2. Avverso detta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], viene proposto ricorso per cassazione per lamentare quanto segue.

Primo motivo: violazione dell'art. 649 cod. proc. pen.; contraddittorietà delle motivazioni rispetto ad altre sentenze emesse nei confronti dell'imputato, di cui almeno una passata in giudicato.

La Corte territoriale ha disatteso un consolidato principio giurisprudenziale secondo cui il ricettatore di un blocchetto di assegni non può essere condannato per tanti episodi di ricettazione quanti sono gli assegni contenuti nel blocchetto medesimo ma risponde di un'unica condotta di ricettazione anche se gli assegni sono stati spesi in tempi, luoghi e circostanze diverse.

Nella fattispecie, il Sabattini era stato condannato in primo grado per aver ricettato due assegni facenti parte di un carnet di dieci assegni rubato al titolare come da denuncia in atti: assegni utilizzati per commettere le due truffe parimenti contestate nel presente procedimento; lo stesso Sabattini aveva commesso in provincia di Bolzano altre cinque truffe giudicate con sentenza del Tribunale di Bolzano n. 958/2018, passata in giudicato, commesse utilizzando cinque assegni provenienti dal medesimo carnet da cui originavano i due assegni oggi in contestazione.

Secondo motivo: illogicità della sentenza di appello e contraddittorietà rispetto ad altri provvedimenti giudiziari emessi laddove non si riconoscono le circostanze attenuanti generiche; violazione dell'art. 62 bis cod. pen.

Si contesta la decisione della Corte territoriale che ha ritenuto il Sabattini non resipiscente e di mero comodo le sue dichiarazioni, senza considerare come lo stesso avesse ammesso anche fatti per cui non era indagato ed aveva chiamato in correità il fornitore degli assegni. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Iv 2

2. Aspecifico e comunque manifestamente infondato è il primo motivo.

La giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto che la condotta di chi detiene più moduli di assegni in bianco provenienti dal medesimo "carnet", sebbene spesi od utilizzati in tempi e luoghi diversi, integra un unico reato, perfezionatosi con l'acquisto dell'intero blocchetto, e non tanti reati quanti sono gli assegni, non potendosi considerare questi ultimi alla stregua di beni a sé stanti (cfr., Sez. 2, n. 23406 del 06/04/2017, Pacini, Rv. 270522; Sez. 5, n. 19372 del 17/04/2013, Cutaia, Rv. 256504).

Ove, tuttavia, manchi la prova dell'acquisizione dell'intero blocchetto in un'unica soluzione, il possesso e la spendita in tempi e luoghi diversi degli assegni nello stesso ricompresi, in mancanza di altri elementi di prova o quantomeno di giustificazioni credibili idonee a far ritenere la contestualità del conseguimento di tutti i beni da parte del possessore, fa acquisire agli assegni stessi autonoma rilevanza delittuosa, non potendosi più considerare il reato di ricettazione come perfezionato con l'acquisto dell'intero carnet di assegni.

In tal senso, del tutto condivisibile è la conclusione a cui perviene la Corte territoriale che non ha riconosciuto l'addotto bis in idem, osservando che "pur essendo tali titoli di credito tratti su conto corrente intestato alla società Pro gest s.r.l. di cui Mazzolini era legale rappresentante, non emerge alcuna prova - né questa è deducibile dalle ammissioni di Sabattini, il quale ha solo riferito che acquistava gli assegni di provenienza illecita, oltre a fotocopie di documenti falsi e schede telefoniche, da tale Rossi, senza specificare altro in ordine ai due assegni oggetto del presente procedimento ed ai cinque oggetto del procedimento presso il Tribunale di Bolzano - che egli abbia ricevuto il carnet di assegni in un'unica soluzione e non piuttosto ciascun titolo di credito in momenti diversi, come è deducibile dalle sue stesse dichiarazioni rese in data 10/09/2013 ..., circostanza quest'ultima concretamente reale a fronte della discrezionalità del cedente nella distribuzione a terzi dei singoli assegni rubati e circostanza che porta a ritenere che le specifiche ricezioni e detenzioni illecite siano condotte autonome rispetto alle altre".

Con queste argomentate conclusioni il ricorrente omette di confrontarsi, preferendo la "strada", conducente all'inammissibilità, della sostanziale reiterazione del motivo di appello.

3. Aspecifico e comunque manifestamente infondato è anche il secondo motivo.

Il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è stato motivato col fatto che l'ammissione di responsabilità da parte del ricorrente "non è stata indotta da interiorizzata resipiscenza, ma solo dalla constatazione dell'inutilità di negare l'evidenza, a fronte della serialità delle condotte analoghe che, all'epoca, hanno rappresentato per lui un vero e proprio sistema di vita"; la Corte territoriale ha poi ritenuto come benevola la disapplicazione della recidiva, evidenziando come la pena si sia attestata nel minimo edittale e le attenuanti generiche non avrebbero comunque alcuna giustificazione.

Secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62 bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419).

Il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale deve, quindi, motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo.

Pertanto il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che - come nella fattispecie - sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione (cfr., Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv. 248737).

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/02/1954, rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza in data 18/02/2020 n. 2183/2018 della Corte di appello di Bologna, seconda sezione penale visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; preso atto della rituale richiesta difensiva di discussione in presenza; udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], comparso anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso riportandosi ai motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 18/02/2020, la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado in data 06/09/2016 dal Tribunale di Rimini, appellata dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], dichiarava non doversi procedere nei confronti del sunnominato in relazione ai capi B e C (due episodi di truffa) perché estinti per prescrizione e rideterminava la pena in relazione al capo A (ricettazione) nella misura di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 467 di multa. Secondo l'Accusa, il Sabattini, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di procurarsi un profitto, acquistava o comunque riceveva gli assegni bancari n. 0806409630 di euro 818 e numero 0806409623 di euro 2.900, tratti dalla filiale di Milano della [OSCURATO:PERSONA] di Novara, di provenienza delittuosa in quanto denunciato quale oggetto di furto da [OSCURATO:PERSONA] in data 17/03/2012 presso la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. Accertato in Cattolica (RN) in data 10/02/2012. 2. Avverso detta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], viene proposto ricorso per cassazione per lamentare quanto segue. Primo motivo: violazione dell'art. 649 cod. proc. pen.; contraddittorietà delle motivazioni rispetto ad altre sentenze emesse nei confronti dell'imputato, di cui almeno una passata in giudicato. La Corte territoriale ha disatteso un consolidato principio giurisprudenziale secondo cui il ricettatore di un blocchetto di assegni non può essere condannato per tanti episodi di ricettazione quanti sono gli assegni contenuti nel blocchetto medesimo ma risponde di un'unica condotta di ricettazione anche se gli assegni sono stati spesi in tempi, luoghi e circostanze diverse. Nella fattispecie, il Sabattini era stato condannato in primo grado per aver ricettato due assegni facenti parte di un carnet di dieci assegni rubato al titolare come da denuncia in atti: assegni utilizzati per commettere le due truffe parimenti contestate nel presente procedimento; lo stesso Sabattini aveva commesso in provincia di Bolzano altre cinque truffe giudicate con sentenza del Tribunale di Bolzano n. 958/2018, passata in giudicato, commesse utilizzando cinque assegni provenienti dal medesimo carnet da cui originavano i due assegni oggi in contestazione. Secondo motivo: illogicità della sentenza di appello e contraddittorietà rispetto ad altri provvedimenti giudiziari emessi laddove non si riconoscono le circostanze attenuanti generiche; violazione dell'art. 62 bis cod. pen. Si contesta la decisione della Corte territoriale che ha ritenuto il Sabattini non resipiscente e di mero comodo le sue dichiarazioni, senza considerare come lo stesso avesse ammesso anche fatti per cui non era indagato ed aveva chiamato in correità il fornitore degli assegni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Iv 2 2. Aspecifico e comunque manifestamente infondato è il primo motivo. La giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto che la condotta di chi detiene più moduli di assegni in bianco provenienti dal medesimo "carnet", sebbene spesi od utilizzati in tempi e luoghi diversi, integra un unico reato, perfezionatosi con l'acquisto dell'intero blocchetto, e non tanti reati quanti sono gli assegni, non potendosi considerare questi ultimi alla stregua di beni a sé stanti (cfr., Sez. 2, n. 23406 del 06/04/2017, Pacini, Rv. 270522; Sez. 5, n. 19372 del 17/04/2013, Cutaia, Rv. 256504). Ove, tuttavia, manchi la prova dell'acquisizione dell'intero blocchetto in un'unica soluzione, il possesso e la spendita in tempi e luoghi diversi degli assegni nello stesso ricompresi, in mancanza di altri elementi di prova o quantomeno di giustificazioni credibili idonee a far ritenere la contestualità del conseguimento di tutti i beni da parte del possessore, fa acquisire agli assegni stessi autonoma rilevanza delittuosa, non potendosi più considerare il reato di ricettazione come perfezionato con l'acquisto dell'intero carnet di assegni. In tal senso, del tutto condivisibile è la conclusione a cui perviene la Corte territoriale che non ha riconosciuto l'addotto bis in idem, osservando che "pur essendo tali titoli di credito tratti su conto corrente intestato alla società Pro gest s.r.l. di cui Mazzolini era legale rappresentante, non emerge alcuna prova - né questa è deducibile dalle ammissioni di Sabattini, il quale ha solo riferito che acquistava gli assegni di provenienza illecita, oltre a fotocopie di documenti falsi e schede telefoniche, da tale Rossi, senza specificare altro in ordine ai due assegni oggetto del presente procedimento ed ai cinque oggetto del procedimento presso il Tribunale di Bolzano - che egli abbia ricevuto il carnet di assegni in un'unica soluzione e non piuttosto ciascun titolo di credito in momenti diversi, come è deducibile dalle sue stesse dichiarazioni rese in data 10/09/2013 ..., circostanza quest'ultima concretamente reale a fronte della discrezionalità del cedente nella distribuzione a terzi dei singoli assegni rubati e circostanza che porta a ritenere che le specifiche ricezioni e detenzioni illecite siano condotte autonome rispetto alle altre". Con queste argomentate conclusioni il ricorrente omette di confrontarsi, preferendo la "strada", conducente all'inammissibilità, della sostanziale reiterazione del motivo di appello. 3. Aspecifico e comunque manifestamente infondato è anche il secondo motivo. Il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è stato motivato col fatto che l'ammissione di responsabilità da parte del ricorrente "non è stata indotta da interiorizzata resipiscenza, ma solo dalla constatazione dell'inutilità di negare l'evidenza, a fronte della serialità delle condotte analoghe che, all'epoca, hanno rappresentato per lui un vero e proprio sistema di vita"; la Corte territoriale ha poi ritenuto come benevola la disapplicazione della recidiva, evidenziando come la pena si sia attestata nel minimo edittale e le attenuanti generiche non avrebbero comunque alcuna giustificazione. Secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62 bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419). Il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale deve, quindi, motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Pertanto il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che - come nella fattispecie - sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione (cfr., Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv. 248737). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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