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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 giugno 2023

Cassazione n. 09922/2024

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso; letta la memoria del difensore dei ricorrenti, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; ccR [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Torino, con sentenza dell'8 giugno 2023, confermava la sentenza del giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Aosta che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili dei reati di truffa ed estorsione. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore degli imputati, lamentando la mancanza della motivazione in ordine al contenuto della memoria difensiva ex art. 121 cod. proc. pen. ed alla documentazione allegata, depositata a mezzo P.E.C. in data 6 giugno 2023, con riguardo alla conferma del giudizio di colpevolezza in capo a [OSCURATO:PERSONA] ed alla negazione delle attenuanti generiche in capo a [OSCURATO:PERSONA]; nella memoria, Maneglia operava piena confessione, assumendosi l'intera responsabilità per tutti i reati contestati, evidenziando come la coimputata, ex-moglie, dovesse essere considerata estranea alle condotte delittuose; unitamente alla memoria era stata prodotta una sentenza del Tribunale di Ivrea con la quale la [OSCURATO:PERSONA] era stata assolta da un episodio di truffa in tutti e per tutto simile a quello dell'odierno giudizio; la Corte di appello, nel giungere a confermare la responsabilità di entrambi gli imputati, nonché negando a Maneglia il riconoscimento delle attenuanti generiche "in assenza di elementi suscettibili di valutazione premiale", non solo dimostrava di non aver tenuto in alcun conto la memoria ma, soprattutto, così facendo aveva originato il vizio di omessa motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. 1.1 Infatti, si deve ribadire che l'omesso esame di una memoria difensiva da parte del giudice può essere dedotto in sede di ricorso per cassazione ex art. 325 cod. proc. pen. soltanto quando con la memoria sia stato introdotto un tema potenzialmente decisivo ed il provvedimento impugnato sia rimasto sul punto del tutto silente (vedi sul punto Sez.2, n. 38834 del 07/06/2019, Forzini, Rv. 277220); tale non è il caso in esame, in quanto: - relativamente alla responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello ha evidenziato che le poste pay sulle quali le persone offese avevano effettuato le ricariche erano intestate alla [OSCURATO:PERSONA] ed erano state attivate da lei, che i messaggi minatori rivolti alla persona offesa Dioniso erano stati firmati "Raffaella" e che quando Dioniso aveva chiesto se la spedizione del telefono promesso in vendita era stato effettuato da [OSCURATO:PERSONA], Maneglia aveva risposto affermativamente; - il motivo di appello con il quale era stata richiesta la concessione delle attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. era estremamente generico (si faceva riferimento a giovane età, condizioni psichiche e vita quotidiana ai margini della società) e la motivazione della Corte di appello aveva rilevato l'assenza di cause che ostavano alla concessione del beneficio; tale non può ritenersi la confessione contenuta nella memoria depositata due giorni prima dell'udienza, che oltretutto non può ritenersi veritiera, visto che contrasta con la sussistenza delle prove a carico della coimputata [OSCURATO:PERSONA].

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, le parti private che lo hanno proposto devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso; letta la memoria del difensore dei ricorrenti, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; ccR [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Torino, con sentenza dell'8 giugno 2023, confermava la sentenza del giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Aosta che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili dei reati di truffa ed estorsione. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore degli imputati, lamentando la mancanza della motivazione in ordine al contenuto della memoria difensiva ex art. 121 cod. proc. pen. ed alla documentazione allegata, depositata a mezzo P.E.C. in data 6 giugno 2023, con riguardo alla conferma del giudizio di colpevolezza in capo a [OSCURATO:PERSONA] ed alla negazione delle attenuanti generiche in capo a [OSCURATO:PERSONA]; nella memoria, Maneglia operava piena confessione, assumendosi l'intera responsabilità per tutti i reati contestati, evidenziando come la coimputata, ex-moglie, dovesse essere considerata estranea alle condotte delittuose; unitamente alla memoria era stata prodotta una sentenza del Tribunale di Ivrea con la quale la [OSCURATO:PERSONA] era stata assolta da un episodio di truffa in tutti e per tutto simile a quello dell'odierno giudizio; la Corte di appello, nel giungere a confermare la responsabilità di entrambi gli imputati, nonché negando a Maneglia il riconoscimento delle attenuanti generiche "in assenza di elementi suscettibili di valutazione premiale", non solo dimostrava di non aver tenuto in alcun conto la memoria ma, soprattutto, così facendo aveva originato il vizio di omessa motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. 1.1 Infatti, si deve ribadire che l'omesso esame di una memoria difensiva da parte del giudice può essere dedotto in sede di ricorso per cassazione ex art. 325 cod. proc. pen. soltanto quando con la memoria sia stato introdotto un tema potenzialmente decisivo ed il provvedimento impugnato sia rimasto sul punto del tutto silente (vedi sul punto Sez.2, n. 38834 del 07/06/2019, Forzini, Rv. 277220); tale non è il caso in esame, in quanto: - relativamente alla responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello ha evidenziato che le poste pay sulle quali le persone offese avevano effettuato le ricariche erano intestate alla [OSCURATO:PERSONA] ed erano state attivate da lei, che i messaggi minatori rivolti alla persona offesa Dioniso erano stati firmati "Raffaella" e che quando Dioniso aveva chiesto se la spedizione del telefono promesso in vendita era stato effettuato da [OSCURATO:PERSONA], Maneglia aveva risposto affermativamente; - il motivo di appello con il quale era stata richiesta la concessione delle attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. era estremamente generico (si faceva riferimento a giovane età, condizioni psichiche e vita quotidiana ai margini della società) e la motivazione della Corte di appello aveva rilevato l'assenza di cause che ostavano alla concessione del beneficio; tale non può ritenersi la confessione contenuta nella memoria depositata due giorni prima dell'udienza, che oltretutto non può ritenersi veritiera, visto che contrasta con la sussistenza delle prove a carico della coimputata [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, le parti private che lo hanno proposto devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
Sentenza Cassazione n. 09922/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris