Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2008
ECLI:EU:F:2008:8
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
30 gennaio 2008
Causa F‑64/07 R
S
contro
[OSCURATO:PERSONA] europeo
«[OSCURATO:PERSONA] pubblica – Procedimento sommario – Domanda di sospensione dell’esecuzione di un atto – Urgenza – Insussistenza»
Oggetto:
Domanda, proposta ai sensi degli artt. 242 CE, 243 CE, 157 EA e 158 EA, con la quale S chiede la sospensione dell’esecuzione
della decisione del [OSCURATO:PERSONA] 27 luglio 2006 di riassegnarlo a Bruxelles in qualità di consigliere della direttrice generale
dell’informazione.
Decisione:
La domanda di provvedimenti urgenti è respinta. Le spese sono riservate.
Massime
1.
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza
– Danno grave e irreparabile
(Artt. 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 102, n. 2)
2.
Procedimento sommario – Presupposti per la ricevibilità – Atto di ricorso – Requisiti di forma
(Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 102, n. 2)
1.
L’urgenza di una domanda di provvedimenti urgenti deve essere valutata con riferimento alla necessità di statuire provvisoriamente
per evitare che venga causato un danno grave ed irreparabile alla parte che chiede la misura provvisoria. È a quest’ultima
che spetta dimostrare di non poter attendere l’esito del procedimento principale senza subire un danno del genere. Anche se
è vero che per stabilire la sussistenza di un siffatto danno non è necessario esigere che il verificarsi del danno sia dimostrato
con assoluta certezza, e anche se basta che il danno medesimo sia prevedibile con un sufficiente grado di probabilità, ciò
non toglie che i richiedenti restano tenuti a comprovare i fatti sui quali sarebbe basata la prospettiva di tale danno grave
e irreparabile.
(v. punti 30 e 31)
Riferimento:
Tribunale di primo grado: 1° luglio 1999, causa T‑111/99 R, Samper/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. PI pagg. I‑A‑111 e II‑609, punto 38);
7 dicembre 2001, causa T‑192/01 R, Lior/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3657, punto 49), e 6 dicembre 2002, causa T‑275/02 R, D/BEI
([OSCURATO:PERSONA]. PI pagg. I‑A‑259 e II‑1295, punti 59 e 60)
2.
Ai sensi dell’art. 102, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, le domande relative a provvedimenti
urgenti devono precisare, in particolare, gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino, prima facie, (fumus boni
iuris), l’adozione del provvedimento provvisorio richiesto.
(v. punto 38)
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]’UNIONE EUROPEA
30 gennaio 2008 (
*
)
«[OSCURATO:PERSONA] pubblica – Procedimento sommario – Domanda di sospensione dell’esecuzione di un atto – Urgenza – Insussistenza»
Nel procedimento F‑64/07 R,
avente ad oggetto una domanda presentata ai sensi degli artt. 242 CE, 243 CE, 157 EA e 158 EA,
S
, funzionario del [OSCURATO:PERSONA] europeo, residente in Firenze, rappresentato dagli avv.ti R. Mastroianni e F. Ferraro,
richiedente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] europeo
, rappresentato dalle sig.re C. Burgos, A. Lukošiūtė e dal sig. G. Ricci, in qualità di agenti,
resistente,
[OSCURATO:PERSONA]
ha pronunciato la seguente
Ordinanza
1
Con domanda pervenuta per fax nella cancelleria del Tribunale il 28 novembre 2007 (il deposito dell’originale è sopravvenuto
il successivo 30 novembre), S chiede la sospensione dell’esecuzione della decisione del [OSCURATO:PERSONA] europeo 27 luglio 2006,
recante sua riassegnazione a Bruxelles, in qualità di consigliere della direttrice generale dell’Informazione.
Contesto normativo
2
Ai sensi dell’art. 59, n. 1, primo comma, dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto»),
il funzionario che dimostri di non poter esercitare le proprie funzioni per motivi di malattia o di infortunio beneficia di
diritto di un congedo di malattia.
3
L’art. 59, n. 1, terzo comma, dello Statuto dispone che il funzionario in congedo di malattia può essere sottoposto in qualsiasi
momento a un controllo medico disposto dall’istituzione.
4
Conformemente all’art. 59, n. 4, dello Statuto, l’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») «può sottoporre
alla commissione di invalidità il caso di un funzionario i cui congedi di malattia superino complessivamente dodici mesi in
un periodo di tre anni».
5
L’art. 9, primo comma, dell’allegato II dello Statuto dispone che il funzionario può sottoporre alla commissione di invalidità
qualsiasi referto o certificato del suo medico curante o dei medici che ha ritenuto opportuno consultare.
6
Il 18 dicembre 2003 il [OSCURATO:PERSONA] ha adottato una risoluzione sulla petizione 842/2001, sugli effetti della discriminazione
nell’assistenza sanitaria a persone affette da sclerosi multipla nell’Unione europea [2003/2173 (INI)] (in prosieguo: la «risoluzione
18 dicembre 2003»). Al punto 17 di tale risoluzione, il [OSCURATO:PERSONA] «invita la [OSCURATO:PERSONA] [delle Comunità europee] a elaborare
e attuare, di concerto con gli Stati membri, un quadro legislativo che consenta la conservazione del posto di lavoro ai pazienti
colpiti da sclerosi multipla o da affezioni simili, molti dei quali sono attualmente obbligati a smettere di lavorare loro
malgrado, nonostante gli studi abbiano dimostrato gli effetti psicologici positivi della conservazione del posto di lavoro,
che possono rallentare la progressione della malattia».
Fatti della controversia
7
Il richiedente, funzionario del [OSCURATO:PERSONA] di grado AD 14, è stato fino al 29 agosto 2006 capo dell’Ufficio dell’informazione
del [OSCURATO:PERSONA] in Italia.
8
In seguito a gravi perturbazioni nel funzionamento del detto ufficio, l’APN, con decisione 27 luglio 2006, ha riassegnato
il richiedente a Bruxelles alla Direzione generale dell’Informazione, in qualità di consigliere della direttrice generale
(in prosieguo: la «decisione impugnata»). Tale decisione, adottata nell’interesse del servizio, ha preso effetto il 29 agosto
2006 ed è stata notificata al richiedente il successivo 2 settembre.
9
Il 13 novembre 2006 il richiedente ha presentato un reclamo contro la decisione impugnata, sulla base dell’art. 90, n. 2,
dello Statuto.
10
Il richiedente non ha assunto le sue nuove funzioni a Bruxelles. Affetto da sclerosi multipla, è in congedo di malattia dal
16 gennaio 2006, con un intervallo di quattro giorni, dal 24 al 27 aprile 2006. Con decisione 2 febbraio 2007 l’APN ha sottoposto
il suo caso alla commissione d’invalidità, sulla base dell’art. 59, n. 4, dello Statuto, dato che i congedi di malattia del
richiedente superavano complessivamente dodici mesi in un periodo di tre anni.
11
Con lettera 29 marzo 2007 l’APN ha respinto il reclamo del richiedente.
12
Con lettera del 14 novembre 2007 il richiedente ha informato la direttrice generale dell’Informazione che, dati i miglioramenti
delle sue condizioni di salute, egli intendeva riprendere servizio a Bruxelles. Con la stessa lettera, la pregava altresì
di accordargli un congedo per il periodo tra il 17 novembre 2007 e il 6 gennaio 2008, per permettergli di organizzare il suo
trasferimento a Bruxelles.
13
Con fax del 16 novembre 2007 la direttrice generale dell’Informazione ha respinto la domanda di congedo del richiedente, per
motivi connessi all’interesse del servizio. Essa vi affermava, segnatamente, che nel mese di dicembre il Consiglio avrebbe
adottato molto probabilmente il nuovo trattato sull’Unione europea e che era urgente disporre di tutti gli elementi che permettessero
all’istituzione di condurre una campagna d’informazione pertinente ed efficace. La direttrice generale dell’Informazione chiedeva
quindi al richiedente di presentarsi regolarmente nel suo ufficio il lunedì 19 novembre 2007.
14
Con lettera del 20 novembre 2007 il richiedente ha informato la direttrice generale dell’Informazione del fatto che, nonostante
le sue recenti manifestazioni ottimistiche, determinate non dalle sue reali condizioni di salute, ma dall’esigenza di non
perdere una parte consistente della pensione e di dimostrare la sua disponibilità al servizio dell’istituzione, egli non era
in grado di prendere servizio a Bruxelles. Alla detta lettera era allegato un certificato redatto dal dottor S. in data 20
novembre 2007, il quale attestava che il richiedente necessitava di un periodo di riposo di venti giorni.
Procedimento e conclusioni delle parti
15
Con atto introduttivo pervenuto per fax nella cancelleria del Tribunale il 28 giugno 2007 (il deposito dell’originale è sopravvenuto
il successivo 4 luglio), il richiedente chiede, da un lato, l’annullamento della decisione impugnata e, dall’altro, la condanna
del [OSCURATO:PERSONA] a risarcirgli i danni asseritamene sofferti. Tale ricorso è stato registrato nella cancelleria del Tribunale
con il numero F‑64/07. La fase scritta è stata chiusa il 22 ottobre 2007.
16
Con atto introduttivo pervenuto per fax nella cancelleria del Tribunale il 28 novembre 2007 (il deposito dell’originale è
sopravvenuto il successivo 30 novembre), il richiedente ha proposto la domanda di provvedimenti urgenti in esame.
17
Con tale domanda il richiedente chiede che il giudice del procedimento sommario voglia sospendere, fino alla pronuncia della
sentenza sul ricorso principale, l’esecuzione della decisione impugnata nonché di tutti gli atti presupposti, antecedenti,
concomitanti, conseguenti e comunque connessi a tale decisione.
18
[OSCURATO:PERSONA], che ha depositato le sue osservazioni scritte nella cancelleria del Tribunale il 14 dicembre 2007, chiede che
il giudice del procedimento sommario voglia:
– dichiarare infondata la domanda di provvedimenti urgenti;
– statuire sulle spese secondo diritto.
In diritto
Sulla domanda diretta alla sospensione dell’esecuzione della decisione impugnata
19
Conformemente, da un lato, al combinato disposto degli artt. 242 CE, 243 CE, 157 EA e 158 EA e, dall’altro, dell’art. 39 dello
Statuto della Corte di giustizia e dell’art. 7, n. 1, dell’allegato I del detto Statuto, il Tribunale può, quando reputi che
le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato o adottare misure transitorie.
20
Ai sensi dell’art. 102, n. 2, del regolamento di procedura, le domande relative a provvedimenti urgenti devono specificare,
in particolare, i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie (fumus boni iuris)
l’adozione del provvedimento richiesto.
21
Secondo una giurisprudenza costante, i requisiti relativi all’urgenza e al fumus boni iuris sono cumulativi, di modo che una
domanda di sospensione dell’esecuzione deve essere respinta qualora uno di essi non sia soddisfatto (ordinanza del presidente
del Tribunale di primo grado 9 agosto 2001, causa T‑120/01 R, [OSCURATO:PERSONA]/BEI, [OSCURATO:PERSONA]. PI pagg. I‑A‑171 e II‑783, punto 12; ordinanza
del presidente del Tribunale 31 maggio 2006, causa F‑38/06 R, Bianchi/ETF, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 20).
22
Nell’ambito di siffatta valutazione globale, il giudice del procedimento sommario dispone di un ampio potere discrezionale
ed è libero di stabilire, considerate le particolarità del caso di specie, il modo in cui vanno accertati i vari requisiti
in parola nonché l’ordine in cui condurre tale esame, posto che nessuna disposizione di diritto comunitario gli impone uno
schema di analisi predeterminato per valutare la necessità di statuire in via provvisoria (ordinanze citate [OSCURATO:PERSONA]/BEI,
punto 13, e Bianchi/ETF, punto 22).
23
Nella fattispecie, occorre innanzi tutto verificare se sia soddisfatto il requisito relativo all’urgenza.
Argomenti delle parti
24
Il richiedente fa valere che in mancanza di sospensione dell’esecuzione della decisione impugnata egli rischia di subire un
danno grave e irreparabile, dato che soffre di sclerosi multipla, e che tale malattia sarebbe aggravata dallo stato di malessere
e incertezza in cui si trova. A suo avviso, il fatto che l’APN abbia adito la commissione d’invalidità sarebbe conseguenza
del suo reclamo nei confronti della decisione impugnata; egli ritiene di essere posto, di conseguenza, di fronte all’alternativa
tra il trasferimento a Bruxelles contro la sua volontà e la cessazione della sua attività lavorativa. In entrambi i casi rischierebbe
di subire un danno grave e irreparabile.
25
Infatti, in primo luogo, il suo stato di salute gli consentirebbe di riprendere un’attività nella sua sede precedente al trasferimento,
ma non di trasferirsi a Bruxelles. La ripresa di un’attività in un ambiente di lavoro ostile determinerebbe un aggravamento
della sua malattia.
26
In secondo luogo, un’eventuale messa in invalidità determinerebbe una riduzione del suo stipendio pari al 30%. Essa potrebbe
altresì avere un’incidenza negativa sull’evoluzione della sua malattia, poiché, come evidenziato al punto 17 della risoluzione
18 dicembre 2003, taluni studi avrebbero dimostrato che continuare a lavorare può rallentare la progressione della malattia
dei pazienti colpiti da sclerosi multipla.
27
In via preliminare, il [OSCURATO:PERSONA] contesta l’affermazione del richiedente secondo cui la convocazione della commissione d’invalidità
sarebbe la conseguenza della controversia che lo oppone alla sua istituzione. Infatti, il servizio di gestione delle assenze
per malattia verificherebbe periodicamente se sussistono le condizioni di applicazione dell’art. 59, n. 4, dello Statuto e
ne informerebbe l’APN quando ciò si verifica. Nella fattispecie, l’APN avrebbe constatato che, al 1° febbraio 2007, il richiedente
aveva cumulato più di 12 mesi di assenze per malattia nel corso degli ultimi tre anni, il che avrebbe giustificato l’avvio
della procedura di invalidità. Pertanto, la presentazione di un reclamo amministrativo da parte del richiedente contro la
decisione impugnata non avrebbe alcun rapporto con la decisione di convocare la commissione d’invalidità.
28
[OSCURATO:PERSONA] fa valere che non vi è alcuna urgenza che giustifichi l’adozione della sospensione dell’esecuzione della decisione
impugnata, in quanto l’istituzione non eserciterebbe alcuna pressione affinché il richiedente riprenda servizio fintantoché
il suo stato di salute non lo permetterà. Infatti, non sarebbe stato disposto alcun controllo medico sulla base dell’art. 59,
n. 1, dello Statuto per verificare che egli sia effettivamente incapace di svolgere le sue mansioni.
29
[OSCURATO:PERSONA] osserva che, nel certificato medico del 20 novembre 2007, allegato alla domanda di provvedimenti urgenti, il
medico del richiedente, il dottor S., si limita ad attestare la malattia del richiedente e la sua evoluzione, nonché a prescrivere
un periodo di riposo di 20 giorni, ma non sconsiglia affatto un trasferimento a Bruxelles. A suo avviso, l’affermazione del
richiedente secondo cui la ripresa del lavoro in un ambiente ostile determinerebbe un aggravamento della sua malattia non
sarebbe coerente, poiché l’ambiente di lavoro a Bruxelles sarebbe senza dubbio più favorevole al richiedente rispetto a quello
dell’Ufficio dell’informazione del [OSCURATO:PERSONA] a Roma.
Giudizio del giudice del procedimento sommario
30
Risulta da una giurisprudenza consolidata che l’urgenza di una domanda di provvedimenti urgenti deve essere valutata con riferimento
alla necessità di statuire provvisoriamente per evitare che venga causato un danno grave ed irreparabile alla parte che chiede
la misura provvisoria. È a quest’ultima che spetta dimostrare di non poter attendere l’esito del procedimento principale senza
subire un danno del genere (ordinanze del presidente del Tribunale di primo grado 1° luglio 1999, causa T‑111/99 R, Samper/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. PI pagg. I‑A‑111 e II‑609, punto 38, e 6 dicembre 2002, causa T‑275/02 R, D/BEI, [OSCURATO:PERSONA]. PI pagg. I‑A‑259 e II‑1295, punto 59).
31
Anche se è vero che per stabilire la sussistenza di un siffatto danno non è necessario esigere che il verificarsi del danno
sia dimostrato con assoluta certezza, e anche se basta che il danno medesimo sia prevedibile con un sufficiente grado di probabilità,
ciò non toglie che i richiedenti restano tenuti a comprovare i fatti sui quali sarebbe basata la prospettiva di tale danno
grave e irreparabile (ordinanze del presidente del Tribunale di primo grado 7 dicembre 2001, causa T‑192/01 R, Lior/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3657, punto 49, e D/BEI, cit., punto 60).
32
Il richiedente sostiene che, a causa della convocazione della commissione d’invalidità, sarebbe posto di fronte ad un’alternativa
tra essere trasferito a Bruxelles contro la sua volontà, il che rischierebbe di aggravare la patologia di cui soffre, e cessare
la sua attività professionale, il che gli farebbe subire una riduzione del suo stipendio pari al 30% e rischierebbe di incidere
negativamente sul suo stato di salute, in quanto taluni studi avrebbero dimostrato che continuare a lavorare può rallentare
la progressione della malattia dei pazienti affetti da sclerosi multipla.
33
Per quanto riguarda il rischio di aggravamento del suo stato di salute in caso di riassegnazione a Bruxelles, il richiedente
produce a sostegno della sua domanda di provvedimenti urgenti un solo certificato medico, redatto dal dottor S. il 20 novembre
2007. Tale certificato precisa che la patologia del richiedente ha un decorso progressivo secondario con ricadute e che il
richiedente è regolarmente seguito presso il dipartimento «Scienze neurologiche e psichiatriche» dell’azienda ospedaliera
universitaria di Firenze. Il certificato attesta che il richiedente è in fase di ricaduta clinica e necessita di un trattamento
specifico e di un periodo di riposo di 20 giorni.
34
Occorre constatare che da detto certificato non emerge affatto che lo stato di salute del richiedente rischia di aggravarsi
qualora prendesse servizio a Bruxelles. Non è dimostrato neanche che il richiedente non potrà essere sottoposto a un trattamento
idoneo a Bruxelles. Il richiedente si limita quindi ad affermare, senza produrne la prova, che rischia di subire un danno
grave e irreparabile in assenza della sospensione dell’esecuzione della decisione impugnata.
35
Occorre altresì prendere in considerazione che, qualora lo stato di salute del richiedente non gli consentisse di assumere
le sue funzioni a Bruxelles, quest’ultimo potrà beneficiare di diritto di un congedo di malattia, sulla base dell’art. 59,
n. 1, dello Statuto, come si è verificato fino ad oggi. Pertanto, il fatto che lo stato di salute del richiedente non gli
consente di assumere le sue funzioni a Bruxelles non può costituire, di per sé, una circostanza sufficiente a giustificare
l’adozione della sospensione dell’esecuzione della decisione impugnata.
36
Per quanto riguarda l’argomento del richiedente secondo cui una messa in invalidità gli farebbe subire una riduzione del suo
stipendio pari al 30% e potrebbe incidere negativamente sull’evoluzione della sua malattia, si deve constatare che i danni
fatti valere non sono legati alla decisione della cui esecuzione si chiede la sospensione, ma ad un’eventuale decisione che
potrebbe essere adottata dall’APN. Il giudice del procedimento sommario, quindi, non può pronunciarsi sull’argomento secondo
cui taluni studi avrebbero dimostrato che continuare a lavorare potrebbe rallentare la progressione della malattia dei pazienti
affetti da sclerosi multipla. A tal riguardo, si può precisare che detto argomento potrà essere fatto valere dal richiedente
durante il procedimento dinanzi alla commissione d’invalidità, sulla base dell’art. 9, primo comma, dell’allegato II dello
Statuto, secondo cui il funzionario può sottoporre alla commissione di invalidità qualsiasi referto o certificato del suo
medico curante o dei medici che ha ritenuto opportuno consultare.
37
Risulta da quanto precede che la sussistenza dell’urgenza non è stata dimostrata. Pertanto, la domanda di sospensione dell’esecuzione
della decisione impugnata in esame dev’essere respinta, senza che occorra esaminare se sia soddisfatto il requisito relativo
al fumus boni iuris.
Sulla domanda diretta alla sospensione dell’esecuzione «di tutti gli atti presupposti, antecedenti, concomitanti, conseguenti
e comunque connessi» alla decisione impugnata
38
Ai sensi dell’art. 102, n. 2, del regolamento di procedura, le domande relative a provvedimenti urgenti devono precisare,
in particolare, gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie (fumus boni iuris) l’adozione del provvedimento
provvisorio richiesto.
39
Nella fattispecie, la domanda diretta alla sospensione dell’esecuzione «di tutti gli atti presupposti, antecedenti, concomitanti,
conseguenti e comunque connessi» alla decisione impugnata è formulata in termini vaghi e imprecisi. Va precisato, ad ogni
buon conto, che se nell’ambito della sua argomentazione il richiedente critica la decisione dell’APN che avvia una procedura
d’invalidità nei suoi confronti, egli non chiede la sospensione dell’esecuzione di detta decisione. Occorre altresì precisare,
in particolare, che il richiedente non contesta la decisione 16 novembre 2007, che non accoglie la sua domanda di congedo.
Pertanto il richiedente, salvo la decisione impugnata, non individua alcuna decisione di cui chiedere la sospensione dell’esecuzione.
40
Di conseguenza, tale domanda dev’essere dichiarata irricevibile.
41
Risulta da quanto precede che la domanda di provvedimenti urgenti in esame dev’essere integralmente respinta.
Per questi motivi,
[OSCURATO:PERSONA]
così provvede:
1)
La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.
2)
Le spese sono riservate.
Lussemburgo, 30 gennaio 2008
Il cancelliere
Il presidente
W. Hakenberg
P. Mahoney
*
Lingua processuale: l’italiano.