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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 13 gennaio 2022

Cassazione n. 00969/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 3434-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di MASSA, depositata il 17/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] È stato proposto ricorso straordinario proposto contro decreto reso in sede di reclamo contro il provvedimento che ha accordato a [OSCURATO:PERSONA], chiamata all’eredità di [OSCURATO:PERSONA], un termine per l’accettazione, ex F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 3434/2021 Numero sezionale 11102/2021 Numero di raccolta generale 969/2022 Data pubblicazione 13/01/2022 artt. 481 c.c. e 749 c.p.c.

Il termine è stato concesso su istanza di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva giustificato la richiesta con il proprio interesse a riavere la disponibilità di un immobile occupato da de cuius.

La causa è stata fissata dinanzi alla Sesta sezione civile della Suprema Corte su conforme proposta del relatore di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

Le parti hanno depositato memorie.

Il ricorso è inammissibile.

L’art. 481 c.c. disciplina l’actio interrogatoria: chiunque vi ha interesse può chiedere che l’autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinuncia all’eredità.

Sono interessati, oltre ai chiamati in subordine o i chiamati ulteriori, i legatari e i creditori sia del chiamato, sia i creditori ereditari, tutti interessati a essere soddisfatti dall’erede, una volta che l’eredità sia stata accettata.

Contro l’ordinanza è concesso reclamo, mentre l’ordinanza emessa in sede di reclamo, in quanto priva – di regola - di contenuto decisorio, di norma non è ricorribile per cassazione (cfr. Cass. n. 5958/1988).

Infatti, il provvedimento, pur riguardando posizioni di diritto soggettivo, chiude un procedimento di tipo non contenzioso privo di un vero e proprio contraddittorio e non statuisce in via decisoria e definitiva attesa la sua revocabilità e modificabilità alla stregua dell'art. 742 c.p.c. (Cass. n. 20132/2014).

Tale norma, infatti, concernente la revocabilità e modificabilità dei provvedimenti ivi considerati, si applica, in forza della successiva norma dell'art 742-bis, anche alle ordinanze di fissazione dei termini in materia successoria emanate a norma dell'art 749 c.p.c. (Cass. n. 751/1970).

I precedenti di questa Corte, di segno diverso, con i quali è stata talvolta riconosciuta l’ammissibilità del ricorso straordinario in materia, si riferivano a ipotesi diverse da quella in esame, nelle quali, in sede di reclamo, era stato F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 3434/2021 Numero sezionale 11102/2021 Numero di raccolta generale 969/2022 Data pubblicazione 13/01/2022 revocato il termine concesso ai sensi dell’art. 749 c.p.c., con la conseguente inefficacia dell’accettazione di eredità (Cass. n. 4897/1987; cfr. altresì, in ordine alla revoca della proroga del termine assegnato ex art. 500 c.c., Cass. n. 1521/2005).

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con addebito di spese.

Ci sono le condizioni per dare atto della sussistenza dei presupposti dell’obbligo del versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 2.500,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 14 dicembre 2021.

Il Presidente (dott. [OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 3434-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di MASSA, depositata il 17/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] È stato proposto ricorso straordinario proposto contro decreto reso in sede di reclamo contro il provvedimento che ha accordato a [OSCURATO:PERSONA], chiamata all’eredità di [OSCURATO:PERSONA], un termine per l’accettazione, ex F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 3434/2021 Numero sezionale 11102/2021 Numero di raccolta generale 969/2022 Data pubblicazione 13/01/2022 artt. 481 c.c. e 749 c.p.c. Il termine è stato concesso su istanza di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva giustificato la richiesta con il proprio interesse a riavere la disponibilità di un immobile occupato da de cuius. La causa è stata fissata dinanzi alla Sesta sezione civile della Suprema Corte su conforme proposta del relatore di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Le parti hanno depositato memorie. Il ricorso è inammissibile. L’art. 481 c.c. disciplina l’actio interrogatoria: chiunque vi ha interesse può chiedere che l’autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinuncia all’eredità. Sono interessati, oltre ai chiamati in subordine o i chiamati ulteriori, i legatari e i creditori sia del chiamato, sia i creditori ereditari, tutti interessati a essere soddisfatti dall’erede, una volta che l’eredità sia stata accettata. Contro l’ordinanza è concesso reclamo, mentre l’ordinanza emessa in sede di reclamo, in quanto priva – di regola - di contenuto decisorio, di norma non è ricorribile per cassazione (cfr. Cass. n. 5958/1988). Infatti, il provvedimento, pur riguardando posizioni di diritto soggettivo, chiude un procedimento di tipo non contenzioso privo di un vero e proprio contraddittorio e non statuisce in via decisoria e definitiva attesa la sua revocabilità e modificabilità alla stregua dell'art. 742 c.p.c. (Cass. n. 20132/2014). Tale norma, infatti, concernente la revocabilità e modificabilità dei provvedimenti ivi considerati, si applica, in forza della successiva norma dell'art 742-bis, anche alle ordinanze di fissazione dei termini in materia successoria emanate a norma dell'art 749 c.p.c. (Cass. n. 751/1970). I precedenti di questa Corte, di segno diverso, con i quali è stata talvolta riconosciuta l’ammissibilità del ricorso straordinario in materia, si riferivano a ipotesi diverse da quella in esame, nelle quali, in sede di reclamo, era stato F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 3434/2021 Numero sezionale 11102/2021 Numero di raccolta generale 969/2022 Data pubblicazione 13/01/2022 revocato il termine concesso ai sensi dell’art. 749 c.p.c., con la conseguente inefficacia dell’accettazione di eredità (Cass. n. 4897/1987; cfr. altresì, in ordine alla revoca della proroga del termine assegnato ex art. 500 c.c., Cass. n. 1521/2005). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con addebito di spese. Ci sono le condizioni per dare atto della sussistenza dei presupposti dell’obbligo del versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, se dovuto. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 2.500,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 14 dicembre 2021. Il Presidente (dott. [OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r
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