CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 05079/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
igliere ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 18271/2023proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]., (denominata anche [OSCURATO:SOCIETA].), nella persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale a margine del ricorso per cassazione, anche disgiuntamente dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 5. -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli, nella persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. -controricorrente - per la correzione dell'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 24215,pubblicata in data 9 agosto 2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio de l 13 febbraio2024 da l C ons igliere [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza n. 24215 del 9 agosto 2023 questa Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 3091/13/18 del 4 aprile 2018, con condanna della società ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. 2.La società [OSCURATO:SOCIETA]. ha presentato istanza di correzione ex art. 391 bis cod. proc. civ., rilevando che , nel rigettare il secondo motivo di ricorso per cassazione, l’ordinanza in epigrafe: -) riconosce che [OSCURATO:SOCIETA]. aveva presentato un'istanza di rimborso del credito l’11 agosto 2009 e, successivamente, il 22 dicembre 2015, persistendo l'inerzia dell'Agenzia delle Dogane, -) riconduce temporalmente la formazione del tacito diniego alla prima istanza di rimborso presentata l'11 agosto 2009; -) pur ritenendo inapplicabile il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 15 del decreto legislativo n. 504/1995 per il «recupero» e non per il « rimborso » dell'accisa (cfr. pag. 5 dell'ordinanza: « non corretta, sul punto, è la sentenza della Commissione tributaria regionale che ha ritenuto inapplicabile tale termine nella fattispecie in esame»), assume che il ricorso introduttivo sarebbe stato tardivamente proposto il 5 aprile 2016; -) così commettendo un evidente errore di calcolo, direttamente riscontrabile dall'esame dell’ordinanza che ne è inficiata, nel computo del termine di prescrizione ordinaria decennale che, quand'anche si ritenesse decorrente dall'11 agosto 2009 (e non interrotto dal sollecito del 22 dicembre 2015), nell'aprile del2016 non sarebbe ancora scaduto (in quanto scadente nel 2019), con la conseguente «tempestività» (e non «tardività») del ricorso introduttivo. 3.La fissazione dell’adunanza camerale è stata comunicata alle parti che hanno presentato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1.L’istanza di correzione presentata ex art. 391 biscod. proc. civ. n on è meritevole di accoglimento, non sussistendo, all’evidenza, un errore emendabile con la procedura di correzione di errore materiale. 1.1Ed invero, il procedimento di correzione degli errori materiali ex art. 287 cod. proc. civ., richiamato dall’art. 391 bis cod. proc. civ., è esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza fra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo del provvedimento, senza interferire sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione (Cass., 3 febbraio 2022, n. 3442)e il provvedimento reso sull'istanza di correzione di una sentenza è sempre privo di natura decis oria, costituendo mera determinazione di natura amministrativa non incidente sui diritti sostanziali e processuali delle parti, poiché funzionale all'eventuale eliminazione di errori di redazione del documento cartaceo che non può toccare il contenuto concettuale della decisione (Cass., 13 ottobre 2023, n. 28571) e ciò perché la correzione di errore materiale implica l'esattezza della decisione, nonostante l'erroneità dell'indicazione dei dati documentali (Cass., Sez. U., 14 aprile 2022,n. 12210). 1.2 D eve , dunque, qualificarsi come errore materiale suscettibile di correzione, quello che non riguarda la sostanza del giudizio, ma la manifestazione del pensiero all'atto della formazione del provvedimento e si risolve in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza, e come tale percepibile e rilevabile «ictu oculi»(Cass., Sez. U., 20 luglio 2022, n. 22730). 1.3Ciò premesso, q uesta Corte, nell’ordinanza n. 24215 del 9 agosto 2023, esaminando il secondo motivo , lo ha ritenuto infondato, disponendo la correzione della motivazione ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ., poiché il dispositivo era conforme al diritto , rilevandoche sulla prima istanza dell’11 agosto 2009, con la quale era stato richiestoil rimborso del credito di euro 92.261,46, oltre interessi, risultante dalla dichiarazione dei consumi dell’anno 2008, presentata telematicamente nel marzo 2009, si era formato il silenzio rifiuto decorso il termine di novanta giorni dalla presentazione dell’istanza di rimborso e che il silenzio rifiuto, così formatosi ed atto autonomamente impugnabile, in quanto ricompreso nell’elenco previsto dall’art. 19, comma 1, lett. g), del decreto legislativo n. 546/1992, non era stato impugnato entro il termine didecadenza ai sensi degli artt. 19 e 21 del decreto legislativo n. 546 del 1992, in quantoil ricorso introduttivo del giudizio di primo grado era stato spedito in data 5 aprile 2016 e ricevuto in data 11 aprile 2016. 1.4 Non sussiste, dunque, alcun errore di calcolo emendabile con la procedura di correzioneinvocata e , specificamente , l’errore evidenziato nell’istanza presentata dalla società istante«direttamente riscontrabile dall'esame dell’ordinanza che ne è inficiata, nel computo del termine di prescrizione ordinaria decennale che, quand'anche si ritenesse decorrente dall'11 agosto 2009 (e non interrotto dal sollecito del 22 dicembre 2015), nell'aprile del 2016 non sarebbe ancora scaduto (in quanto scadente nel 2019), con la conseguente «tempestività»(e non «tardività») del ricorso introduttivo». 2. D eve quindi dichiararsi non luogo a provvedere sull’istanza di correzione di errore materialepresentata dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l’ordinanza di questa Corte n. 24215 del 9 agosto 2023.2.1Non vi è luogo a provvedere sulle spese poiché il procedimento di correzione ha natura amministrativa e non è dunque possibile individuare all'esito dello stesso una parte vittoriosa e una parte soccombente (Cass., Sez. U., 27 giugno 2002, n. 9438 e, più di recente, Cass., 22 giugno 2020, n. 12184; Cass., 24 ottobre 2022, n., 31309; Cass., 14 settembre 2023, n. 26566). P.Q.M. La Corte dichiara non luogo a provvedere sull’istanza di correzion