CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 aprile 2022
Cassazione n. 11874/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 19461-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 19461/2021 Numero sezionale 2973/2022 Numero di raccolta generale 11874/2022Data pubblicazione 12/04/2022 avverso la sentenza n. 77/2021 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 22/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. La Corte, letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di Francini & Giovannelli per la cassazione della sentenza n. 77 del 22. 1. 2021 della Corte di appello di Genova che, in riforma della decisione di primo grado, aveva accolto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e condannato l’odierna ricorrente al pagamento della somma di euro 10.000,00 a titolo di restituzione in forza di un contratto di mutuo concluso con l’attore; letto il controricorso di [OSCURATO:PERSONA]; vista la proposta del relatore; rilevato che il primo motivo di ricorso denunzia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. in relazione all’art. 1813 stesso codice e violazione e/o falsa applicazione di quest’ultima disposizione, censurando la decisione impugnata per avere accolto la domanda proposta reputando raggiunta la prova del contratto di mutuo sulla base del mero comportamento della società convenuta, nonostante l’esistenza di tale contratto fosse rimasta allo stato di mera asserzione da parte dell’attore, su cui incombeva il relativo onere della prova, non potendosi essa presumere dalla mera consegna di assegni o somme di denaro; ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello giustificato la conclusione accolta sulla base delle dichiarazioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA], che ha giudicato attendibili, attribuendo soltanto valore di argomento di prova, ai sensi dell’art. 116 cod. proc. civ., che espressamente ha richiamato, alla condotta processuale della società convenuta, che si era limitata ad una difesa generica, senza contestare la versione dei fatti esposta F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 19461/2021 Numero sezionale 2973/2022 Numero di raccolta generale 11874/2022 dalla controparte in atto di citazione, secondo cui la somma portata Data pubblicazione 12/04/2022 nell’assegno consegnato alla convenuta gli era stata richiesta a titolo di prestito dagli amministratori della società per superare un momento di difficoltà economica; che il secondo motivo del ricorso denunzia violazione e/o falsa applicazione del principio di non contestazione in riferimento all’art. 115 cod. proc. civ., lamentando che la Corte di appello abbia applicato il suddetto principio in danno della società convenuta, nonostante che essa avesse chiaramente negato che la somma le fosse stata consegnata a titolo di mutuo e quindi dedotto che essa era stata ricevuta ad altro titolo; che il motivo appare assorbito dalle considerazioni svolte in sede di esame del motivo precedente, avendo la Corte fondato il proprio convincimento sulla prova testimoniale sopra richiamata ed avendo fatto riferimento, solo a sostegno di tale conclusione, al comportamento processuale della convenuta, valutando il fatto che essa aveva dedotto che la somma era stata ricevuta a titolo di corrispettivo della fornitura di materiali allegando a tal fine una documentazione giudicata generica ed inconcludente, riferendosi in parte anche ad altra società; che il terzo motivo denunzia, ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., omesso esame e travisamento dei fatti in ordine alla attendibilità del teste [OSCURATO:PERSONA], lamentando che il giudice di secondo grado, senza ragionevoli argomentazioni, abbia riformato l’apprezzamento delle risultanze istruttorie condotto dal tribunale, che aveva rigettato la domanda per difetto di prova in ordine al fatto che la somma fosse stata consegnata a titolo di mutuo; ritenuto che il motivo è inammissibile, investendo la valutazione delle risultanze probatorie ed il giudizio di attendibilità dei testimoni, che la Corte di appello ha, nella specie, specificatamente motivato nel disattendere le contestazioni della appellata, valutazioni che, per giurisprudenza costante di questa Corte, integrano apprezzamenti di fatto che la legge riserva al giudice di merito e non sono suscettibili, come tali, di sindacato in sede di giudizio di legittimità;F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 19461/2021 Numero sezionale 2973/2022 che il ricorso va pertanto respinto, con condanna della società ricorrente al Numero di raccolta generale 11874/2022 Data pubblicazione 12/04/2022 pagamento delle spese del giudizio, come liquidate in dispositivo; che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, del 17 marzo 2022. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P