CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 31 gennaio 2022
Cassazione n. 24480/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2..ccce2 o ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 22470 - 2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], PERACCH I MARZIA, elettivamente domiciliato in Roma, via degli Scipioni 268/A, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrenti- avverso la sentenza n. 297/2020 della corte d'appello di Brescia, depositata il 5 marzo 2020; udita la relazione della causa svolta neLla pubblica udienza del 31 gennaio 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per raccoglimento dell'undicesimo motivo di ricorso. *** Rilevato che, nella specie, si tratta di giudizio di divisione di immobile compreso nella successione legittima di [OSCURATO:PERSONA], cui sono stati chiamati il coniuge [OSCURATO:PERSONA] e i tre figli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; che il giudizio è stato iniziato dai figli nei confronti del coniuge; che il tribunale ha negato che il coniuge potesse rivendicare i diritti sull'immobile, riconosciuti al coniuge superstite dall'art. 540, comma 2, c.c.; quindi, riconosciuta la non comoda divisibilità dell'immobile, ne ha ordinato la divisione mediante vendita; che l'appello, proposto dalla Fornoni, si è ;volto nel contraddittorio di Marco e [OSCURATO:PERSONA], contumace [OSCURATO:PERSONA]; che la Corte d'appello ha confermato la decisione, contro la quale [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, notificandolo ai soli Marzo e [OSCURATO:PERSONA], avendo precisato che la terza figlia [OSCURATO:PERSONA] ha nelle more rinunciato al giudizio contro la madre; che la precisazione non elimina l'esigenza, discendente dal carattere necessario del litisconsorzio nei giudizi divisori, che il ricorso fosse notificato anche a [OSCURATO:PERSONA]; che è principio acquisito che il giudizio di divisione ereditaria, in quanto tende all'accertamento del diritto di ciascun condividente ad una quota ideale dell'asse ereditario ed alla sua trasformazione in un diritto di proprietà esclusiva su una corrispondente porzione di beni, deve pertanto svolgersi necessariamente nei confronti di tutti tutti coloro che partecipano alla comunione al momento della proposizione Ric. 2020 n. 22470 sez. 52 - ud. 24-02-2022 -2- della domanda, non potendo la relativa sentenza non spiega:re efficacia nei confronti di tutti i partecipanti (Cass. n. 7626/2009; n. 7954/1998); che la qualità di litisconsorti necessari di tutti i coeredi, rispetto alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria permane in ogni. grado del processo, indipendentemente dall'attività e dal comportamento di ciascuna delle parti (Cass. n. 21510/2019). E, se, in fase di appello, l'appellante non provvede :alla citazione di uno o più coeredi, il giudice è obbligato a disporre l'integrazione del contraddittorio, in ottemperanza al precetto dell'art. 331 c.p.c. senza che possa valere in contrario la circostanza che il coerede o i coeredi non chiamati nel giudizio di appello abbiano dimostrato in primo grado di disinteressarsi della causa o di ritenere infondata la pretesa dell'attore (Cass. n. 281/1968; n. 8892/1987'; n. 4948/2001); che il semplice rilievo che uno dei condividenti, il quale aveva preso l'iniziativa del giudizio, abbia dichiarato di non volere proseguire, non fa venir meno la qualità di condividente:: e quindi di litisconsorte necessario nella causa di divisione proseguita dagli altri; anche in questo caso opera il giudizio di divisione ereditaria deve pur sempre svolgersi nei confronti di tutti i partecipanti alla comunione, i quali sono tutti sul medesimo piano ed hanno tutti eguale diritto alla divisione, essendo tale divisione a carattere universale e unitario sulla base di un rapporto plurisoggettivo indivisibile (Cass. n. 4353/1980); che si impone, pertanto, l'integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA];. P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo ordinando l'integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], da eseguirsi nel termini di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza. Ric. 2020 n. 22470 sez. 52 - ud. 24-02-2022 -3- Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte suprema di cass