CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 17006/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 35348-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3595/15/2018 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 29/05/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che l'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] per il Lazio che (dichiarando inammissibile l'appello) ha confermato la pronuncia della [OSCURATO:PERSONA] di Roma, ove non erano apprezzate le ragioni della parte contribuente in tema di revisione della classe catastale; che il ricorso è affidato a due motivi; che la parte contribuente è rimasta intimata. CONSIDERATO Vista l'ordinanza interlocutoria n. 12564/2020 con cui questa Corte ha disposto l'acquisizione integrale dei fascicoli dei gradi di merito, onde verificare la ritualità o meno del contraddittorio vertendosi in situazione di litisconsorzio necessario; Verificato che non sono state evocate in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nude proprietarie, ma solo [OSCURATO:PERSONA] usufruttuario dell'immobile della cui classazione si controverte; Atteso che si controverte di revisione di classe catastale, ove proprietari ed usufruttuari costituiscono litisconsorzio necessario. Ed infatti, questa Corte ha ritenuto che in tema di contenzioso tributario, l'impugnazione dell'atto di classamento di un immobile in comproprietà tra più soggetti dà luogo ad un litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari, non potendosi ammettere che tale accertamento — vincolante ai fini del potere impositivo da parte del Comune in materia di imposta comunale sugli immobili ([CI) — possa condurre a valutazioni diverse in ordine alla natura dell'immobile Ric. 2018 n. 35348 sez. MT - ud. 27-04-2022 -2- medesimo (cfr. Cass. VI — 5, n. 1272/2020; ma già Cass. V, n. 1549/2010). Considerato che il contraddittorio non è mai stato integrato, donde segue la nullità dell'intero giudizio con remissione al primo giudice. PQM La Corte dichiara la nullità dell'intero giudizio, cassa la sentenza L imernata ,e rinvia alla Co missione tribularia provin ia e di Roma..a: - n4.4". '-rÙsì deciso in Roma, il 27 ap:. e 20i 42'‘2 '''''k' '1".‘-r