CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 giugno 2026
Cassazione n. 17176/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
12710340154), cui è subentrataIGPDECAUX S.P.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, inforza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dagliavv.ti [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 59A06 G224 W) edElena Laverda (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 66T46 L157 Z).- RICORRENTE –Numero registro generale 27576/2021Numero sezionale 198/2026Numero di raccolta generale 17176/2026Data pubblicazione 01/06/2026CONTROELPIS S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), inpersona del liquidatore, legale rappresentante pro tempore, dr.speciale e nomina da considerarsi poste in calce al controricorso,dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Napoli (codice fiscale MCLSDR 59H11 F839 Y).il [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona delsindaco pro tempore, rappresentato e difeso, in ragione di procuraspeciale e nomina poste in calce al controricorso, congiuntamentee disgiuntamente, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscaleNDR NTN 72E22 I163 X) e [OSCURATO:PERSONA] d'Oranges(codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 70L46 F839 X).- CONTRORICORRENTI –per la cassazione della sentenza n. 3076/7/2021 dellaCommissione tributaria regionale della Campania, depositata indata 9 aprile 2021, non notificata.UDITA la relazione svolta all’udienza pubblica del 24 marzo 2026dal [OSCURATO:PERSONA].UDITA la [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto di accogliere il sesto motivo di ricorso.UDITA l’avv. [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse della ricorrente.1. La controversia riguarda il «canone sostitutivo dell’impostacomunale sulla pubblicità» relativo all’anno 2014, pari alla sommaNumero registro generale 27576/2021Numero sezionale 198/2026Numero di raccolta generale 17176/2026Data pubblicazione 01/06/2026di 30.919,00 €, richiesta da [OSCURATO:SOCIETA]., nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA], quale concessionaria della riscossione dell’enteterritoriale, con riferimento a n. 142 impianti pubblicitari realizzatidalla contribuente sul suolo comunale.2. Con l’impugnata sentenza la Commissione tributariaregionale della Campania accoglieva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]S.R.L. in liquidazione avverso la sentenza n. 4838/5/2019 dellaCommissione tributaria provinciale di Napoli, assumendo, in lineacon la ribadita giurisprudenza della Commissione territoriale, che:- il Comune di Napoli non aveva istituito, in luogo dell'impostacomunale sulla pubblicità (da ora anche I.C.P.), il canone previstodall'art. 62 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (canone installazionemezzi pubblicitari, cd. C.I.M.P.), in quanto il regolamentosolo un obiettivo programmatico, né esso poteva individuarsi nelladeliberazione del consiglio comunale n. 419/1999, che avevaapprovato il Piano Generale degli [OSCURATO:PERSONA] (da oraanche P.G.I.);- il Comune di Napoli aveva continuato ad applicare l'impostacomunale sulla pubblicità in base alle tariffe di cui all'art. 12 d.lgs.15 novembre 1993, n. 507, aggiornate con la deliberazione delconsiglio comunale n. 80/1998, in conformità al disposto di cuiall'art. 11, punto 10, della legge 27 dicembre 1997 n. 449(aumento del 20%);- all'imposta comunale sulla pubblicità (e quindi, al tributo),veniva aggiunto il canone per la locazione dei luoghi pubblicinecessari all'installazione degli impianti, detto cumulo risultandoconsentito, ai sensi dell'art. 9, comma 7, d.lgs. 15 novembreNumero registro generale 27576/2021Numero sezionale 198/2026Numero di raccolta generale 17176/2026Data pubblicazione 01/06/20261993, n. 507, precisando che non si tratta di un tributo (comel'I.C.P. o il C.I.M.P.), ma di un canone concessorio, il cuipresupposto applicativo è ravvisabile nella sottrazione dell'area odello spazio pubblico al sistema della viabilità e quindi all'usogeneralizzato (cfr. Cass., Sez. Un. n. 21545/2017), canone questointrodotto dal predetto Piano Generale degli [OSCURATO:PERSONA] ne aveva determinato le tariffe in base alle zone diinsediamento degli impianti, prevedendone l'entrata in vigore invia progressiva negli anni 2000-2002, nella misura del 30% nel2000, del 60% nel 2001 e del 100% nel 2002;- l'emolumento, sia pure impropriamente definito "canonesostitutivo dell'imposta comunale sulla pubblicità", non andavaconfuso con il C.I.M.P. di cui all'art. 62 d.lgs.15 dicembre 1997, n.446, in quanto in esso venivano accorpati, con la stessa base dicalcolo (ovvero la superficie pubblicitaria), l'imposta comunalesulla pubblicità ex art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1993, n. 507 (tributo)ed il canone per la locazione dei luoghi pubblici di installazionedegli impianti pubblicitari ex art., 9 comma 7, del medesimodecreto;- non si era, quindi, verificato alcun aumento tariffario delC.I.M.P. in misura superiore al 25% rispetto alle tariffe dell'I.C.P.,asseritamente stabilite con ordinanza sindacale del 31 dicembre2001, poi annullata con sentenza del TAR del 2006, passata ingiudicato, poiché detta ordinanza non aveva determinato le nuovetariffe C.I.M.P., ma si era limitata a convertire in euro leprevigenti tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e delcanone per la locazione dei luoghi;- le voci e le tariffe del "canone sostitutivo dell’imposta sullapubblicità" erano state rese conoscibili ai contribuenti, in quantoNumero registro generale 27576/2021Numero sezionale 198/2026Numero di raccolta generale 17176/2026Data pubblicazione 01/06/2026trasfusi in atti amministrativi generali e tariffari oggetto dipubblicazione, sicché la mancata specificazione nell'atto impositivodelle diverse componenti, tributaria e non tributaria, non potevaessere invocata a sostegno dell'illegittimità dell'avviso diaccertamento;- la componente tributaria di detto canone, costituitaesclusivamente dall'I.C.P., non aveva subito illegittimemaggiorazioni rispetto alle tariffe originarie di cui all'art. 12 d.lgs.15 novembre 1993, n. 507, aggiornate con deliberazione delconsiglio comunale n.80/1998;- «In definitiva, a parere di questa Commissione, ilcontribuente muove da un'errata interpretazione dellaDeliberazione n. 419/1999 emanata ai sensi e per gli effetti delDlgs. 507/1993 e dell'Ordinanza Sindacale del 31 dicembre 2001,e non ha fornito la prova né dell'intervenuta eliminazione deltributo originario (ICP) e della sua sostituzione con il nuovotributo (CIMP) con apposito regolamento attuativo, ai sensidell'art. 62 Dlgs. 446/1997 né della riconducibilità degli importiasseritamente richiesti in eccedenza alla normativa statale adillegittimi aumenti della componente tributaria di dettoemolumento» (così a pagina n. 5 della sentenza impugnata).2. Con ricorso notificato il 9 novembre 2021 ai suindicaticontrointeressati, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. proponeva ricorsoper cassazione, chiedendo l’annullamento della sentenzaimpugnata sulla base di sei motivi, successivamente illustrati conmemoria ex art. 378 c.p.c.Numero registro generale 27576/2021Numero sezionale 198/2026Numero di raccolta generale 17176/2026Data pubblicazione 01/06/20263. Il Comune di Napoli notificava controricorso in data 17dicembre 2021, successivamente depositando la memoria di cuiall’art. 378 cod. proc. civ., chiedendo il rigetto del ricorso.4. [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione resisteva con controricorsonotificato il 20 dicembre 2021, concludendo per il rigetto delricorso.6. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],depositava il 1° giugno 2023 motivate conclusioni scritte.7. Così radicatosi e sviluppatosi il contraddittorio, conordinanza interlocutoria depositata il 24 luglio 2023, la Corterinviava la causa a nuovo ruolo, disponendo l’acquisizione delfascicolo di ufficio al fine di verificare il contenuto dell’avvisoimpugnato e delle domande proposte dalla contribuente nei gradidi merito in relazione alle censure proposte con il ricorso percassazione.8. Successivamente, sia la [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], che la ricorrente hanno nuovamente depositatorispettivamente in data 8 febbraio 13 marzo 2026 conclusioniscritte e memoria ex art. 378 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso la contribuente ha contestato,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’«error iniudicando per omessa motivazione sulla dirimente ordinanza n.2185/2020 della Corte di Cassazione allegata dalla contribuente»(v. pagina n. 12 del ricorso).Numero registro generale 27576/2021Numero sezionale 198/2026Numero di raccolta generale 17176/2026Data pubblicazione 01/06/20262. Con la seconda ragione di censura, l’istante ha dedotto,sempre a mente dell’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c.l’«error in iudicando per omessa e/o apparente motivazionesull’eccezione di inammissibilità dell’appello - apparentemotivazione sull’accoglimento del gravame» (cfr. pagina n. 13 delricorso).3. Con la terza doglianza la ricorrente ha eccepito, conriferimento all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., l’«error inprocedendo per inosservanza del principio di non contestazione dicui all’art. 115 c.p.c., non avendo la C.T.R. posto a fondamentodella sentenza elementi di fatto attestati dai documenti agli atti,decisivi e non contestati», nonché, ai sensi dell’art. 360, primocomma, num. 5, c.p.c., l’«error in iudicando per omessamotivazione ed esame di fatti decisivi, costitutivi delle domandeed eccezioni opposte dalla ricorrente appellata, documentalmenteprovati, che sono stati oggetto di discussione tra le parti e che,ove valutati, avrebbero comportato una pronuncia diaccoglimento» (v. pagina n. 14 del ricorso).4. Con il quarto motivo di impugnazione, l’istante hadenunciato, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c.l’«error in iudicando: violazione dell’art. 2909 c.c. in relazione algiudicato esterno formatosi sulla sentenza C.T.P. di Napoli n.1194/2019 relativa alla stessa contribuente, allo stesso anno diimposta (2014) e ad avvisi di accertamento pressoché identici»(v. pagina n. 19 del ricorso).5. Con il quinto motivo di ricorso la contribuente ha lamentato,in ordine al paradigma censorio di cui all’art. 360, primo comma,num. 3, c.p.c., l’«error in iudicando: violazione della riserva dilegge in materia tributaria sancita dall’art. 23 della Costituzione inNumero registro generale 27576/2021Numero sezionale 198/2026Numero di raccolta generale 17176/2026Data pubblicazione 01/06/2026rapporto all’art. 52 del D. Lgs. n. 446/97; violazione e falsaapplicazione dell’art. 9, comma 7, del D. Lgs. n. 507/93, riferitoesclusivamente all’ICP; violazione dell’art. 62, comma 2, lett. d e fdel D. Lgs. n. 446/97, secondo il quale il CIMP copre anche latassazione dell’occupazione di suolo pubblico dell’impianto e deveperciò essere ridotto di almeno un terzo per gli impianti su suoloprivato», nonché, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5,c.p.c. l’«error in iudicando per violazione del limite massimo delletariffe CIMP fissato all’art. 62 comma 2, lett. d e f del D. Lgs. n.446/97 e per omessa considerazione di un fatto decisivo,documentalmente provato, mai contestato dal Comune di Napoliné dall’Elpis, che comporta l’accoglimento del ricorso di primogrado» (v. pagina n. 20 del ricorso).6. Con la sesta ragione di contestazione, sviluppata in terminisubordinati al mancato accoglimento del quinto motivo diimpugnazione, [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito, con riguardoall’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., l’«error in iudicando:violazione del principio di autonomia dell’obbligazione tributaria inbase al quale le disposizioni di legge che riguardano ciascunperiodo d’imposta hanno effetti a partire dall’anno successivo allaloro entrata in vigore; violazione e falsa applicazione dell’art. 3della Legge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 212 e dell’art. 54 del D. Lgs. n. 446/97;violazione dell’art. 23 del D.L. 83/2012 (convertito in Legge7.8.2012, n. 134, oggetto della norma di interpretazione autenticadi cui all’art. 1, comma 739, della Legge 28.12.2015, n. 208);violazione dell’art. 9, comma 7, del D. Lgs. n. 507/1993 (novellatodall’art. 145, comma 55 della Legge 23.12.2000, n. 388)» (v.pagine nn. 23 e 24 del ricorso).7. Il ricorso va accolto in relazione al suo sesto motivo.Numero registro generale 27576/2021Numero sezionale 198/2026Numero di raccolta generale 17176/2026Data pubblicazione 01/06/2026Ragioni di ordine logico-giuridico impongono però diesaminare, in primo luogo, la seconda e la quarta censura delricorso, in ragione della sua natura pregiudiziale.7.1. Ciò, non senza aver prima respinto le eccezioni diinammissibilità del ricorso sollevate dalle controricorrenti.Non è, infatti, fondata l’eccezione di giudicato interno avanzatadal Comune per la dedotta mancata impugnazione della sentenzanella parte in cui ha ritenuto non dimostrata dalla contribuente «lariconducibilità degli importi asseritamente pagati in eccedenza eoggetto dell’istanza di rimborso ad illegittimi aumento dellacomponente tributaria di detto emolumento» (v. pag. n. 14 delcontroricorso).Il rilievo non risulta pertinente, in quanto l’oggetto del giudizionon riguarda un’istanza di rimborso, ma l’avviso di accertamentoper il mancato pagamento delle somme ritenute dovute dall’enteterritoriale.Il riferimento contenuto nella pronuncia impugnata allaritenuta assenza di «riconducibilità degli importi asseritamentepagati in eccedenza e oggetto di istanza di rimborso ad illegittimiaumenti della componente tributaria di detto emolumento» (v.pag. n. 5 della sentenza), va letta in relazione all’oggetto delgiudizio e delle domande proposte dalla contribuente, per comerappresentante dallo stesso Giudice regionale nella parte in cui hariferito che il ricorso era stato presentato avverso un avviso diaccertamento in quanto privo di titolo, non sussistendo validetariffe CIMP approvate dall’ente, con richieste di accertamento deltempestivo ed integrale pagamento per l’anno 2014 del canoneunico di pubblicità nel limite massimo fissato da dalla legge edNumero registro generale 27576/2021Numero sezionale 198/2026Numero di raccolta generale 17176/2026Data pubblicazione 01/06/2026eccependo l’illegittimità delle tariffe per superamento del limitenormativo, nonchè dell’avviso di accertamento in quanto le tariffeivi considerate corrispondevano alle tariffe CIMP approvate conordinanza sindacale annullata dal giudice amministrativo.Si comprende allora, nel delineato contesto, che il temadecisorio non ha avuto ad oggetto un inesistente istanza dirimborso, quanto l’illegittimità dell’avviso in ragione della nonapplicabilità delle tariffe applicate e la conseguenziale correttezzadegli importi pagati.Cosi intese le ragioni effettive del contendere e della sentenzaimpugnata, non sussiste alcun giudicato interno sull’istanza dirimborso, né sulla prova del versamento «in eccedenza», che vainterpretato nel senso della ritenuta insufficienza del pagamentoeseguito dalla contribuente.7.2. Come pure inammissibili sono le eccezioni diinammissibilità avanzate da Elpis circa la diversa ricostruzionefattuale operata dalla ricorrente ed il difetto di autosufficienza peromessa localizzazione, in quanto le contestazioni di cui al sestomotivo, per quanto più direttamente rileva, attengono alle dedotteviolazioni di legge, fondate proprio sulla ricostruzione fattualeoperata dal Giudice regionale (canone sostitutivo diverso dal CIMPin cui sono accorpato l’ICP con la maggiorazione del 20% ecanone patrimoniale introdotto dall’art. 3 del PGI parametratosulla superfice pubblicitaria).8. Non è fondato il secondo motivo di ricorso.Al di là, infatti, dell’improprio canone censorio prescelto (360,primo comma, num. 5, c.p.c.), che non attiene all’omessapronuncia su di un’eccezione e nemmeno alla modalità di stesuraNumero registro generale 27576/2021Numero sezionale 198/2026Numero di raccolta generale 17176/2026Data pubblicazione 01/06/2026della sentenza attraverso il richiamo a pronunce ritrascritte, varibadito che nel processo tributario la sanzione di inammissibilitàdell'appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dall'art.53, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992, deve essereinterpretata restrittivamente, in conformità all'art. 14 disp. prel.c.c., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accessoalla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell'atto siacomunque espressa la volontà di contestare la decisione di primogrado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione,essendosi considerata sufficiente anche la riproposizione inappello delle ragioni esposte in primo grado (cfr. Cass., Sez. T. 28ottobre 2024, n.27799).9. Il quarto motivo di ricorso, con cui si è invocato il giudicatoesterno formatosi sulla sentenza C.T.P. di Napoli n. 1194/2019non può essere accolto.A tacer d’altro, infatti, dai contenuti della predetta sentenza(riportati in ricorso) emerge che la valutazione della Commissioneprovinciale risulta fondata sul rilievo dell’inapplicabilità della tariffaordinaria dell’I.C.P. dall’anno di imposta 2002, per essere statasostituita dal C.I.M.P., nonché sulla considerazione del menzionatogiudicato amministrativo, mentre nella sentenza impugnata èstata considerata legittima l’applicazione della tariffa di cui all’art.12 d.lgs. n. 507/1993 (come aggiornata con delibera consiliare n.80/1998 ed in base al disposto dell’art. 11, punto 10, della leggen. 449/1997), non essendo stato riconosciuto operativo il C.I.M.P.per non essere stato adottato il relativo regolamento e reputando,invece, non rilevante, ai fini che occupano, la predetta sentenzadel TAR.Numero registro generale 27576/2021Numero sezionale 198/2026Numero di raccolta generale 17176/2026Data pubblicazione 01/06/2026Le due pronunce si differenziano, quindi, per una diversavalutazione giuridica dei medesimi fatti, il che esclude che possaessere utilmente invocato il giudicato esterno, giacchè l'attivitàinterpretativa delle norme giuridiche compiuta da un giudice, inquanto consustanziale allo stesso esercizio della funzionegiurisdizionale, non può mai costituire limite all’attività esegeticaesercitata da un altro giudice, dovendosi richiamare a talproposito il distinto modo in cui opera il vincolo determinato dallaefficacia oggettiva del giudicato ex art. 2909 c.c., rispetto a quelloimposto, in altri ordinamenti giuridici, dal principio dello "staredecisis" (cioè del-precedente giurisprudenziale vincolante"), chenon trova riconoscimento nell'attuale ordinamento processuale(così Cass., Sez. V, 7 aprile 2022, n. 11331, che richiama Cass.,Sez. 5, 21 ottobre 2013, n. 23723; Cass., Sez. 5, 15 luglio 2016,n. 14509 e Cass., Sez. T., 1° giugno 2021, n. 15215/2021).Difatti, l’interpretazione e l’individuazione della norma giuridicaposta a fondamento della pronuncia sulla domanda/eccezione nonlimitano il giudice dell'impugnazione nell'esercizio del suo poteredi individuare ed interpretare la disposizione applicabile al casocontroverso e non sono, quindi, suscettibili di passare in giudicatoautonomamente dalla domanda o dal capo di essa cui siriferiscono, assolvendo ad una funzione meramente strumentalerispetto alla decisione (così sempre, Cass. Sez. V, 7 aprile 2022,n. 11331, che richiama Cass. I sez. 29 aprile 1976 n 1531; Cass.,Sez. L., 23 dicembre 2003, n. 19679; Cass. Sez. III, 20 ottobre2010, n, 216561; Cass., Sez. V, 21 ottobre 2013, n. 23723 e nellostesso Cass., Sez. T. 23 marzo 2023).10. Con la sesta ragione di contestazione, sviluppata in terminisubordinati al mancato accoglimento del quinto motivo diNumero registro generale 27576/2021Numero sezionale 198/2026Numero di raccolta generale 17176/2026Data pubblicazione 01/06/2026impugnazione, [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito – come sopraesposto – la violazione del principio di autonomia dell’obbligazionetributaria e, poi, la violazione delle predette disposizioni di leggesotto il duplice profilo, da un lato, dell’illegittimità dellamaggiorazione della tariffa dell’ICP nella misura del 20% previstadalla deliberazione del Consiglio comunale n 80/1998 e, dall’altro,dell’illegittimità del canone concessorio di occupazione del suolocommisurato alla (maggiore) superficie pubblicitario, in baseall’art. 3 del PGI, in luogo dell’effettiva occupazione di suolopubblico del mezzo pubblicitaria previsto dall’art. 9, comma 7,d.lgs. n. 507/1993.10.1. Il tema in questione ha costituito oggetto di recente eripetuto esame da parte di questa Corte (v. Cass., Sez. T., 5 luglio2023, n. 19017; Cass., Sez. T., 14 luglio 2023, n. 20218; Cass.,Sez. T., 23 giugno 2025, n. 16850; Cass., Sez. T., 10 dicembre2025, n. 32157; Cass., Sez. T., 16 dicembre 2025, n. 32838).10.2. Va sul punto richiamata la normativa secondaria diriferimento ben nota alle parti; e, dunque, in particolare:- le deliberazioni del Consiglio comunale di Napoli n. 80 del 26febbraio 1998 e n.5 dell’11maggio 2001 con cui venne maggioratala tariffa relativa all’I.C.P.M.;- la deliberazione del Consiglio comunale n. 296 del 24settembre 1999, confermata dalla deliberazione del medesimoConsiglio n. 419 del 15 ottobre 1999, con cui venne approvato ilPiano Generale degli Impianti (P.G.I.);- le norme di attuazione del P.G.I. che avevano previsto,all’art. 3, un canone espresso in metri quadrati, non di proiezione,ma di superficie pubblicitaria, da accorpare al canone sostitutivoNumero registro generale 27576/2021Numero sezionale 198/2026Numero di raccolta generale 17176/2026Data pubblicazione 01/06/2026dell’imposta comunale sulla pubblicità, con previsione che dal1.1.2002 veniva accorpato al canone sostitutivo dell’impostacomunale sulla pubblicità;- la disposizione resa dal Dirigente del Servizio di PoliziaAmministrativa presso il [OSCURATO:PERSONA] dell’11maggio 2001, n. 5, con cui veniva confermata la tariffa di £38.400/mq. fino al 31 dicembre 2001 e disapplicate, sino al 31dicembre 2001, le tariffe commisurate alla superficie pubblicitaria,chiarendo «la non assimilabilità del canone istituito dal Comune diNapoli al canone sostitutivo della TOSAP»;- la sentenza del T.A.R. della Campania, Sez. 3^, del 14giugno 2004, n. 9438 (poi passata in giudicato) che avevaannullato l’ordinanza sindacale n. 223 del 31 dicembre 2001, laquale aveva ordinato l’approvazione delle tariffe in euro dei canonipubblicitari in attuazione delle regole già sancite con decorrenzadal 1.1.2002 dal Piano Generale degli Impianti.10.3. Ciò posto, vanno qui ribadite le ragioni già espresse dallemenzionate pronunce, ai cui più ampi contenuti pure si rimanda,confermando, in assenza di argomenti contrari, quanto segue:- la sostituzione dell'imposta comunale sulla pubblicità (I.C.P.),di cui al d.lgs. n. 507/1993, con il canone per l'installazione deimezzi pubblicitari (C.I.M.P.), di cui all'art. 62 d.lgs. n. 446/1997,postula l'imprescindibile emanazione di un apposito regolamentodal contenuto conforme ai criteri previsti dal comma 2 del citatoart. 62, la cui carenza non può essere supplita dall'eventualeapprovazione del piano generale degli impianti pubblicitari(P.G.I.), che è atto generale non normativo, con funzioneautonoma e distinta dal regolamento, nonostante la previsione inNumero registro generale 27576/2021Numero sezionale 198/2026Numero di raccolta generale 17176/2026Data pubblicazione 01/06/2026esso contenuta, cui va attribuito valore meramenteprogrammatico della relativa istituzione;- in difetto del citato regolamento, l'imposta comunale sullapubblicità (I.C.P.) continua a trovare applicazione secondo letariffe vigenti ratione temporis ed è cumulabile, oltre che con latassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.) ocon il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche(C.O.S.A.P.), anche con il canone concessorio per l'occupazione dispazi pubblici, senza la limitazione prevista dall'art. 62, comma 2,lett. d), d.lgs. n. 446/1997, nel testo novellato dall'art. 10,comma 5, lett. b), della legge n. 448/2001;- la carenza del regolamento istitutivo del canone perl'installazione dei mezzi pubblicitari (C.I.M.P.) e l’annullamento insede giudiziale, da parte del giudice amministrativo, della tariffacorrispondente al canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari(C.I.M.P.) impedivano l’operatività, dall’1 gennaio 2002, dellarelativa disciplina [secondo la previsione della deliberaapprovativa del piano generale degli impianti pubblicitari (PGI)],consentendo l’ultrattività della previgente disciplina dell’impostacomunale sulla pubblicità (I.C.P.), alla quale l’atto impositivodovrà essere riferito, al di là del nomen iuris adoperato perl’indicazione del tributo, in ragione dell’alternatività sancitadall’art. 62 d.lgs. n. 446/1997, tra l’imposta comunale sullapubblicità (I.C.P.) ed il canone per l'installazione dei mezzipubblicitari (C.I.M.P.);- quanto all’esigibilità, a titolo di I.C.P., per l’anno diriferimento, degli incrementi tariffari deliberati ai sensi dell’art.11, comma 10, d.lgs. n. 449/1997, va dato conto della previsionedell’art. 1, comma 739, della legge n. 2028/2015, secondo cuiNumero registro generale 27576/2021Numero sezionale 198/2026Numero di raccolta generale 17176/2026Data pubblicazione 01/06/2026«L'articolo 23, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,nella parte in cui abroga l'articolo 11, comma 10, della legge 27dicembre 1997, n. 449, relativo alla facoltà dei Comuni diaumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità, aisensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2000, n.212, si interpreta nel senso che l'abrogazione non ha effetto per iComuni che si erano già avvalsi di tale facoltà prima della data dientrata in vigore del predetto articolo 23, comma 7, del decreto-legge n. 83 del 2012»;- detta norma va intesa, alla luce dell’interpretazione offertanedalla sentenza della Corte Costituzionale n. 15 del 30 gennaio2018, nel senso che anche gli aumenti tariffari deliberati daiComuni prima del 26 giugno 2012 possano avere efficacia soltantofino al 31 dicembre 2012, ripristinandosi a partire dall’1 gennaio2013 il regime delle “tariffe base” di cui all’art. 12 del d.lgs. 15novembre 1993, n. 507;- ne consegue la nullità degli avvisi di accertamento perl’imposta comunale di pubblicità (I.C.P.) che – anche sottol’illegittimo predicato di canone per l’installazione dei mezzipubblicitari (C.I.M.P.) - abbiano fatto applicazione delle tariffemaggiorate con decorrenza dall’anno 2013, ancorché deliberateprima del 26 giugno 2012;- per il resto, in linea di principio, si è osservato (Cass., Sez.T., 14 luglio 2023, n. 20218, ripresa da Cass., Sez. T., 16dicembre 2025, n. 32838) che il prelievo tributario alternativo perimposta comunale sulla pubblicità (I.C.P.) ovvero per canone perl’installazione dei mezzi pubblicitari (C.I.M.P.) è cumulabile con ilcanone concessorio non tributario, data la diversità del titolo diNumero registro generale 27576/2021Numero sezionale 198/2026Numero di raccolta generale 17176/2026Data pubblicazione 01/06/2026pagamento e considerato che lo stesso legislatore haespressamente stabilito per l'imposta comunale sulla pubblicità(ICP), all'art. 9, comma 7, d.lgs. n. 507/1997, che l'applicazionedell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa perl'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento dicanoni di locazione o di concessione commisurati, questi ultimi,alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzopubblicitario»;- la diversità dei presupposti rende cumulabili anche i tributialternativi I.C.P./C.I.M.P., da un lato, e i prelieviT.O.S.A.P./C.O.S.A.P., alla luce della disciplina normativa (art. 9,comma 7, d.lgs. n. 507/1997; come modificato dal comma 55dell'art. 145 della legge n. 388/2000) e prevede, anzi, che latariffa del C.I.M.P. sia «comprensiva» della T.O.S.A.P. o delC.O.S.A.P. (comma 2, lett. d, dell'art. 62 d.lgs. n. 446/1997;lettera modificata dal comma 5, lett. b), dell'art. 10 della legge n.448/2001) (cfr., sul punto, Cass. Sez. T., 10 dicembre 2025, n.32157; Cass., Sez. T., 16 dicembre 2025, n. 32838; Cass., Sez.5^, 5 novembre 2004, n. 21215; Cass., Sez. 5^, 27 ottobre2006, n. 23244; Cass., Sez. 5^, 15 settembre 2009, nn. 19841,19842 e 19843; Cass., Sez. 5^, 5 luglio 2017, nn. 16538, 16539e 16540; Cass., Sez. 2^, 3 maggio 2018, n. 10499; Cass., Sez.5^, 18 febbraio 2020, n. 4078);- la deliberazione adottata dal Consiglio Comunale il 26febbraio 1998, n. 8, tuttora in vigore, per il suo contenuto, non507/1993, né al prelievo di natura non tributaria (Corte Cost., 14marzo 2008, n. 64; Corte Cost., 8 maggio 2009, n. 141)denominato C.O.S.A.P., non essendo mai richiamati, neppureNumero registro generale 27576/2021Numero sezionale 198/2026Numero di raccolta generale 17176/2026Data pubblicazione 01/06/2026indirettamente, nella suddetta deliberazione, la quale si riferisce,invece, alle ipotesi di concessione per occupazione (di suoli e areepubbliche, sia pure limitatamente all'occupazione medianteimpianti pubblicitari) poste a base dei suddetti prelievi, ma checon essi non si identificano, come dimostrato dalla previsionelegislativa della detraibilità dall'importo dovuto perT.O.S.A.P./C.O.S.A.P. dell'ammontare del canone concessorio«riscosso» (v. art. 63, comma 3, d.lgs. n. 446/1997);- gli artt. 1 e 2 del regolamento comunale per l’applicazionedell’imposta comunale sulla pubblicità (I.C.P.) avevano previsto,ex art. 9, comma 7, d.lgs. n. 507/1993, un canone per lalocazione degli impianti pubblici, espresso in mq. di proiezionepubblicitaria e determinato a seconda delle zone di installazione inaggiunta alla vecchia imposta sulla pubblicità, anche dopo l’1gennaio 2002, non essendo stata approvata (con l’adozione di unanuova tariffa, dopo l’annullamento della tariffa contra legem daparte del giudice amministrativo) la normativa di attuazione exart. 62 d.lgs. n. 446/1997, per l’introduzione del C.I.M.P., aprescindere dalla mera riserva del Comune di Napoli sulla suaadozione con decorrenza dall’1 gennaio 2002;- pertanto, non essendo stato ancora adottato il canone perl’installazione dei mezzi pubblicitari (C.I.M.P.) e restando ancorain vigore l’imposta comunale sulla pubblicità (I.C.P.), dopol’annullamento dell’ordinanza adottata dal Sindaco il 31 dicembre2001, n. 223, da parte del giudice amministrativo (con sentenzapassata in giudicato), il limite fissato dall’art. 62, comma 2, lett.d), d.lgs. n. 446/1997 (nel testo novellato dall'art. 10, comma 5,lett. b), della legge n. 448/2000), non poteva valere anche per ladeterminazione del canone per l’occupazione di spazi pubblici, diNumero registro generale 27576/2021Numero sezionale 198/2026Numero di raccolta generale 17176/2026Data pubblicazione 01/06/2026cui la contribuente era obbligata alla corresponsione in aggiuntaall’imposta comunale sulla pubblicità (I.C.P.).10.4. Per le suddette ragioni, la censura in esame va accolta,osservando, in conclusione ed in sintesi, per quanto piùdirettamente rileva, che i principi rilevanti ed applicabili allafattispecie in rassegna vanno così ricapitolati:a). gli aumenti tariffari deliberati dai Comuni prima del 26giugno 2012 possono avere efficacia soltanto fino al 31 dicembre2012, ripristinandosi a partire dall’1 gennaio 2013 il regime delle“tariffe base” di cui all’art. 12 del d.lgs. 15 novembre 1993, n.507, con conseguente nullità degli avvisi di accertamento perl’imposta comunale di pubblicità (ICP) che abbiano fattoapplicazione delle tariffe maggiorate con decorrenza dall’anno2013, ancorché deliberate prima del 26 giugno 2012;b. - la carenza del regolamento istitutivo del canone perl'installazione dei mezzi pubblicitari (C.I.M.P.) impedival’operatività, dall’1 gennaio 2002, della relativa disciplina [secondola previsione della delibera approvativa del piano generale degliimpianti pubblicitari (P.G.I.) e relativa norma di attuazione],consentendo l’ultrattività della previgente disciplina dell’impostacomunale sulla pubblicità (I.C.P.), alla quale l’atto impositivodovrà essere riferito;c. con la perdurante applicazione dell’imposta comunale sullapubblicità (I.C.P.), restava operativa, ex art. 9, comma 7, d.lgs. n.507/1993, il canone per la locazione degli impianti pubbliciespresso in mq. di proiezione pubblicitaria e determinato aseconda delle zone di installazione in aggiunta alla vecchiaimposta sulla pubblicità, anche dopo l’1 gennaio 2002, nonNumero registro generale 27576/2021Numero sezionale 198/2026Numero di raccolta generale 17176/2026Data pubblicazione 01/06/2026potendo trovare applicazione il metodo di calcolo di cui all’art. 3delle norme di attuazione del PGI, il quale presuppone l’operativitàdel C.I.M.P., qui negata per le ragioni sopra esposte.10.5. Va solo aggiunto che non preclude la soluzione cheprecede quanto dedotto dal Comune nella parte in cui harichiamato la previsione dell’art. 243- bis, comma 8, lett. a),d.lgs. n. 142/2000 (“T.U. delle leggi sull’ordinamento degli entilocali”), quale introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. r), del d.l.174/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012(“Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento deglienti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zoneterremotate nel maggio 012”), a tenore del quale: «Al fine diassicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto ilperiodo di durata del piano: a) l'ente può deliberare le aliquote otariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche inderoga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazionevigente».Come, infatti, già osservato da questa Corte, tale deroga èespressamente condizionata – oltre che alla preventiva adesionedell’ente locale alla «procedura di riequilibrio finanziariopluriennale», in presenza di «squilibri strutturali del bilancio ingrado di provocare il dissesto finanziario» (comma 1 del citato art.243-bis) – alla successiva adozione di un’apposita deliberazione inmateria tariffaria, che non può che essere logicamente successivaall’entrata in vigore della norma abilitante (11 ottobre 2012).Laddove, nel caso di specie, il Comune aveva aderito allaprocedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ma non aveva maideciso il successivo incremento fino alla misura massima delletariffe relative ai tributi locali (in deroga alle limitazioni vigenti),Numero registro generale 27576/2021Numero sezionale 198/2026Numero di raccolta generale 17176/2026Data pubblicazione 01/06/2026non potendo valere a tal fine (“allora per ora”) – per la fattispeciein disamina - la deliberazione adottata a suo tempo dal ConsiglioComunale il 26 febbraio 1998, n. 80, con la quale era statoapprovato l’aumento fino al 20% della tariffa-base per l’impostacomunale sulla pubblicità (ICP), in quanto la relativa efficacia eradefinitivamente cessata (il 31 dicembre 2012) con l’abrogazionedell’art. 11, comma 10, del d.lgs. 27 dicembre 1997, n. 449, daparte dell’art. 23, comma 7, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83,convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,secondo l’interpretazione autentica del comma 739, della legge 28dicembre 2015, n. 208 (così Cass., Sez. T., 16 dicembre 2025, n.32838).10.6. La pronuncia impugnata, per larga parte coerente conquanto sopra esposto, non ha fatto applicazione di tali principinella parte in cui ha ritenuto applicabile, per l’anno di imposta2014; alla tariffa ICP la maggiorazione del 20% stabilita dalladeliberazione n. 89/1998 e laddove ha considerato legittima lacommisurazione del canone di occupazione in base ai metri quadridi superfice pubblicitaria e non in base al criterio di cui all’art. 9,comma 7, d.lgs. n. 507/1993, basato sulla effettiva occupazionedel suolo pubblico del mezzo pubblicitario (cd. proiezionepubblicitaria).Per tali motivi, la pronuncia va cassata per un nuovoaccertamento con il quale determinare la pretesa fiscale in base aisuddetti principi.11. Resta - come anticipato – assorbito, perchè resoininfluente per effetto dell’accoglimento della censura appenaesaminata, lo scrutinio dei restanti motivi.Numero registro generale 27576/2021Numero sezionale 198/2026Numero di raccolta generale 17176/2026Data pubblicazione 01/06/202612. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione almotivo accolto con rinvio della causa alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Campania, in diversacomposizione, anche per regolare le spese del giudizio dilegittimità. P.Q.Mla Corte accoglie il sesto motivo del ricorso principale, rigetta ilsecondo ed il quarto motivo e dichiara assorbiti i restanti; cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causaalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, indiversa composizione, anche per regolare le spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 marzo 2026.[OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTEUgo [OSCURATO:PERSONA]