CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 maggio 2026
Cassazione n. 13011/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
troTrasportatori Campani di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] DeMartino,ricorrente;nei confronti diIntesa [OSCURATO:SOCIETA]., quale incorporante il [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata edifesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],controricorrente;avverso la sentenza n. 1143/2021 emessa dalla Corte di appello di Salerno il 30 giugno2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 gennaio 2026 dal Consigliererelatore, [OSCURATO:PERSONA].1. - [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale titolare della ditta individuale CentroTrasportatori Campani di [OSCURATO:PERSONA], conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale diNumero registro generale 30371/2021Numero sezionale 311/2026Numero di raccolta generale 13011/2026Data pubblicazione 06/05/2026Nocera Inferiore, il [OSCURATO:SOCIETA]., deducendo che: aveva intrattenuto con laBanca Commerciale italiana (cui era subentrato il [OSCURATO:SOCIETA].) un rapporto diconto corrente di corrispondenza (n. 3891700100) acceso nel 1996 e chiuso nel 2004; sutale rapporto la banca aveva accordato aperture di credito omettendo di stipulare informa scritta i contratti e le relative condizioni economiche; la banca aveva applicatoillegittimamente commissioni di massimo scoperto, spese non pattuite e interessianatocistici, esercitando un non consentito jus variandi. Concludeva, dunque, per lacondanna della convenuta alla restituzione dell’indebito, quantificato in € 47.712,63.[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., costituitosi in giudizio, eccepiva preliminarmente laprescrizione delle rimesse solutorie e concludeva per il rigetto della domanda. All’esitodell’istruttoria, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] accertava l’esistenza di un saldo del contocorrente, a credito del correntista, di €. 65.090,95 e condannava l’istituto al pagamentodel relativo importo.Interposto appello dal [OSCURATO:SOCIETA]., la Corte di appello di Salerno, intotale riforma dell’impugnata sentenza ed in accoglimento della eccezione di prescrizionesollevata dalla banca, rigettava l’originaria domanda di [OSCURATO:PERSONA], ritenendoonere della parte attrice provare l’esistenza di una apertura di credito e, dunque, lasussistenza di un affidamento in conto corrente e la natura delle rimesse. In assenza ditale prova, dunque, qualificava come solutorie tutte le rimesse oggetto della domanda,con conseguente prescrizione di quelle eseguite fino al 6 giugno 2003. Quanto al restantelasso temporale fino alla chiusura del conto corrente, la Corte rigettava parimenti ladomanda, stante la mancata produzione del contratto afferente al conto corrente oggettodi causa nonché la mancata prova dell’avvenuto pagamento dell’indebito.2. - [OSCURATO:PERSONA] proponeva, quindi, ricorso per cassazione, affidato a tremotivi. Resisteva con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale incorporante il Banco diNapoli s.p.a.RAGIONI DELLA DECISIONE1. - Il primo motivo di ricorso è così rubricato: «nullità della sentenza ai sensidell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 c.p.c. Vizio di extrapetizione. Violazione e falsaapplicazione dell’art. 112 c.p.c. Violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto edil pronunciato».Secondo il ricorrente, la Corte di appello, nel rigettare integralmente la domandaoriginariamente proposta, anche con riguardo alle rimesse successive al 6 giugno 2003,non oggetto dell’eccezione di prescrizione, sarebbe incorsa nel vizio di extrapetizione,Numero registro generale 30371/2021Numero sezionale 311/2026Numero di raccolta generale 13011/2026Data pubblicazione 06/05/2026poiché nell’atto di appello il [OSCURATO:SOCIETA]. si era limitato a chiedere la riformadella sentenza nella parte in cui non aveva tenuto conto della prescrizione relativamentealle rimesse effettuate dal correntista fino alla predetta data del 6 giugno 2003, conconseguente riduzione della condanna al pagamento dell’indebito in ordine alle solerimesse successive al maturarsi della prescrizione, con riferimento alle quali nessunarichiesta di rigetto della domanda di primo grado era mai stata formalizzata in atti. Al finedel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso, peraltro, il ricorrente ha riportatole conclusioni rassegnate dall’istituto di credito a pag. 10 dell’atto di appello: «sentireaccogliere la presente impugnazione e riformare la sentenza n. 1058/2016 (…) delTribunale di [OSCURATO:PERSONA] (…), e, quindi, all’esito della CTU che si va a richiedere,sentire individuare quale indebito dovutogli in restituzione quello risultante dallarielaborazione del rapporto dedotto in giudizio che tenga conto dell’intervenutaprescrizione del relativo diritto maturato fino al 06.06.2003, e sentire riconoscere dovuti isoli interessi legali a decorrere dalla domanda, con vittoria delle spese e competenze dientrambi i gradi del giudizio».Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la «nullità della sentenza ai sensidell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 c.p.c.» per «violazione e falsa applicazione dell’art.329 c.p.c. in combinato disposto con l’art. 2909 codice civile in relazione al giudicatoformatosi su un capo autonomo della sentenza di primo grado non impugnato», poiché laparte di condanna al pagamento dell’indebito relativo alle rimesse successive al 6 giugno2003 risulterebbe coperta dal giudicato, medio tempore formatosi, poiché nonimpugnata dall’istituto di credito, che, in sede di gravame (pagina 10 atto di appellonotificato), si era limitato ad impugnare esclusivamente la parte di condanna relativa alpagamento dell’indebito ritenuta prescritta, ovvero i pagamenti effettuati dal correntistafino alla data del 6 giugno 2003. Conseguentemente, per un verso, il giudice di appellonon avrebbe potuto pronunciarsi su una parte della sentenza non impugnata e, per altroprofilo, la circostanza che la restituzione dell’indebito da una certa data fosse statooggetto di accertamento giudiziale non sottoposto all’esame del Giudice del gravame,implica la formazione di un giudicato esterno.Con il terzo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce la «nullità della sentenzaai sensi dell’art. 360 c.p.c, comma 1, n. 4» per «violazione e falsa applicazione dell’art.115 c.p.c. in tema di non contestazione della prova ed in relazione all’art. 2697 c.c.»,poiché la Corte di appello avrebbe qualificato prescritte tutte le rimesse effettuate dalcorrentista fino al 6 giugno 2003, in ragione della mancata prova, da parte del correntistache agisce in ripetizione, in ordine all’esistenza del contratto di apertura di credito.Tuttavia, secondo il ricorrente, tale prova risulterebbe puntualmente in atti, consideratoNumero registro generale 30371/2021Numero sezionale 311/2026Numero di raccolta generale 13011/2026Data pubblicazione 06/05/2026che l’istituto di credito, sia in primo che in secondo grado, nel corpo dei propri scrittidifensivi, non solo non aveva contestato la circostanza dell’esistenza dell’affidamento inassenza di contratto ma, addirittura, l’aveva espressamente riconosciuta e fatta propria.Peraltro, sotto altro profilo (articolato all’interno del medesimo motivo), la Corte diappello - allorquando ha rigettato integralmente la domanda in relazione all’indebitoformatosi in data successiva al 6 giugno 2003 - avrebbe parimenti violato l’art. 2697 c.c.in relazione all’art. 115 c.p.c. In particolare, a dire del ricorrente, la Corte di appelloavrebbe omesso di considerare che gli estratti conto erano stati ritualmente depositati inin sede di domanda di primo grado (la quale, tra l’altro, mirava proprio alla declaratoria dinullità del rapporto stante l’assenza del contratto di conto corrente), ma costituivacircostanza non contestata ed addirittura fatta propria ed espressamente dichiaratadall’istituto di credito.2. - I primi due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente attesa laloro intrinseca unitarietà, sono infondati.Come correttamente evidenziato da parte controricorrente, infatti, in primo luogo,la carenza istruttoria della domanda attorea costituisce una circostanza rilevabile dalgiudice di secondo grado ed idonea a supportare il rigetto della domanda. Inoltre, alcungiudicato può considerarsi formato in ordine a quella parte di domanda relativa allaripetizione delle somme ritenute indebite: infatti, la formazione della cosa giudicata su uncapo della sentenza per mancata impugnazione può configurarsi solo con riferimento aicapi che siano completamente autonomi perché fondati su distinti presupposti di fatto edi diritto; sicché l'acquiescenza alle parti della sentenza non impugnata non si verificaquando queste si pongano in nesso conseguenziale con altra e trovino in essa il suopresupposto.In particolare, questa Corte ha affermato che, in tema di appello, la mancataimpugnazione di una o più affermazioni contenute nella sentenza può dare luogo allaformazione del giudicato interno soltanto se le stesse siano configurabili come capicompletamente autonomi, risolutivi di questioni controverse che, dotate di propriaindividualità ed autonomia, integrino una decisione del tutto indipendente, e non anchequando si tratti di mere argomentazioni, oppure della valutazione di presuppostinecessari di fatto che, unitamente agli altri, concorrano a formare un capo unico delladecisione (Cass. Sez. 3, 21/10/2024, n. 27246, Rv. 672542 - 01; Cass. Sez. 1,15/12/2021, n. 40276, Rv. 663548 - 01).Numero registro generale 30371/2021Numero sezionale 311/2026Numero di raccolta generale 13011/2026Data pubblicazione 06/05/2026Nel caso di specie, la domanda di pagamento dell’indebito aveva carattereunitario, non potendo definirsi «capo» di domanda la parte di indebito non copertadall’intervenuta prescrizione.3. - Il terzo motivo di ricorso risulta, nella sua prima parte, anch’esso infondato.Come è noto, il principio, sancito dall'art. 115, comma 1, c.p.c., secondo cui i fattinon specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamentodella decisione, senza necessità di prova, non opera nel caso in cui il fatto costitutivo deldiritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scrittaad substantiam, dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel casoin cui una determinata forma sia richiesta ad probationem, l'osservanza dell'onereformale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma perl'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto invia documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, néla stessa confessione della controparte (Cass. Sez. 2, 26/04/2023, n.10941 inmotivazione; Cass. Sez. 1, 17/10/2018, n. 25999, Rv. 651446 - 02).Ciò posto, se è vero che il contratto di apertura di credito può non richiedere laforma scritta ad substantiam, è anche vero che ciò può avvenire nel caso, e solo in esso,in cui l’apertura di credito acceda ad un contratto ritualmente sottoscritto. Infatti, lagiurisprudenza di legittimità ha, in più occasioni evidenziato che il contratto di apertura dicredito, se già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato periscritto, non deve a sua volta, in forza della delibera del C.I.C.R. del 4 marzo 2003,essere stipulato per iscritto a pena di nullità e, conseguentemente, qualora nondiversamente pattuito, ad esso si applicano le condizioni contrattuali del conto principale.(Cass. Sez. 3, 19/11/2024, n. 29794, Rv. 673206 - 01; ma si veda anche Cass. Sez. 1,27/03/2017, n. 7763, Rv. 644759 - 01 secondo la quale, in tema di disciplina della formadei contratti bancari, l'art. 117, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 stabilisce che ilC.I.C.R., mediante apposite norme di rango secondario, possa prevedere che particolaricontratti, per motivate ragioni tecniche, siano stipulati in forma diversa da quella scritta.Ne discende che, in forza della delibera del C.I.C.R. del 4 marzo 2003, il contratto diapertura di credito, qualora risulti già previsto e disciplinato da un contratto di contocorrente stipulato per iscritto, non deve, a sua volta, essere stipulato per iscritto a penadi nullità).Ciò posto, nel caso di specie, è pacifico tra le parti che il contratto di contocorrente non sia stato mai formalizzato per iscritto, con la conseguenza che non può daesso trarsi la validità dell’apertura di credito. In altre parole, la necessità di una specificaNumero registro generale 30371/2021Numero sezionale 311/2026Numero di raccolta generale 13011/2026Data pubblicazione 06/05/2026prova del contratto di apertura di credito deriva, nel caso di specie, proprio dall’assenzaanche del contratto scritto di conto corrente.Consegue da quanto appena affermato che nessun rilievo e nessun valore puòassumere l’eventuale mancata contestazione, da parte dell’istituto di credito, circal’esistenza di un fido nei rapporti tra le parti.D’altra parte, come ancora una volta correttamente evidenziato dallacontroricorrente, la circostanza che la banca abbia assecondato la deduzione relativaall’affidamento di cui ha usufruito il correntista è cosa ben diversa dal condividerel’ulteriore deduzione della inesistenza di un contratto scritto tra le parti disciplinantel’affidamento, e soprattutto i suoi limiti: in altri termini, fino a dove era consentito alcorrentista operare allo scoperto.Il rilievo contenuto nella seconda parte del terzo motivo di ricorso risulta, invece,inammissibile.In particolare, come già accennato, il ricorrente lamenta la violazione e la falsaapplicazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 2697 c.c. in cui sarebbe incorsa laCorte territoriale per avere rigettato la domanda relativamente all’indebito formatosisuccessivamente alla data del 6 giugno 2003 (ovvero per il periodo non coperto dallaprescrizione) motivando sul punto che la parte attrice non aveva adempiuto al proprioonere probatorio di depositare il contratto di conto corrente ed i relativi estratti conto.Tuttavia, come è noto, la violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. siconfigura nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una partediversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, aseguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenutoerroneamente che la parte onerata avesse assolto (o non assolto) tale onere, poichè inquesto caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede dilegittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. (arg. da Cass. Sez. L.,19/08/2020, n. 17313, Rv. 658541 - 01).Nel caso di specie, la parte non deduce che la Corte di appello abbia invertitol’onere probatorio in ordine alla esistenza del contratto, ma che abbia fatto malgovernodelle prove introdotte nel processo e, in particolare, che non abbia tratto le giusteconseguenze dalla circostanza dell’assenza del contratto di conto corrente. Tuttavia,come si vede, in tal modo la ricorrente tende ad una rivalutazione del materialeprobatorio in contrasto con il principio secondo il quale il giudizio di legittimità non puòessere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado dimerito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, noncondivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoniNumero registro generale 30371/2021Numero sezionale 311/2026Numero di raccolta generale 13011/2026Data pubblicazione 06/05/2026alle proprie aspettative (Cass. Sez. U., 27/12/2019, n. 34476, Rv. 656492 - 03; Cass.Sez. 1, 04/03/2021, n. 5987, Rv. 660761 - 02).4. ― Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile.Le spese di giudizio seguono la soccombenza. P.Q.MLa Cortedichiara inammissibile il ricorso;condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in €. 7.000,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in €. 200,00 ed agli accessori dilegge;ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data21 gennaio 2026Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]