CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 37329/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2022 della Corte d'appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Bari, con la sentenza impugnata in questa sede, ha dichiarato inammissibile per tardività l'appello proposto nell'interesse dell'imputato dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Foggia in data 16 dicembre 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ordine al delitto di truffa; decidendo sull'impugnazione proposta, nell'interesse del medesimo imputato, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] avverso la stessa sentenza, ha parzialmente riformato la decisione concedendo il beneficio ex art. 163 cod. pen., senza subordinarlo alla pubblicazione della sentenza, e confermando nel resto il giudizio di responsabilità e la commisurazione della pena. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse dell'imputato deducendo, con il primo motivo, violazione di norme processuali previste a pena di inammissibilità, in relazione agli artt. 583 e 591 cod. proc. pen.; il ricorrente ha prodotto la documentazione attestante la spedizione dell'atto di appello dal luogo ove si trovava il difensore a mezzo raccomandata, diretta alla Cancelleria del giudice a quo, in data 28 aprile 2022 - prima della scadenza del termine per impugnare la decisione di primo grado - , non essendo rilevante - come ritenuto erroneamente dalla Corte territoriale - la data in cui l'impugnazione era pervenuta presso la cancelleria del Tribunale di Foggia. 2.1. Con il secondo motivo si deduce vizio della motivazione, quanto alla valutazione degli elementi di prova; si deduce altresì la tardività della querela presentata, oltre che l'intervenuta maturazione del termine di prescrizione del reato contestato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è nel suo complesso inammissibile, per le ragioni di seguito indicate. 1.1. Il primo motivo di ricorso, nella parte in cui il ricorrente si duole dell'errata declaratoria di inammissibilità per tardività dell'atto di appello, proposto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e inviato alla Cancelleria del giudice a quo con plico postale spedito il 28 aprile 2022, è fondato; la pronuncia del Tribunale di Foggia del 16 dicembre 2021, prevedeva il deposito della relativa motivazione nel termine di 90 giorni dalla decisione; pertanto, il termine per appellare la sentenza, di 45 giorni ex art. 585, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., decorreva dal 16 marzo 2022 e scadeva il 30 aprile 2022. Entro quel termine l'appello è sato presentato con le modalità all'epoca vigenti, nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 583, comma 1 e 2, cod. proc. pen. 1.2. Occorre, però, in siffatta situazione processuale verificare se l'interesse della parte all'impugnazione conservi attualità e concretezza, secondo il costante insegnamento di legittimità che individua la relativa nozione attraverso la verifica di un interesse immediato, concreto ed attuale a rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale di cui si contesta la correttezza e a conseguire un'utilità, ossia una decisione dalla quale derivi per il ricorrente un risultato più vantaggioso, non essendo prevista la possibilità di proporre un'impugnazione che miri unicamente all'esattezza giuridica della decisione, senza che ne consegua un vantaggio pratico per il ricorrente (Sez. 5, n. 44128 del 26/06/2018, P., Rv. 274176 - 01; Sez. 1, n. 47675 del 24/11/2011, Loffredo, Rv. 252183 - 01; in materia di provvedimenti relativi alle misure cautelari, Sez. 5, n. 2747 del 06/10/2021, dep. 2022, Migliore, Rv. 282542 - 01; in tema di provvedimenti sul trattamento penitenziario, Sez. 1, n. 8763 del 25/11/2016, dep. 2017, Attanasio, Rv. 269199 - 01). In questa prospettiva, va considerata la peculiarità della contingenza processuale determinatasi con la pronuncia della sentenza d'appello impugnata in questa sede: la Corte territoriale, infatti, ha proceduto comunque ad esaminare le censure rivolte alla sentenza di primo grado, in quanto era stato proposto autonomo atto d'appello a cura del codifensore dell'odierno ricorrente (il che potrebbe in astratto implicare situazioni di potenziale contrasto tra la sentenza impugnata, divenuta irrevocabile per l'omessa impugnazione da parte del codifensore, ed un diverso esito processuale conseguente al giudizio di rinvio relativo all'atto di appello dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]); inoltre, deve tenersi conto sia dei motivi di appello, che erano stati originariamente proposti dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e che dovrebbero costituire il thema decidendum dell'eventuale giudizio di rinvio al fine di apprezzarne l'ammissibilità in punto di specificità, intesa come esplicita enunciazione e argomentazione dei rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. Unite, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01), sia dei motivi di ricorso proposti in questa sede, per verificare l'articolazione di censure diverse e ulteriori rispetto a quelle che formavano oggetto dell'atto di appello. 1.3. Con l'atto di appello la difesa dell'imputato aveva censurato la decisione di primo grado formulando ipotesi alternative (relative alla mancanza di prove circa la materiale apprensione delle somme versate dal terzo pignorato sul conto del ricorrente, quale effetto della prosecuzione del giudizio di esecuzione che fraudolentemente il ricorrente aveva in precedenza dichiarato di voler abbandonare, sottoscrivendo un verbale di conciliazione che riportava circostanze false, quale quella della revoca del legale che assisteva la parte nel giudizio di esecuzione) senza alcun riferimento all'esistenza di prove contrastanti, rispetto ai documenti esaminati dal giudice di primo grado, e affermando, in modo assertivo, la denunciata carenza di prova documentale; da quella generica censura, poi, aveva fatto discendere l'individuazione dell'epoca di consumazione della truffa ancorandola al momento della percezione delle somme fissata in sede di verbale di conciliazione (29/7/2014), omettendo del tutto di considerare che il danno per la persona offesa si era realizzato e consolidato solo successivamente (il 24 settembre 2014, epoca di esecuzione del versamento ad opera del terzo pignorato, con definitiva perdita delle somme spettanti alla parte civile); dall'ipotizzata retrocessione dell'epoca di consumazione del reato aveva fatto derivare conseguenze in punto di tempestività della querela e di intervenuta prescrizione del reato.Confrontando tali censure con la motivazione della decisione di primo grado, balza evidente il carattere del tutto generico dei motivi di appello, in quanto non corrispondenti - nel contenuto e nell'articolazione - all'analitica ricostruzione dei passaggi delle iniziative dell'imputato, tutte convergenti nell'indurre in errore la società debitrice al fine di procedere all'apparente transazione delle controversie pendenti, mantenendo invece intatte le prerogative processuali che, infatti, venivano immediatamente attivate, dopo l'incasso delle somme indicate nel verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti, conseguendo l'assegnazione delle somme già pignorate presso il terzo (così realizzando definitivamente il piano criminoso con il correlativo danno per la società debitrice). Tale profilo di inammissibilità dell'originaria impugnazione deve essere apprezzato anche nel giudizio di legittimità, in quanto per costante insegnamento della Corte le cause di inammissibilità non sono soggette a sanatoria e devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (Sez. 3, n. 20356 del 02/12/2020, dep. 2021, Mirabella,‘kv. 281630 -01; Sez. 3, n. 35715 - del 17/09/2020, Riccardi, Rv. 280694 - 04; Sez. 5, n. 27135 del 23/03/2018, M., Rv. 273231 - 01); inammissibilità che pertanto, rende superfluo il rinvio degli atti alla Corte d'appello conseguente alla rilevata fondatezza del primo motivo di ricorso. Né l'impugnazione proposta in questa sede, che riproduce testualmente nel secondo motivo - senza alcun diverso contributo critico - le censure formulate con l'atto di appello, potrebbe sortire un diverso effetto. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s