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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 settembre 2022

Cassazione n. 31086/2022

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2185/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] G. Mazzini 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] M. Prestinari 13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 14966/2018 depositata i l 08/06/2018 ; Udita la relazione i l 14/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Udito il Procuratore Generale che conclude per l’accoglimento [OSCURATO:PERSONA] La società [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la correzione di errore materiale e in subordine per la revocazionedella sentenza di questa Corte n. 14966/2018 pronunciata il 4 maggio 2018 e depositata l’8 giugno 2018.

La società contribuente aveva originariamente impugnato il silenzio rifiuto sulla istanza presentata in data 25 settembre 2007 per il rimborso dell'ICI, versata dal 1994 al 2007.

I l ricorso era stato accolto parzialmente in primo grado (solo per gli anni dal 2005 al 2007); la contrib uente aveva proposto appello e la C o mmissione tributaria regionale avevadichiarato spettante il rimbors o integrale (per tutti gli anni) dellamaggiore imposta versata.

Avverso la sentenza d’appello il Comune avevaproposto ricorso per Cassazione, affidandosi a cinque motivi , e segnatamente con il quinto motivo di ricorso aveva eccepito la decadenza dal termine per chiedere il rimborso, poiché il Comune ritiene che il termine decorra dalla data del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

La Corte, con la sentenza oggetto dell’odierno ricorso, ha osservato che il termine quinquennale di decadenza decorre dall'attribuzione della rendita e poiché la contribuente ha formulato la domanda di rimborso il 25 settembre 2007 e la rendita è stata attribuita il 31 maggio 2007, essa non era decaduta dal diritto al rimborso.

Rese queste premesse , la Corte ha concluso per l'accoglimento del quinto motivo del ricorso e decidendo nel merito ha accol to l’ originario ricorso del la contribuente.

Oggi la società chiede la correzione dell'errore materiale e in subordine la revocazione della sentenzaper errore di fatto.

Il Comune si è costituito oppon endosi ad entrambe le istanze.

Il Procuratore Generale ha conclusoper l’accoglimento della istanza di correzione dell’errore materiale.

La causa è stata discussa alla udienza pubblica del14 settembre 2022 . [OSCURATO:PERSONA] 1.- La ricorrente chiede la correzione dell’ errore materiale n ella sentenza n. 14966/2018 pronunciata dalla quinta sezione di questa Corte il 4 maggio 2018 e depositata l’8 giugno 2018, deducendo che è ictuoculi rilevabile la divergenza tra la v olontà espressa dalla Corte, che è quella di accogliere il ricorso dellacontribuente, peraltro liquidando in favore di quest’ultima le spese e l’errore (materiale) contenuto nel dispositivo, dove si dice che la Corte accoglie il quinto motivo del ricorso anziché rigettarlo; osserva che il motivo di ricorso del Comune in realtà viene considerato infondato, poiché contrariamente a quanto dedotto dal Comune,la Corte afferma che non era maturata per il contribuente la decadenza quinquennale per richiedere il rimborso.

La società propone in subordine domanda di revocazione per errore di fatto, consistente nella erronea inversione delle parti processuali.

Il Procuratore generale conclude per l'accoglimento del ricorso, sotto il profilo della correzione dell'errore materiale, osservando che dalla motivazione si evince la volontà espressa dalla Corte di riconoscere il diritto al rimborso della contribuente e di confermare l’accoglimento del suo ricorso originario, già statuito dalla Commissione regionale, volontà desumibile anche dalla condanna allespese del Comune, ritenuto espressamente soccombente , il che è palesemente incompatibile con la statuizione di accoglimento del quinto motivo di ricorso del Comune. 2.-La domanda di correzione è fondata .

La decisione della Corte è nel senso di ritenere corretta la tesi del contribuente e cioè che spetti il rimborso per tutti gli anni senza alcuna decadenza.

In tal senso la motivazione ove si precisa che “allorché la contribuente ha formulato la domanda di rimborso (25 settembre 2907) non era scaduto il termine quinquennale decorrente dal 31 maggio 2007, per il che il rimborso stesso era dovuto”.

In tal senso anche, nella sostanza se non nella forma, il dispositivo, reso in termini di accoglimento dell'originario ricorso della contribuente, - accoglimento che tuttavia era già stato deliberato dal giudicedi secondo grado- considerando soccombente il Comune e condannandolo alle spese.

Si tratta quindi di una svista delgiudicante, che si esprime come se il motivo accolto fosse un motivo proposto dalla contribuente, mentre invece era un motivo proposto dal Comune; ciononostante è chiara la volontà di dare ragione al contribuente e quindi vi è una divergenza tra la volontà e la sua espressione.

Secondo il Comune invece la Corte avrebbe accolto il motivo di ricorso sulla decadenza; così non è perché l’”accoglimento” del quinto motivo di ricorso è giustificato da una motivazione che è in aperto contrasto con la tesi sostenuta dal Comune.

Inoltre, come rileva il Procuratore generale, è assai indicativa la condanna alle spese del Comune che viene considerato, senza possibilità di equivoco, parte soccombente.

La decisione di questa Corte è quindi chiaramente nel senso di accogliere la tesi difensiva della contribuente e rigettare quella del Comune.

L'esatto contenuto della sentenza va infatti individuato non alla stregua del solo dispositivo, bensì integrando questo con la motivazione, nella parte in cui la medesima riveli l'effettiva volontà del giudice.

Pertanto, va ritenuta prevalente la parte del provvedimento maggiormente attendibile e capace di fornire una giustificazione del "dictum" giudiziale (Cass. 17910 del 10/09/2015;.

Cass. . 24600 del 18/10/2017 ) Così individuato il contenuto effettivo della sentenza,non può che rilevarsi che il dispositivo non manifesta in modo adeguato la deliberazione, perché si esprime come se il motivo accolto fosse stato proposto dalla contribuente; tuttavia la sentenza può essere emendata con la procedura di correzione dell’errore materiale, ai sensi degli art. 287 e 391 bis c.p.c., posto che deve qualificarsi come errore materiale suscettibile di correzione, quello che non riguarda la sostanza del giudizio, ma la manifestazione del pensiero all'atto della formazione del provvedimento e si risolve in una fortuita divergenzafra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza e come tale percepibile e rilevabile "ictu oculi”(Cass.19601 del26/09/2011; Cass. 572 del11/01/2019; Cass. 16877 dell’ [OSCURATO:DATA_NASCITA]) Il dispositivo congruente con l’effettivo deliberato sostanziale è il rigetto totale del ricorso del Comune.

La sentenza va pertanto corretta nel senso che: laddove è scritto nella motivazione “ Va dunque acc olto il quinto motivo di ricorso e vanno rigettati gli altri motivi.

L’impugnata sentenza va cassata e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, a norma dell’art. 384 comma 2, cod. proc. civ. ed il ricorso originario della contribuente va accolto” deve correttamente leggersi ed intendersi “vanno rigettati tutti i motivi di ricorso”; laddove è scritto nel dispositivo “La Corte accoglie il quinto motivo di ricorso rigetta agli altri motivi, cassa la sentenza d'appe llo e decidendo nel merito accoglie il ricorso originario della contribuente.

Compensa le spese dei giudizi di merito e condanna il Comune di Grugliascoa rifondere le spese di questo giudizio che liquida in euro 6.000,00 oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% ed oltre agli accessori di legge” deve correttamente leggersi intendersi “la Corte rigetta il ricorso del Comune e lo condanna a rifondere le spese di questo giudizio che liquida in euro 6.000,00 oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% oltre agli accessori di legge.” La subordinata domanda di revocazione è assorbita.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Dispone la correzione degli errori materiali contenuti nella sentenza di questa Corte n. 14966/2018 pronunciata dalla quinta sezione il 4 maggio 2018 e depositata l’8 giugno 2018 nei termini che seguono: laddove è scritto nella motivazione “ Va du nque accolto il quinto motivo di ricorso e vanno rigettati gli altri motivi.

L’impugnata sentenza va cassata e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, a norma dell’art. 384 comma 2, cod. proc. civ. ed il ricorso originario della contribuente va accolto” deve correttamente leggersi ed intendersi “vanno rigettati tutti i motivi di ricorso”; laddove è scritto nel dispositivo “La Corte accoglie il quinto motivo di ricorso rigetta agli altri motivi, cassa la sentenz a d'appello e decidendo nel merito accoglie il ricorso originario della contribuente.

Compensa le spese dei giudizi di merito e condanna il Comune di Grugliascoa rifondere le spese di questo giudizio che liquida in euro 6.000,00 oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% ed oltre agli accessori di legge” deve correttamente leggersi intendersi “la Corte rigetta il ricorso del Comune e lo condanna a rifondere le spese di questo giudizio che liquida in euro 6.000,00 oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% oltre agli accessori di legge.” Condanna il Comune alle spese di questa fase del procedimento che liquida in euro 800,00 per compensi oltre euro 200,00 per spese non document

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2185/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] G. Mazzini 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] M. Prestinari 13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 14966/2018 depositata i l 08/06/2018 ; Udita la relazione i l 14/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Udito il Procuratore Generale che conclude per l’accoglimento [OSCURATO:PERSONA] La società [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la correzione di errore materiale e in subordine per la revocazionedella sentenza di questa Corte n. 14966/2018 pronunciata il 4 maggio 2018 e depositata l’8 giugno 2018. La società contribuente aveva originariamente impugnato il silenzio rifiuto sulla istanza presentata in data 25 settembre 2007 per il rimborso dell'ICI, versata dal 1994 al 2007. I l ricorso era stato accolto parzialmente in primo grado (solo per gli anni dal 2005 al 2007); la contrib uente aveva proposto appello e la C o mmissione tributaria regionale avevadichiarato spettante il rimbors o integrale (per tutti gli anni) dellamaggiore imposta versata. Avverso la sentenza d’appello il Comune avevaproposto ricorso per Cassazione, affidandosi a cinque motivi , e segnatamente con il quinto motivo di ricorso aveva eccepito la decadenza dal termine per chiedere il rimborso, poiché il Comune ritiene che il termine decorra dalla data del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. La Corte, con la sentenza oggetto dell’odierno ricorso, ha osservato che il termine quinquennale di decadenza decorre dall'attribuzione della rendita e poiché la contribuente ha formulato la domanda di rimborso il 25 settembre 2007 e la rendita è stata attribuita il 31 maggio 2007, essa non era decaduta dal diritto al rimborso. Rese queste premesse , la Corte ha concluso per l'accoglimento del quinto motivo del ricorso e decidendo nel merito ha accol to l’ originario ricorso del la contribuente. Oggi la società chiede la correzione dell'errore materiale e in subordine la revocazione della sentenzaper errore di fatto. Il Comune si è costituito oppon endosi ad entrambe le istanze. Il Procuratore Generale ha conclusoper l’accoglimento della istanza di correzione dell’errore materiale. La causa è stata discussa alla udienza pubblica del14 settembre 2022 . [OSCURATO:PERSONA] 1.- La ricorrente chiede la correzione dell’ errore materiale n ella sentenza n. 14966/2018 pronunciata dalla quinta sezione di questa Corte il 4 maggio 2018 e depositata l’8 giugno 2018, deducendo che è ictuoculi rilevabile la divergenza tra la v olontà espressa dalla Corte, che è quella di accogliere il ricorso dellacontribuente, peraltro liquidando in favore di quest’ultima le spese e l’errore (materiale) contenuto nel dispositivo, dove si dice che la Corte accoglie il quinto motivo del ricorso anziché rigettarlo; osserva che il motivo di ricorso del Comune in realtà viene considerato infondato, poiché contrariamente a quanto dedotto dal Comune,la Corte afferma che non era maturata per il contribuente la decadenza quinquennale per richiedere il rimborso. La società propone in subordine domanda di revocazione per errore di fatto, consistente nella erronea inversione delle parti processuali. Il Procuratore generale conclude per l'accoglimento del ricorso, sotto il profilo della correzione dell'errore materiale, osservando che dalla motivazione si evince la volontà espressa dalla Corte di riconoscere il diritto al rimborso della contribuente e di confermare l’accoglimento del suo ricorso originario, già statuito dalla Commissione regionale, volontà desumibile anche dalla condanna allespese del Comune, ritenuto espressamente soccombente , il che è palesemente incompatibile con la statuizione di accoglimento del quinto motivo di ricorso del Comune. 2.-La domanda di correzione è fondata . La decisione della Corte è nel senso di ritenere corretta la tesi del contribuente e cioè che spetti il rimborso per tutti gli anni senza alcuna decadenza. In tal senso la motivazione ove si precisa che “allorché la contribuente ha formulato la domanda di rimborso (25 settembre 2907) non era scaduto il termine quinquennale decorrente dal 31 maggio 2007, per il che il rimborso stesso era dovuto”. In tal senso anche, nella sostanza se non nella forma, il dispositivo, reso in termini di accoglimento dell'originario ricorso della contribuente, - accoglimento che tuttavia era già stato deliberato dal giudicedi secondo grado- considerando soccombente il Comune e condannandolo alle spese. Si tratta quindi di una svista delgiudicante, che si esprime come se il motivo accolto fosse un motivo proposto dalla contribuente, mentre invece era un motivo proposto dal Comune; ciononostante è chiara la volontà di dare ragione al contribuente e quindi vi è una divergenza tra la volontà e la sua espressione. Secondo il Comune invece la Corte avrebbe accolto il motivo di ricorso sulla decadenza; così non è perché l’”accoglimento” del quinto motivo di ricorso è giustificato da una motivazione che è in aperto contrasto con la tesi sostenuta dal Comune. Inoltre, come rileva il Procuratore generale, è assai indicativa la condanna alle spese del Comune che viene considerato, senza possibilità di equivoco, parte soccombente. La decisione di questa Corte è quindi chiaramente nel senso di accogliere la tesi difensiva della contribuente e rigettare quella del Comune. L'esatto contenuto della sentenza va infatti individuato non alla stregua del solo dispositivo, bensì integrando questo con la motivazione, nella parte in cui la medesima riveli l'effettiva volontà del giudice. Pertanto, va ritenuta prevalente la parte del provvedimento maggiormente attendibile e capace di fornire una giustificazione del "dictum" giudiziale (Cass. 17910 del 10/09/2015;. Cass. . 24600 del 18/10/2017 ) Così individuato il contenuto effettivo della sentenza,non può che rilevarsi che il dispositivo non manifesta in modo adeguato la deliberazione, perché si esprime come se il motivo accolto fosse stato proposto dalla contribuente; tuttavia la sentenza può essere emendata con la procedura di correzione dell’errore materiale, ai sensi degli art. 287 e 391 bis c.p.c., posto che deve qualificarsi come errore materiale suscettibile di correzione, quello che non riguarda la sostanza del giudizio, ma la manifestazione del pensiero all'atto della formazione del provvedimento e si risolve in una fortuita divergenzafra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza e come tale percepibile e rilevabile "ictu oculi”(Cass.19601 del26/09/2011; Cass. 572 del11/01/2019; Cass. 16877 dell’ [OSCURATO:DATA_NASCITA]) Il dispositivo congruente con l’effettivo deliberato sostanziale è il rigetto totale del ricorso del Comune. La sentenza va pertanto corretta nel senso che: laddove è scritto nella motivazione “ Va dunque acc olto il quinto motivo di ricorso e vanno rigettati gli altri motivi. L’impugnata sentenza va cassata e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, a norma dell’art. 384 comma 2, cod. proc. civ. ed il ricorso originario della contribuente va accolto” deve correttamente leggersi ed intendersi “vanno rigettati tutti i motivi di ricorso”; laddove è scritto nel dispositivo “La Corte accoglie il quinto motivo di ricorso rigetta agli altri motivi, cassa la sentenza d'appe llo e decidendo nel merito accoglie il ricorso originario della contribuente. Compensa le spese dei giudizi di merito e condanna il Comune di Grugliascoa rifondere le spese di questo giudizio che liquida in euro 6.000,00 oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% ed oltre agli accessori di legge” deve correttamente leggersi intendersi “la Corte rigetta il ricorso del Comune e lo condanna a rifondere le spese di questo giudizio che liquida in euro 6.000,00 oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% oltre agli accessori di legge.” La subordinata domanda di revocazione è assorbita. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. Dispone la correzione degli errori materiali contenuti nella sentenza di questa Corte n. 14966/2018 pronunciata dalla quinta sezione il 4 maggio 2018 e depositata l’8 giugno 2018 nei termini che seguono: laddove è scritto nella motivazione “ Va du nque accolto il quinto motivo di ricorso e vanno rigettati gli altri motivi. L’impugnata sentenza va cassata e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, a norma dell’art. 384 comma 2, cod. proc. civ. ed il ricorso originario della contribuente va accolto” deve correttamente leggersi ed intendersi “vanno rigettati tutti i motivi di ricorso”; laddove è scritto nel dispositivo “La Corte accoglie il quinto motivo di ricorso rigetta agli altri motivi, cassa la sentenz a d'appello e decidendo nel merito accoglie il ricorso originario della contribuente. Compensa le spese dei giudizi di merito e condanna il Comune di Grugliascoa rifondere le spese di questo giudizio che liquida in euro 6.000,00 oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% ed oltre agli accessori di legge” deve correttamente leggersi intendersi “la Corte rigetta il ricorso del Comune e lo condanna a rifondere le spese di questo giudizio che liquida in euro 6.000,00 oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% oltre agli accessori di legge.” Condanna il Comune alle spese di questa fase del procedimento che liquida in euro 800,00 per compensi oltre euro 200,00 per spese non document
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