CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 settembre 2021
Cassazione n. 36803/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/2/2021 del Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 17 marzo 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il Tribunale di Torino, in sede di giudizio di applicazione pena, ordinava la confisca di tutto quanto in sequestro fra cui un telefono cellulare osservando che emergeva dagli atti il collegamento tra i beni in sequestro e l'attività di detenzione di stupefacente a fine di spaccio accertata e, quindi, risultava inopportuna la restituzione trattandosi di bene la cui libera disponibilità in capo all'imputato potrebbe - costituire un incentivo alla reiterazione criminosa. La sentenza impugnata è relativa a due condotte di detenzione, a fini di cessione, di sostanze stupefacenti rubricate come delitti di cui agli artt. 73, comma 1 e 4 d.P.R. 309 del 1990. 2. Con i motivi di ricorso, sintetizzati ai sensi dell'art. 173, disp. att. cod. proc. pen., il ricorrente denuncia la illegalità della disposta misura di sicurezza, estranea all'accordo, in relazione alla confisca del telefono cellulare. Si tratta, infatti, di motivazione apodittica non emergendo dagli atti alcuna strumentalità del telefono cellulare o stabile utilizzazione dello stesso ai fini della commissione dei reati. Le indagini svolte hanno documentato un unico incontro del ricorrente con un acquirente di stupefacenti, finalizzato a saldare un vecchio debito; sull'elenco contente alcuni nominativi di presunti acquirenti non sono annotati numeri telefonici; nessuna indagine (estrazione della memoria o altra tipologia di investigazione) è stata svolta sul telefono in sequestro. [OSCURATO:PERSONA] 1.La statuizione sulla confisca del cellulare adottata dal Tribunale deve essere annullata e va ordinato il dissequestro del telefono e la restituzione all'avente diritto, a cura del Procuratore della Repubblica di Torino al quale, a cura della cancelleria, va data comunicazione del presente provvedimento, per quanto di competenza. Questa Corte ha avuto occasione di precisare che la confisca facoltativa prevista dall'art.240 comma 1 cod. pen. è legittima quando sia dimostrata una relazione di asservimento tra cosa e reato, dovendo la prima essere collegata al secondo non da un rapporto di mera occasionalità, ma da uno stretto nesso strumentale, rivelatore dell'effettiva probabilità del ripetersi di un'attività punibile (sez. 6 n. 13049 del 5/3/2013, Spinelli, Rv. 254881). Anche in caso di patteggiamento per il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, il giudice può, con adeguata motivazione, sottoporre a confisca facoltativa le cose che servirono a commettere il reato, ai sensi dell'art. 240 cod. pen.. Nel caso in esame, tuttavia, la sentenza del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino non contiene alcuna concreta valutazione sulla necessità della confisca del telefono cellulare che non risulta sottoposto ad accertamenti tecnici per la rilevazione dei contatti tra l'imputato ed eventuali correi e non è risultato utilizzato in concomitanza del fatto, in presenza di un reato di mera detenzione, a fini di cessione, di sostanza stupefacente. Il riferimento del giudice al collegamento del bene in sequestro con l'attività illecita, si rivela mera apparenza ed è, pertanto, inidoneo a sorreggere il provvedimento ablativo. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla confisca del telefono cellulare e ne ordina il dissequestro e la restituzione all'avente diritto. Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore della Repubblica di Torino per quanto di competenza. Così deciso il 20 settembre 2021 Il Consigliere rìelatore [OSCURATO:PERSONA] a Gior ano