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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 18327/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 026G10B), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA]'OLIO, tempestiva- mente inviata ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, con la quale si chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni trasmesse in via telematica dal difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di ROMA, il quale chiede l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il giudice di pace di Roma dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 14, commi 5 bis e 5 quater, D. Lgs. 286 del 1998, perché senza giustificato motivo non ottemperava al nuovo ordine di allontanamento dal territorio nazionale, intimato dal Questore di Roma in data 29/11/2016. [OSCURATO:PERSONA], accertato il giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA].

L'imputato veniva quindi condannato alla pena di € 16.000,00 di multa, nonché alla rifusione delle spese processuali.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti motivi di impugnazione.

2.1. Mancata assunzione di una prova decisiva, ai sensi dell'art. 606, lett. d), cod. proc. pen., con riferimento all'art. 495, in quanto il giudice di pace aveva deciso il processo sulla base della sola documentazione acquisita, avendo escluso per superfluità l'esame dei testimoni indicati nella lista del Pubblico ministero (cioè gli agenti di polizia giudiziaria che avevano identificato Hmimid, contestandogli la violazione).

Il ricorrente ha illustrato che ciò aveva provocato una lesione del diritto di difesa, poiché il difensore - nominato d'ufficio in quanto prontamente reperibile, ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. - in mancanza di interlocuzione con l'assistito, assente, avrebbe dovuto trarre proprio da tali testimonianze elementi di verifica di un eventuale giustificato motivo per la permanenza in Italia dell'imputato.

Né risultano esplicitate le ragioni che avevano indotto il giudice a ritenere superflua la prova richiesta dalla Procura.

2.2. Vizio di motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità dell'imputato, in quanto il giudice di pace non ha espresso le ragioni per cui è stata esclusa la sussistenza di un giustificato motivo per non allontanarsi dal territorio dello Stato.

3. Il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni.

3.1. Il primo motivo risulta generico, in quanto il difensore non individua quale sia il motivo di nullità conseguente alla mancata escussione dei testi, né egli riferisce e documenta, nel rispetto del principio di autosufficienza, che ciò sia avvenuto in spregio alla propria volontà di sentirli.

Peraltro, in termini generali, è consolidata nell'esegesi di legittimità l'affermazione, con la quale il ricorrente omette ogni confronto, alla cui stregua produce una nullità di ordine generale a regime intermedio anche la nullità della revoca dell'ordinanza ammissiva dei testi della difesa (mentre nella specie la testimonianza ritenuta superflua era stata chiesta dall'accusa), sì che deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente, ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., essendo, in caso contrario, sanata (Sez. 1, n. 11582 del 25/2/2021, Hoti, n.m.; Sez. 5, n. 16976 del 12/02/2020, Polise, Rv. 279166; Sez. 6, n. 58823 del 05/10/2017, D.M., Rv. 271732).

Invero, dal verbale della udienza del 7/6/2021, non risulta alcuna deduzione di nullità dell'ordinanza di revoca dei testimoni.

3.2. Anche il secondo motivo non esplicita quali siano gli elementi di illogicità della pronuncia e, soprattutto, quali giustificati motivi avrebbero potuto condurre ad una conclusione difforme da quella assunta.

Infine, quanto alla dedotta carenza di motivazione per l'asserita mancata indicazione degli elementi da cui emergerebbe la penale responsabilità dell'imputato, va ricordato come, nell'incipit motivazionale, il giudice di pace abbia indicato, partitamente, i documenti acquisiti, fra cui scheda e precedenti dattiloscopici ai fini della compiuta identificazione del cittadino straniero, provvedimento del prefetto della Provincia di Roma del 19 settembre 2013, regolarmente notificato, e provvedimento del Questore di Roma del 29 novembre 2016, da cui discende la prova della sussistenza dell'obbligo di allontanamento e della sua successiva inottemperanza, confermata dall'avvenuto controllo del soggetto e dal domicilio da questi conseguentemente eletto.

4. In conclusione, il ricorso risulta inammissibile, da ciò conseguendo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il giorno 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 026G10B), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA]'OLIO, tempestiva- mente inviata ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, con la quale si chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni trasmesse in via telematica dal difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di ROMA, il quale chiede l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il giudice di pace di Roma dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 14, commi 5 bis e 5 quater, D. Lgs. 286 del 1998, perché senza giustificato motivo non ottemperava al nuovo ordine di allontanamento dal territorio nazionale, intimato dal Questore di Roma in data 29/11/2016. [OSCURATO:PERSONA], accertato il giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA]. L'imputato veniva quindi condannato alla pena di € 16.000,00 di multa, nonché alla rifusione delle spese processuali. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti motivi di impugnazione. 2.1. Mancata assunzione di una prova decisiva, ai sensi dell'art. 606, lett. d), cod. proc. pen., con riferimento all'art. 495, in quanto il giudice di pace aveva deciso il processo sulla base della sola documentazione acquisita, avendo escluso per superfluità l'esame dei testimoni indicati nella lista del Pubblico ministero (cioè gli agenti di polizia giudiziaria che avevano identificato Hmimid, contestandogli la violazione). Il ricorrente ha illustrato che ciò aveva provocato una lesione del diritto di difesa, poiché il difensore - nominato d'ufficio in quanto prontamente reperibile, ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. - in mancanza di interlocuzione con l'assistito, assente, avrebbe dovuto trarre proprio da tali testimonianze elementi di verifica di un eventuale giustificato motivo per la permanenza in Italia dell'imputato. Né risultano esplicitate le ragioni che avevano indotto il giudice a ritenere superflua la prova richiesta dalla Procura. 2.2. Vizio di motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità dell'imputato, in quanto il giudice di pace non ha espresso le ragioni per cui è stata esclusa la sussistenza di un giustificato motivo per non allontanarsi dal territorio dello Stato. 3. Il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni. 3.1. Il primo motivo risulta generico, in quanto il difensore non individua quale sia il motivo di nullità conseguente alla mancata escussione dei testi, né egli riferisce e documenta, nel rispetto del principio di autosufficienza, che ciò sia avvenuto in spregio alla propria volontà di sentirli. Peraltro, in termini generali, è consolidata nell'esegesi di legittimità l'affermazione, con la quale il ricorrente omette ogni confronto, alla cui stregua produce una nullità di ordine generale a regime intermedio anche la nullità della revoca dell'ordinanza ammissiva dei testi della difesa (mentre nella specie la testimonianza ritenuta superflua era stata chiesta dall'accusa), sì che deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente, ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., essendo, in caso contrario, sanata (Sez. 1, n. 11582 del 25/2/2021, Hoti, n.m.; Sez. 5, n. 16976 del 12/02/2020, Polise, Rv. 279166; Sez. 6, n. 58823 del 05/10/2017, D.M., Rv. 271732). Invero, dal verbale della udienza del 7/6/2021, non risulta alcuna deduzione di nullità dell'ordinanza di revoca dei testimoni. 3.2. Anche il secondo motivo non esplicita quali siano gli elementi di illogicità della pronuncia e, soprattutto, quali giustificati motivi avrebbero potuto condurre ad una conclusione difforme da quella assunta. Infine, quanto alla dedotta carenza di motivazione per l'asserita mancata indicazione degli elementi da cui emergerebbe la penale responsabilità dell'imputato, va ricordato come, nell'incipit motivazionale, il giudice di pace abbia indicato, partitamente, i documenti acquisiti, fra cui scheda e precedenti dattiloscopici ai fini della compiuta identificazione del cittadino straniero, provvedimento del prefetto della Provincia di Roma del 19 settembre 2013, regolarmente notificato, e provvedimento del Questore di Roma del 29 novembre 2016, da cui discende la prova della sussistenza dell'obbligo di allontanamento e della sua successiva inottemperanza, confermata dall'avvenuto controllo del soggetto e dal domicilio da questi conseguentemente eletto. 4. In conclusione, il ricorso risulta inammissibile, da ciò conseguendo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 2
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