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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 38101/2022

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guente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8121/2018R.G. proposto da Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca , rappresentatoe difeso da ll’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliato ope legis in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Alonzo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - Docenti di religione Reiterazione contratti a termine Tributi locali avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n. 968 /2017 pubblicata il 14 dicembre2017, R.G. 43/2016 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 novembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con separati ricorsi depositati presso il Tribunale di Lanciano, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Alonzo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] , docenti abilitati di diverse discipline od appartenenti al personale ATA ed inseriti nelle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Chieti, hanno dedotto l’illegittimità della successione consecutiva dei loro contratti a tempo determinato, chiedendo che fosse accertata e dichiarata l’illegittimità del termine apposto a detti contratti e la loro qualità di dipendenti a tempo determinato dell’Amministrazione scolastica.

In ogni caso, essi hanno domandato il riconoscimento del loro diritto agli scatti stipendiali di anzianità e, in subordine, il risarcimento del danno subito.

Il Tribunale di Lanciano, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 230/2015, ha dichiarato l’illegittimità dei contratti a termine e ha riconosciuto ai ricorrenti il risarc imento del danno subito e la liquidazione delle differenze retributive dovute agli scatti di anzianità (con esclusione, quanto a tali scatti, dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]).Il MIUR ha proposto appello.

Le controparti si sono costituite, presentando appello incidentale in ordine alla parte della decisione di primo grado che aveva escluso la costituzione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato e (con l’eccezione della parte Scerni) a quella che aveva liquidato il loro danno nella misura di 5 o 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

La Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza n. 968/2017, ha: accolto l’appello principale contro le parti Blasi, Scerni, Ciccarelli, Conicella, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Liberatoscioli, Martelli, Martorella, Sanese, Tartaglia, Zinni e [OSCURATO:PERSONA], perché immessi nelle more in ruolo, con la conseguenza che non potevano ottenere il risarcimento del danno; respinto l’appello incidentale delle parti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], concernente la contestazione della misura del danno; respinto l’appello incidentale delle parti Canzio, Gabriele e Paglione, atteso che essi non avevano superato i 36 mesi con i contratti a termine; respinto l’appello principale nella parte ove contestava gli incrementi retributivi collegati dal contratto collettivo alla maturazione di una determinata anzianità di servizio; accolto l’appello incidentale delle parti D’Alonzo, [OSCURATO:PERSONA] e Travaglini in ordine all’entità del risarcimento loro riconosciuto; riconosciuto il risarcimento del danno anche alle insegnanti di religione Bocchini e Scagliarini.

Il MIUR ha proposto ricorso per cassazione, limitatamente alla posizione delle sole [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulla base di un unico motivo.Gli intimati non hanno svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con un unico motivo il MIUR lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., del principio dispositivo e dell’onere di allegazione delle parti perché la corte territoriale avrebbe errato nel dare per assunta e dimostrata , in assenza di allegazione delle controparti, l’imputazione dei contratti di lavoro a tempo determinato impugnati da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito della quota del 70% della dotazione organica degli insegnanti di religione cattolica, senza considerare, invece, che gli stessi ben avrebbero potuto essere riferiti alla quota del 30% della dotazione organica per la quale era possibile il reclutamento con contratti a tempo determinato.

Ad avviso di parte ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avrebbero dovuto dedurre già in primo grado che, a l momento della stipula zione di ciascun contratto a termine impugnato, la P.A. aveva superato la quota del 30% dei posti da coprirsi con contratto a tempo determinato.

La doglianza è infondata.

Come di recente affermato dalla S.C., non è possibile la conversione a tempo indeterminato dei contratti annuali dei docenti non di ruolo di religione cattolica in corso, per i quali la contrattazione collettiva stabilisce la conferma al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge.

Siffatti rapporti, quindi, proseguono, nonostante il reiterarsi di essi nel tempo , ma resta salvo il diritto dei lavoratori al risarcimento del danno per la mancata indizione dei concorsi triennali quali previsti dalla legge per l’accesso ai ruoli.

In particolare, n el regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla legge n. 186 del 2003, costituisce abuso nell ’ utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico, o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l’utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest’ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità, sorgendo, in tutte le menzionate ipotesi di abuso, il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui all’art. 32, comma 5, della leggen. 183 del 2010 (poi, art. 28, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015), oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato(Cass., Sez.

L, n. 18698 del9 giugno 2022 ) .

Nella specie, risulta accertato dalla C orte territoriale e non contestato da parte ricorrente che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], docenti di religione a tempo determinato, avevano stipulato contratti a termine per un tempo superiore a 36 mesi e che l’ultimo concorso si era svolto nel 2004.

La Corte d’appello di L’Aquila ha pure rilevato che la P.A. non aveva bandito nuovi concorsi successivamente, nonostante fosse ampiamente decorso il termine triennale previsto per la loro indizione.

Ne consegue che sussistono i presupposti ai quali la giurisprudenza di legittimità subordina il diritto al risarcimento del danno dei docenti di religione a tempo determinato. 2)Il ricorso è respinto.

Nessuna statuizione deve essere assunta sulle spese di lite, stante la condotta processuale degli intimati.

Non ricorrono i presupposti del c.d. raddoppio del contributo unificato, essendo parte ricorrente [OSCURATO:PERSONA] statale non tenuta al versamento di detto contributo.

P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8121/2018R.G. proposto da Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca , rappresentatoe difeso da ll’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliato ope legis in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Alonzo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - Docenti di religione Reiterazione contratti a termine Tributi locali avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n. 968 /2017 pubblicata il 14 dicembre2017, R.G. 43/2016 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 novembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con separati ricorsi depositati presso il Tribunale di Lanciano, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Alonzo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] , docenti abilitati di diverse discipline od appartenenti al personale ATA ed inseriti nelle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Chieti, hanno dedotto l’illegittimità della successione consecutiva dei loro contratti a tempo determinato, chiedendo che fosse accertata e dichiarata l’illegittimità del termine apposto a detti contratti e la loro qualità di dipendenti a tempo determinato dell’Amministrazione scolastica. In ogni caso, essi hanno domandato il riconoscimento del loro diritto agli scatti stipendiali di anzianità e, in subordine, il risarcimento del danno subito. Il Tribunale di Lanciano, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 230/2015, ha dichiarato l’illegittimità dei contratti a termine e ha riconosciuto ai ricorrenti il risarc imento del danno subito e la liquidazione delle differenze retributive dovute agli scatti di anzianità (con esclusione, quanto a tali scatti, dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]).Il MIUR ha proposto appello. Le controparti si sono costituite, presentando appello incidentale in ordine alla parte della decisione di primo grado che aveva escluso la costituzione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato e (con l’eccezione della parte Scerni) a quella che aveva liquidato il loro danno nella misura di 5 o 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. La Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza n. 968/2017, ha: accolto l’appello principale contro le parti Blasi, Scerni, Ciccarelli, Conicella, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Liberatoscioli, Martelli, Martorella, Sanese, Tartaglia, Zinni e [OSCURATO:PERSONA], perché immessi nelle more in ruolo, con la conseguenza che non potevano ottenere il risarcimento del danno; respinto l’appello incidentale delle parti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], concernente la contestazione della misura del danno; respinto l’appello incidentale delle parti Canzio, Gabriele e Paglione, atteso che essi non avevano superato i 36 mesi con i contratti a termine; respinto l’appello principale nella parte ove contestava gli incrementi retributivi collegati dal contratto collettivo alla maturazione di una determinata anzianità di servizio; accolto l’appello incidentale delle parti D’Alonzo, [OSCURATO:PERSONA] e Travaglini in ordine all’entità del risarcimento loro riconosciuto; riconosciuto il risarcimento del danno anche alle insegnanti di religione Bocchini e Scagliarini. Il MIUR ha proposto ricorso per cassazione, limitatamente alla posizione delle sole [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulla base di un unico motivo.Gli intimati non hanno svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con un unico motivo il MIUR lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., del principio dispositivo e dell’onere di allegazione delle parti perché la corte territoriale avrebbe errato nel dare per assunta e dimostrata , in assenza di allegazione delle controparti, l’imputazione dei contratti di lavoro a tempo determinato impugnati da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito della quota del 70% della dotazione organica degli insegnanti di religione cattolica, senza considerare, invece, che gli stessi ben avrebbero potuto essere riferiti alla quota del 30% della dotazione organica per la quale era possibile il reclutamento con contratti a tempo determinato. Ad avviso di parte ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avrebbero dovuto dedurre già in primo grado che, a l momento della stipula zione di ciascun contratto a termine impugnato, la P.A. aveva superato la quota del 30% dei posti da coprirsi con contratto a tempo determinato. La doglianza è infondata. Come di recente affermato dalla S.C., non è possibile la conversione a tempo indeterminato dei contratti annuali dei docenti non di ruolo di religione cattolica in corso, per i quali la contrattazione collettiva stabilisce la conferma al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge. Siffatti rapporti, quindi, proseguono, nonostante il reiterarsi di essi nel tempo , ma resta salvo il diritto dei lavoratori al risarcimento del danno per la mancata indizione dei concorsi triennali quali previsti dalla legge per l’accesso ai ruoli. In particolare, n el regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla legge n. 186 del 2003, costituisce abuso nell ’ utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico, o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l’utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest’ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità, sorgendo, in tutte le menzionate ipotesi di abuso, il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui all’art. 32, comma 5, della leggen. 183 del 2010 (poi, art. 28, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015), oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato(Cass., Sez. L, n. 18698 del9 giugno 2022 ) . Nella specie, risulta accertato dalla C orte territoriale e non contestato da parte ricorrente che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], docenti di religione a tempo determinato, avevano stipulato contratti a termine per un tempo superiore a 36 mesi e che l’ultimo concorso si era svolto nel 2004. La Corte d’appello di L’Aquila ha pure rilevato che la P.A. non aveva bandito nuovi concorsi successivamente, nonostante fosse ampiamente decorso il termine triennale previsto per la loro indizione. Ne consegue che sussistono i presupposti ai quali la giurisprudenza di legittimità subordina il diritto al risarcimento del danno dei docenti di religione a tempo determinato. 2)Il ricorso è respinto. Nessuna statuizione deve essere assunta sulle spese di lite, stante la condotta processuale degli intimati. Non ricorrono i presupposti del c.d. raddoppio del contributo unificato, essendo parte ricorrente [OSCURATO:PERSONA] statale non tenuta al versamento di detto contributo. P
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