CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 33227/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28310/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] 2008 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difes o dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Alessandro, giusta procura speciale in calce al ricorso, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],in Roma, via Cassiodoro 1/A; –ricorrente – contro Fallimento della MAGICWORLD; -intimato- Oggetto:AFFITTO di ramo di AZIENDA– Opposizione decreto ingiuntivo canoni insoluti – Doppia conforme di rigetto - Pretesa nullità della sentenza per mancata esposizione dei fatti posti a fondamento della domanda monitoria e per vizio di extra petizione – Infondatezza. C.C. 27 settembre 2022 r.g.n. 28310/2019 Pres. R.G.A.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi avverso la sentenza della Corte di appello di Napolin. 2621 /201 9 , pubblicata il 30 maggio2019, notificata il 21 giugno 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 settembre 2022 dalla consiglieraIrene Ambrosi. Rilevato che 1.Il Tribunale di Napoli rigettava l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] p ark 2008 s.r.l. avverso il decreto ingiuntivo n. 2983 del 16 gennaio 2014 emesso dallo stesso Tribunale con cui era stata condannata al pagamento in favore del Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione della somma di Euro 1.253.395,80, oltre interessie spese, a titolo di canoni insoluti per tutto l’anno 2013 e per residuo anni precedenti,relativi all’affitto di ramo di azienda di cui ai contratti del 6 luglio 2009 e del 31 marzo 2010, confermando il decreto ingiuntivo e ponendo a carico dell’opponente le spese di lite. 2. Avverso la sentenza di prime cure ha proposto appello Acquapark , chiedendo la riforma integrale della sentenza, contestando la qualificazione del contratto e il conseguente liquidato risarcimento e , in via subordinata , chiedendo di limitare la condanna al solo risarcimento dei danni pari alla differenza tra quanto liquidato in sentenza e l’importo di Euro 28.080,00 per i canoni dovuti per gli anni 2009 e 2010 e fino a marzo 2011 come previsto dal d. lgs. n. 471 del 201 1 ; costituit a si la Curatela fallimentare della società appellata ha, in via preliminare, eccepito la tardività dell’appello e il difetto di rappresentanza processuale e, nel merito, ha chiesto il rigetto dell’appello poiché infondato, con vittoria di spese. La Corte di appello di Napoli ha rigettato il gravame, con condanna della società appellante alle spesedel grado. 3. Avverso la sentenza di appello , la società Acquapark ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Sebbene intimata la Curatela fallimentare della [OSCURATO:PERSONA] non ha ritenuto di svolgere difese nel giudizio di legittimità. C.C. 27 settembre 2022 r.g.n. 28310/2019 Pres. R.G.A.[OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioniné parte ricorrente memoria. Considerato che 1. Con il primo motivo , la società ricorrente deduce “ Vizio di n ullità processuale ex art. 360, 1 comma, n. 4 c.p.c . per violazione dell’art. 414 c.p.cc. che,determinando la nu l lità non sanata della domanda, ha causato la nullità della sentenza”e i n particolare, sostiene la carenza dell’esposizione dei fatti di causa “che non è contenuta né nel ricorso per decreto ingiuntivo né nella memoria di costituzione dell’opposto/attore in senso sostanziale; memoria di costituzione che nel rito locatizio per la giurisprudenza acquista natura di atto integrativo della domanda azionata in sede monitoria (Cass. 25 gennaio 2005 n. 1458) memoria depositata, peraltro tardivamente e quindi ad avvenuta definitiva decadenza delle facoltà assertive (e probatorie). L’omessa allegazione dei fatti e delle ragioni di diritto non ha consentito l’individuazione delle ragioni fatte valere(…)”. 2.Con il secondo motivo lamenta la “ Nullità processuale per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, 1 comma, n. 4 c.p.c. per aver la Corte di appello pronunciato su domanda pr i va di una esposizione e specificazione dei fatti e delle ragioni di diritto sufficiente ad individuare gli estremi della causa petendi ” e d evidenzia che secondo l’insegnamento della Suprema Corte (sin da Cass. 25 gennaio 1980, n. 615) è viziata da extra petizione la pronunzia su una domanda che non ha attitudine a specificare una precisa e circostanziata situazione contra legemcome ragione dell’azione. 3. I motivi, così come prospettati esopra sinteticamente riassunti, che per ragioni connessione possono essere congiuntamente esaminati , va nno disattesi. 3.1.Anzitutto, è infondata la pretesa nullità processuale per mancata esposizione dei fattiposti a fondamento della domanda monitoria. La società ricorrente richiama l’insegnamento di questa Corte secondo cui nel rito del lavoro, l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo proposto C.C. 27 settembre 2022 r.g.n. 28310/2019 Pres. R.G.A.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi dall'opponente (convenuto sostanziale) deve avere il contenuto della memoria difensiva di cui all'art. 416 cod. proc. civ., mentre l'atto di costituzione dell'opposto (attore sostanziale) è riconducibile non alla memoria difensiva, ma ad un atto integrativo della domanda azionata con la richiesta di decreto ingiuntivo; ne consegue che, poiché l'opponente è in grado di conoscere con completezza la pretesa dell'attore solo dopo la costituzione in giudizio di quest'ultimo, non può ritenersi tardiva la richiesta di prova testimoniale articolata dall'opponente nella prima difesa successiva a tale costituzione (v. Cass. Sez. L,25 gennaio 2005 n. 1458 ove, n ella specie, la Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto inammissibile in quanto tardiva la prova testimoniale volta a provare il contenuto di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, formulata non in atto di opposizione a decreto ingiuntivo ma nella prima udienza successiva alla costituzione dell'opposto). Il richiamato precedente non giova alla difesa della ricorrente e most r a la mancata comprensione della ratio decidendi dell a impugnat a decision e di merito, posto che , nella specie, la domanda di ingiunzione proposta ai sensi dell’art. 638 cod.proc. civ . trova la sua disciplina nell’art. 125 cod. proc. civ. e,dunque, il richiamo all’art. 414 cod. proc. civ. è privo di rilievo. Va sottolineato altresì che la mancanza dei requisiti previsti dal richiamato art. 125da cui consegue la nullità del ricorso per decreto ingiuntivo per omessa individuazione della causa petendi , cioè dell e ragioni della domanda, assumendo l’ingiunto la posizione di convenuto sostanziale con l’atto di opposizione, va eccepitain applicazione analogica dell’art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. dall’opponente e, nel caso in esame , ciò non è accaduto, il che dimostra come correttamente ritenuto dalla Corte di merito che l’art. 125 cod. proc. civ. non erastato violato. In p roposito, va richiamato il principio espresso da questa Corte secondo cui nel caso in cui il ricorso per ingiunzione relativo a contributi previdenziali contenga le indicazioni necessarie sul diritto fatto valere, tali da consentire all'opponente una adeguata difesa, la incompletezza della memoria di costituzione dell'opposto non può inficiare atti antecedenti, e cioè il ricorso per ingiunzione ovvero il C.C. 27 settembre 2022 r.g.n. 28310/2019 Pres. R.G.A.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi decreto ingiuntivo, stante l'autonomia di tali atti rispetto al giudizio di opposizione(Cass. Sez. L, 05/05/1999 n. 4509). La Corte partenopea mostrando di condividere quanto ritenuto dal giudice di prime cure ha reputato , per un verso, che la stessa difesa svolta dall’opponente in primo grado avesse evidenziato « la sufficienza del thema decidendum delineatosi nel ricorso monitorio » ritenendolo determinato « sia come causa petendi sia come petitum e , dunque , non necessitante di specificazione e integrazione da parte del fallimento opposto» (cfr. foglio 5, non numerato, della sentenza impugnata); per l’altro verso, ha affermato che «correttamente, il primo giudice ha ritenuto incontestati i fatti posti a fondamento del ricorso monitorio quanto all’esistenza dei contratti di ramo di azienda fonti del credito e ai canoni insoluti, dal momento che l’opponente, convenuto in senso sostanziale, non ha messo in dubbio tali fatti posti a fondamento della pretesa creditoria di controparte, limitandosi ad allegare genericamente di aver effettuato dei pagamenti, ma senza precisarne l’importo e la relativa imputazione né dimostrandone l’avvenuta corresponsione.Ciò in applicazione del generale principio sancito dall’art. 115 c.p.c. che ispirato all’esigenza di contenere i tempi processuali ed evitare attività superflue ai fini della decisione, consente di ritenere non necessitanti di prova, e quindi pacifici, i fatti che siano stati chiaramente esposti da una delle parti presenti in giudizio e non siano stati contestati dalla controparte che ne abbia avuto l’opportunità.» (cfr. foglio 5-6, non numerato , della sentenza impugnata). 3.2.Parimenti infondata è la pretesa nullità della sentenza per dedotto vizio di extrapetizione. Invero, la Corte di appello ha tenuto conto che il giudice di prime cure non ritenne di ordinare l’integrazione della domanda e, stante il tenore del ricorso per decreto monitorio, motivò correttamente sulla inesistenza della nullità, risulta ndo da lla narrativa della decisione di pri me cure sia l’acquisizione d’ufficio del fascicolo telematico del procedimento monitorio sia la produzione,a cura del fallimento opposto, dei documenti del monitorio (cfr. C.C. 27 settembre 2022 r.g.n. 28310/2019 Pres. R.G.A.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi foglio 6, non numerato, della sentenza impugnata); ha statuito,pertanto, che ciò consentisse di affermare «contrariamente a quanto dedotto dall’appellante, che il fallimento opposto ha provveduto a depositare nel giudizio di opposizione, seppur tardivamente, i documenti posti a fondamento del ricorso monitorio e che, pertanto, correttamente il tribunale li ha ritenuti utilizzabili in applicazione del chiaro principio espresso dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 14475/2015 –richiamata anche dall’appellante –trattandosi di prove già conosciute dal giudice in quanto poste a fondamento del provvedimento monitorio e definitivamente acquisite al giudizio» (cfr. foglio 6, non numerato, della sentenza impugnata). Va osservato, inoltre, che il risalente precedente di questa Corte richiamato dalla società ricorrente(Cass. Sez. 2, 25/01/1980 n. 615 ) non si attaglia al caso in esame, in quanto attinente ad una generica denunzia di illiceità o illegittimità di una costruzione“riguardo alle leggi ed ai regolamenti” che non integrava,nemmeno per implicito, l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, in quanto non individuava il 'fatto', fra i tanti ipotizzabili rapporti intersoggettivi scaturenti dalle possibili violazioni di ogni legge e di ogni regolamento in tema di costruzione di edifici. E, pertanto, viziata di extra petiz ione la pronunzia giurisdizionale emessa sulla base di questa circostanza che non ha attitudine a specificare una concreta situazione contra legemcome ragione della azione. 5. In conclusione, il ricorso va rigettato , n ulla spese , st a nte che l’intimato fallimento non ha svolto difese nel giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della partericorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). Per questi motivi La Corte rigetta il ricorso,nulla spese . C.C. 27 settembre 2022 r.g.n. 28310/2019 Pres. R.G.A.[OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del c