CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05967/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza in data 30/04/2021, confermava la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Napoli, in data 29/04/2014, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Alfonso, in relazione ai reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. Pen. A lui ascritti. Propone ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'effettiva registrazione del marchio, all'idoneità ingannatoria dei prodotti, all'effettivo ruolo svolto dal ricorrente, alla mancata concessione delle attenuanti generiche prevalenti. Il ricorso è inammissibile. invero necessario richiamare, quanto al primo motivo, l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965. In senso conforme, cfr. tra le altre Sez.2, n. 41935 del 21/06/2017, [OSCURATO:PERSONA]). In tale cornice ermeneutica, del tutto condivisibile, il ricorso non supera il necessario scrutinio di ammissibilità, avuto riguardo alla sintetica ma compiuta motivazione della Corte territoriale, che ha richiamato i principi affermati da questa Suprema Corte m ordine all'attenuazione degli oneri probatori in tema di registrazione di un marchio di larghissimo ed incontestato uso (Sez. 2, n. 36139 del 19/07/2017, Barry, Rv. 271140), e all'irrilevanza della grossolanità della contraffazione Sez. 2 - n. 16807 del 11/01/2019, Assane, Rv. 275814). Altrettanto immune da censure deve ritenersi la valorizzazione dell'assenza di elementi dimostrativi della lecita provenienza del materiale nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA] (circostanza non contestata, avuto riguardo alle circostanze valorizzate dallo stesso difensore in relazione all'accompagnamento dei Carabinieri nel locale in cui era custodita la merce). Quanto alla residua censura, ritiene il Collegio non censurabile la pur scarna motivazione con cui la Corte territoriale ha confermato, anche su tale aspetto, la decisione di primo grado, avuto riguardo all'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di concorso di circostanze, il giudizio di comparazione risulta sufficientemente motivato quando il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod. pen, scelga la soluzione dell'equivalenza, anziché della prevalenza delle attenuanti, ritenendola quella più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto» (Sez. 2, n. 31531 del 16/05/2017, Pistilli, Rv. 270481). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21/12/ 21 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] iSEPOSITATA IN