CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 51469/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Venezia, con sentenza del 9 novembre 2022, ha integralmente confermato la sentenza resa dal Tribunale di Treviso in data 16.11.2015 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dichiarato penalmente responsabile del reato di cui agli artt. 624-bis, commi 1 e 3, 625 n.2, cod. pen. e condannato, per l'effetto, alla pena di anni tre, mesi sei, di reclusione ed euro 700, di multa, disapplicata la recidiva contestata. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il Levacovich, a mezzo di difensore di fiducia, deducendo, con unica doglianza, mancanza assoluta di motivazione e violazione di legge in in relazione ai motivi aggiunti presentati dalla difesa. Lamenta il ricorrente che in data 21.20.2022 erano stati depositati, presso la cancelleria della Corte di appello di Venezia, motivi aggiunti, con cui era stata dedotta la nullità della sentenza per violazione degli artt. 453, 550, 179 cod.proc.pen.; era stato censurato il giudizio di bilanciamento tra le concesse attenuanti generiche e le aggravanti contestate; era stato richiesto il riconoscimento del vincolo della continuazione ex art. 81 cpv cod.pen. con sentenza n. 366/2017, emessa in data 2.03.2017 dal tribunale di Pistoia (definitiva in data 7.03.2018). La Corte territoriale, con la sentenza impugnata, si era invece pronunciata soltanto sui motivi dell' appello principale. 3. Il procuratore generale ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Attesa la natura processuale del motivo di ricorso, questa Corte ha consultato gli atti dai quali è emerso che motivi aggiunti sono stati depositati nel termine di quindici giorni prima dell'udienza previsto dall'art. 598 bis cod. proc. pen. (precisamente il 20.10.2022 in vista dell'udienza celebrata in data 9 novembre 2022). Dal verbale di udienza, inoltre, risulta che la difesa ha insistito per l'accoglimento dei motivi dell'appello e dei motivi aggiunti, mentre la sentenza impugnata si è pronunciata esclusivamente sui motivi dell'appello principale. 3. L'omesso scrutinio dei motivi aggiunti impone dunque l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Va altresì sottolineato, relativamente al motivo di impugnazione riguardante il riconoscimento della continuazione, che, per giurisprudenza consolidata di questa Corte di legittimità, qualora il giudice di appello abbia omesso di provvedere sulla richiesta di applicazione della continuazione con reato separatamente giudicato, formulata con specifico motivo di impugnazione, sussiste l'interesse dell'imputato al ricorso in cassazione per la mancata pronuncia sul punto, non potendo il giudice d'appello esimersi da tale compito, riservandone la soluzione al giudice dell'esecuzione (Sez. 6, n. 38648 del 30/09/2010, Cosentino, Rv. 248582 - 01; Sez. 5, n. 3867 del 07/10/2014, Varrica, Rv. 262679 - 01; Sez. 2 - n. 990 del 13/12/2019, Fusco, Rv. 278678 - 01). PQM Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia. Roma, 21 novembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ichè Salvato rè cvere C/91"t- DEPOSITAT