CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 aprile 2022
Cassazione n. 17982/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2021 del GIP TRIBUNALE di NOCERA INFERIOREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Propone ricorso in cassazione l'imputato, con due motivi di ricorso: inosservanza della legge e omessa motivazione in ordine all'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.; mancanza di motivazione sulla confisca e distruzione di quanto in sequestro. 2. Il ricorso risulta inammissibile perché, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammesso solo per il vizio del consenso dell'imputato o per difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e per l'erronea qualificazione giuridica del fatto; per l'eccepito vizio di motivazione relativamente alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. il ricorso risulta, quindi, inammissibile. 3. Il motivo sulla confisca risulta generico, in quanto non specifica neanche l'oggetto della confisca e l'interesse alla restituzione di quanto confiscato. Nel dispositivo della sentenza si evidenzia la confisca e distruzione della droga, la trasmissione delle armi e munizioni alla Direzione di artiglieria competente e la distruzione di quant'altro in sequestro. Il ricorso in cassazione non specifica neanche cosa sarebbe stato confiscato illegittimamente (se tutto o solo parte di quanto in sequestro). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex ad 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/04/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]e