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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 29027/2023

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to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Filippine) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 10/03/2022 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni dei difensori delle parti civili, che hanno chiesto dichiararsi l'inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso; lette le note di replica del difensore della ricorrente, che ha insistito nell'accoglimento delle eccezioni processuali; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Torino, emessa il 29 maggio 2020, ha confermato la condanna della ricorrente alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili in relazione a due reati di estorsione (consumata e tentata) e ad un reato di calunnia.

Secondo i giudici di merito, l'imputata aveva falsamente denunciato all'autorità giudiziaria di avere subito rapporti sessuali da parte dei suoi datori di lavoro, estorcendo denaro ottenuto in una circostanza.

Tali eventi erano avvenuti in due distinte e del tutto autonome vicende nelle quali la ricorrente aveva prestato la sua attività lavorativa quale collaboratrice domestica, prima presso [OSCURATO:PERSONA] (persona offesa del reato di estorsione consumata di cui al capo B, con il connesso reato di calunnia di cui al capo A, dichiarato estinto per prescrizione fin dal primo grado del giudizio) e poi presso i coniugi Semeraro-Giuspino, odierne parti civili e persone offese dei reati di calunnia ed estorsione consumata di cui ai capi C e D della imputazione.

2. Ricorre per cassazione l'imputata, deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione con nullità della sentenza impugnata con riferimento alla effettività del rapporto processuale instaurato con la chiamata in giudizio ed alla mancata traduzione degli atti nella lingua della ricorrente.

La Corte avrebbe rigettato la seconda eccezione «sulla mera presunzione che la Gorg, abitando in Italia da anni dovesse conoscere bene la lingua italiana parlata e scritta» e su illazioni relative alla personalità della ricorrente (fg. 7 del ricorso), nonostante le prove contrarie offerte dalla difesa ed il fatto che alcuni atti del procedimento (avviso di conclusione delle indagini preliminari e decreto di fissazione dell'udienza preliminare) fossero stati tradotti in lingua inglese.

Sulla prima eccezione, la Corte non avrebbe potuto ritenere legittima la dichiarazione di assenza sulla base della sola elezione di domicilio presso il difensore di ufficio nella fase delle indagini preliminari ed, in particolare, nell'ambito dell'assunzione di informazioni davanti al Pubblico ministero interrotto per la emersione di indizi di reità per il reato di calunnia a carico delle parti civili (verbale del 30 settembre 2016).

Da tanto non avrebbe potuto dedursi l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra l'imputata ed il difensore di ufficio dal quale trarre la certezza della conoscenza del processo in capo alla ricorrente.

Inoltre, l'imputata aveva nominato altro difensore di ufficio solo quindici giorni prima rispetto alla audizione davanti al Pubblico ministero, eleggendo domicilio in altro luogo (presso l'abitazione di una amica), a dimostrazione del fatto che ella blÀ non avesse alcuna cognizione degli effetti di tale dichiarazione (audizione del 15 settembre 2016 davanti agli agenti del Commissariato di P.S. di Torino per accuse di minacce e percosse nei confronti della parte civile Giuspino che aveva sporto querela); 2) vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di estorsione di cui al capo B. Secondo la ricorrente la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto ritenersi attendibile, dal momento che aveva definito con il patteggiamento il procedimento a suo carico instaurato sulla base della denuncia di violenze sessuali sporta dalla ricorrente che si assume essere falsa.

La causale offerta dal Caruso circa le ragioni di tale scelta processuale (per tutelare la famiglia) sarebbe inverosimile - posto che la persona offesa aveva dovuto corrispondere la somma di 20 mila euro a titolo di risarcimento del danno all'imputata ed aveva informato da subito la propria moglie di quanto occorso - e le dichiarazioni della vittima non avrebbero trovato alcun riscontro esterno.

La Corte non avrebbe adeguatamente valutato la versione difensiva volta a mettere in luce il fatto che la ricorrente subisse le attenzioni sessuali del Caruso sotto la minaccia di perdere il posto di lavoro; 3) violazione di legge per avere il Tribunale, all'esito della sentenza di primo grado, confiscato e distrutto i reperti contenenti lo sperma dell'imputato raccolto in fazzolettini che la ricorrente aveva prodotto in giudizio a dimostrazione della effettiva instaurazione di rapporti sessuali tanto con il Caruso quanto con la persona offesa Semeraro.

Tale statuizioni avrebbe violato le prerogative difensive, trattandosi di procedimento ancora in corso; 4) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per i reati di calunnia e tentata estorsione di cui ai capi C e D. La Corte non avrebbe tenuto conto della versione difensiva idonea ad ingenerare il ragionevole dubbio sulla colpevolezza della ricorrente, affidandosi alle sole dichiarazioni delle presunte persone offese prive di riscontri esterni, tra loro contraddittorie ed a mere illazioni.

Al contrario, era del tutto plausibile la tesi che l'imputata avesse subito molestie sessuali sia dal Caruso che dal Senneraro, dandone prova attraverso la produzione alla polizia giudiziaria di fazzolettini contenenti il liquido seminale di entrambi gli uomini, reperto che non era stato sottoposto ad analisi del DNA quanto al Semeraro, con violazione delle prerogative difensive.

Quanto alla tentata estorsione, il fatto che l'imputata avesse avvisato le vittime che le avrebbe denunciate per gli abusi sessuali subiti e per non essere stata adeguatamente retribuita non configurerebbe il reato contestato al capo D.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato.

1. Quanto al primo motivo, le eccezioni processuali riproposte in ricorso non tengono in adeguato conto la motivazione della sentenza impugnata volta al loro superamento.

1.1. In ordine alla conoscenza da parte dell'imputata della lingua italiana, la Corte ha segnalato diversi elementi di fatto, che la ricorrente non richiama, dimostrativi che ella conoscesse l'italiano.

La stessa imputata aveva dichiarato di comprendere adeguatamente la lingua per ben due volte, in occasione della denuncia-querela sporta contro le parti civili il 29 giugno 2016 e nell'ambito delle sommarie informazioni rese il giorno successivo.

Tanto era confermato dalla deposizione del teste di polizia giudiziaria che aveva raccolto la denuncia, dalla registrazione di un colloquio tra la ricorrente ed il Semeraro del 28 giugno 2016 e dalle dichiarazioni delle due parti civili.

Inoltre, la ricorrente aveva vissuto in Italia da lungo tempo (a decorrere dal 2005), aveva effettuato una integrazione di denuncia il 9 luglio del 2016 ed aveva dichiarato di comprendere l'italiano anche nell'interrogatorio davanti al Pubblico ministero del 30 settembre 2016 (cfr. fg. 4 della sentenza di primo grado, il cui contenuto si fonde con la motivazione della sentenza impugnata stante l'omogeneità del giudizio di condanna).

Ne consegue che i giudici di merito hanno ampiamente dato conto della conoscenza della lingua italiana da parte della ricorrente, indicando elementi di fatto non rivedibili in questa sede.

Si ricordi il principio di diritto secondo il quale, in tema di diritto alla traduzione degli atti, l'accertamento relativo alla conoscenza da parte dell'imputato della lingua italiana costituisce una valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità, se motivata in termini corretti ed esaustivi (Sez. 2, n. 11137 del 20/11/2020, dep. 2021, Dong, Rv. 280992; Sez. 6, n. 28697 del 17/04/2012, Wu, Rv. 253250).

Ne consegue implicitamente che la traduzione di alcuni atti del procedimento in lingua inglese o la nomina dell'interprete in una delle escussioni, era stata effettuata per un maggior scrupolo da parte dell'autorità giudiziaria ma non perché la ricorrente non fosse in grado di comprendere la lingua italiana.

1.2. Quanto alla seconda questione sulla validità del rapporto processuale, la ricorrente omette di confrontarsi con il dato decisivo indicato dalla Corte territoriale a fg. 5 della sentenza impugnata.

L'imputata, infatti, in occasione della nomina del difensore di ufficio e della elezione di domicilio, avvenute in seno alla escussione del 30 settembre 2016 - interrotta per la emersione di indizi di reità per il reato di calunnia - aveva espressamente dichiarato alla polizia giudiziaria, peraltro alla presenza in quel caso dell'interprete, che avrebbe personalmente preso contatto con il difensore di ufficio del quale le era stato recapitato il numero telefonico.

Tale circostanza trova conferma nel fatto che il difensore di ufficio in quella sede nominato e presso il quale era stato eletto domicilio, aveva poi seguito la causa con scrupolo esercitando anche il diritto di impugnazione ed infine essendo stato nominato difensore di fiducia, come si precisa nello stesso ricorso.

Sono stati, pertanto, evidenziati e risultano evidenti indici rivelatori della effettiva instaurazione del rapporto professionale tra difensore di ufficio e imputata, che rende legittima la dichiarazione di assenza al solo dibattimento di primo grado, essendo l'imputata intervenuta a rendere dichiarazioni nel processo di appello (cfr. fgg. 4 e 5 della sentenza impugnata).

La Corte ha fatto, pertanto, buon governo del principio di diritto secondo cui, ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa (principio affermato in relazione a fattispecie precedente all'introduzione dell'art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103) (Sez.

U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA] e successiva sua applicazione in un caso che presenta forte analogia con quello in esame: in tema di processo in assenza, la trasformazione di una nomina d'ufficio in fiduciaria, con conferma della elezione di domicilio presso lo studio dello stesso difensore, costituisce indice di effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato e, in mancanza di allegazione di circostanze di fatto che consentano di ritenere l'incolpevole ignoranza della celebrazione del processo, legittima il giudizio in assenza; Sez. 5, n. 44359 del 10/10/2022, Stanescu, Rv. 283889).

Le considerazioni che precedono assorbono ogni altro rilievo difensivo (anche in relazione al contenuto delle note di replica depositate), ivi compreso quello relativo alla duplicazione della elezione di domicilio, non sussistente in questo procedimento.

2. I motivi con i quali si censura il giudizio di responsabilità e che possono essere trattati congiuntamente, sono manifestamente infondati.

La Corte ha fondato il proprio convincimento sulla base delle dichiarazioni delle persone offese, sottoposte ad un attento vaglio di attendibilità e per questo già da sole idonee a sostenere un giudizio di colpevolezza (in tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo "id quod plerumque accidit", ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità; Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609).

La ricorrente, nel contestare tale assunto attinge ad argomenti attinenti al merito del giudizio, senza tenere nel minimo conto, peraltro, che, in entrambe le differenti vicende la Corte ha segnalato elementi di riscontro costituiti dalle dichiarazioni di una amica e confidente della imputata che non aveva riferito di aver saputo di violenze sessuali subite da quest'ultima ad opera dei propri datori di lavoro pur addentrandosi su tali aspetti della vita della ricorrente per quanto attinente alle sue rimostranze di natura economica.

Inoltre, nel colloquio registrato tra la ricorrente ed il Semeraro non si faceva alcun cenno alle presunte violenze sessuali.

Infine, con valutazione intrisa di assoluta logicità e dunque dotata di efficacia dimostrativa a riscontro delle dichiarazioni delle vittime, la Corte ha rilevato l'inverosimiglianza della circostanza che in due distinte occasioni lavorative la ricorrente potesse aver subito violenze sessuali di analoga natura da parte dei suoi differenti datori di lavoro senza che questi potessero essere tacciati, in entrambi i casi, di intenti calunniosi provati da una qualche emergenza di fatto diversa dalle dichiarazioni della ricorrente.

La Corte si è anche addentrata a rilevare l'inconducenza ai fini difensivi dei reperti consegnati dalla ricorrente alla polizia giudiziaria, al contrario ricondotti al suo perfido intento calunnioso dimostrato dalle emergenze prima indicate e compiutamente ricostruite dalla sentenza impugnata.

3. Quanto alla eccezione processuale inerente alla distruzione dei reperti ordinata dal primo giudice, il motivo di ricorso è inammissibile ex art. 609, comma 3, cod. proc. pen., perché con esso si deduce una violazione di legge che non aveva formato oggetto dei motivi di appello e, peraltro, si rivela manifestamente infondato in relazione alla ricostruzione di merito operata dalla Corte e dal Tribunale.

Tali ragioni, che assorbono ogni altra argomentazione difensiva anche con riferimento alle note depositate, giustificano il rigetto del ricorso.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che liquida per ciascuna di esse in complessivi euro 3686,00 oltre accessori di legge.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Filippine) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 10/03/2022 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni dei difensori delle parti civili, che hanno chiesto dichiararsi l'inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso; lette le note di replica del difensore della ricorrente, che ha insistito nell'accoglimento delle eccezioni processuali; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Torino, emessa il 29 maggio 2020, ha confermato la condanna della ricorrente alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili in relazione a due reati di estorsione (consumata e tentata) e ad un reato di calunnia. Secondo i giudici di merito, l'imputata aveva falsamente denunciato all'autorità giudiziaria di avere subito rapporti sessuali da parte dei suoi datori di lavoro, estorcendo denaro ottenuto in una circostanza. Tali eventi erano avvenuti in due distinte e del tutto autonome vicende nelle quali la ricorrente aveva prestato la sua attività lavorativa quale collaboratrice domestica, prima presso [OSCURATO:PERSONA] (persona offesa del reato di estorsione consumata di cui al capo B, con il connesso reato di calunnia di cui al capo A, dichiarato estinto per prescrizione fin dal primo grado del giudizio) e poi presso i coniugi Semeraro-Giuspino, odierne parti civili e persone offese dei reati di calunnia ed estorsione consumata di cui ai capi C e D della imputazione. 2. Ricorre per cassazione l'imputata, deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione con nullità della sentenza impugnata con riferimento alla effettività del rapporto processuale instaurato con la chiamata in giudizio ed alla mancata traduzione degli atti nella lingua della ricorrente. La Corte avrebbe rigettato la seconda eccezione «sulla mera presunzione che la Gorg, abitando in Italia da anni dovesse conoscere bene la lingua italiana parlata e scritta» e su illazioni relative alla personalità della ricorrente (fg. 7 del ricorso), nonostante le prove contrarie offerte dalla difesa ed il fatto che alcuni atti del procedimento (avviso di conclusione delle indagini preliminari e decreto di fissazione dell'udienza preliminare) fossero stati tradotti in lingua inglese. Sulla prima eccezione, la Corte non avrebbe potuto ritenere legittima la dichiarazione di assenza sulla base della sola elezione di domicilio presso il difensore di ufficio nella fase delle indagini preliminari ed, in particolare, nell'ambito dell'assunzione di informazioni davanti al Pubblico ministero interrotto per la emersione di indizi di reità per il reato di calunnia a carico delle parti civili (verbale del 30 settembre 2016). Da tanto non avrebbe potuto dedursi l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra l'imputata ed il difensore di ufficio dal quale trarre la certezza della conoscenza del processo in capo alla ricorrente. Inoltre, l'imputata aveva nominato altro difensore di ufficio solo quindici giorni prima rispetto alla audizione davanti al Pubblico ministero, eleggendo domicilio in altro luogo (presso l'abitazione di una amica), a dimostrazione del fatto che ella blÀ non avesse alcuna cognizione degli effetti di tale dichiarazione (audizione del 15 settembre 2016 davanti agli agenti del Commissariato di P.S. di Torino per accuse di minacce e percosse nei confronti della parte civile Giuspino che aveva sporto querela); 2) vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di estorsione di cui al capo B. Secondo la ricorrente la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto ritenersi attendibile, dal momento che aveva definito con il patteggiamento il procedimento a suo carico instaurato sulla base della denuncia di violenze sessuali sporta dalla ricorrente che si assume essere falsa. La causale offerta dal Caruso circa le ragioni di tale scelta processuale (per tutelare la famiglia) sarebbe inverosimile - posto che la persona offesa aveva dovuto corrispondere la somma di 20 mila euro a titolo di risarcimento del danno all'imputata ed aveva informato da subito la propria moglie di quanto occorso - e le dichiarazioni della vittima non avrebbero trovato alcun riscontro esterno. La Corte non avrebbe adeguatamente valutato la versione difensiva volta a mettere in luce il fatto che la ricorrente subisse le attenzioni sessuali del Caruso sotto la minaccia di perdere il posto di lavoro; 3) violazione di legge per avere il Tribunale, all'esito della sentenza di primo grado, confiscato e distrutto i reperti contenenti lo sperma dell'imputato raccolto in fazzolettini che la ricorrente aveva prodotto in giudizio a dimostrazione della effettiva instaurazione di rapporti sessuali tanto con il Caruso quanto con la persona offesa Semeraro. Tale statuizioni avrebbe violato le prerogative difensive, trattandosi di procedimento ancora in corso; 4) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per i reati di calunnia e tentata estorsione di cui ai capi C e D. La Corte non avrebbe tenuto conto della versione difensiva idonea ad ingenerare il ragionevole dubbio sulla colpevolezza della ricorrente, affidandosi alle sole dichiarazioni delle presunte persone offese prive di riscontri esterni, tra loro contraddittorie ed a mere illazioni. Al contrario, era del tutto plausibile la tesi che l'imputata avesse subito molestie sessuali sia dal Caruso che dal Senneraro, dandone prova attraverso la produzione alla polizia giudiziaria di fazzolettini contenenti il liquido seminale di entrambi gli uomini, reperto che non era stato sottoposto ad analisi del DNA quanto al Semeraro, con violazione delle prerogative difensive. Quanto alla tentata estorsione, il fatto che l'imputata avesse avvisato le vittime che le avrebbe denunciate per gli abusi sessuali subiti e per non essere stata adeguatamente retribuita non configurerebbe il reato contestato al capo D.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. Quanto al primo motivo, le eccezioni processuali riproposte in ricorso non tengono in adeguato conto la motivazione della sentenza impugnata volta al loro superamento. 1.1. In ordine alla conoscenza da parte dell'imputata della lingua italiana, la Corte ha segnalato diversi elementi di fatto, che la ricorrente non richiama, dimostrativi che ella conoscesse l'italiano. La stessa imputata aveva dichiarato di comprendere adeguatamente la lingua per ben due volte, in occasione della denuncia-querela sporta contro le parti civili il 29 giugno 2016 e nell'ambito delle sommarie informazioni rese il giorno successivo. Tanto era confermato dalla deposizione del teste di polizia giudiziaria che aveva raccolto la denuncia, dalla registrazione di un colloquio tra la ricorrente ed il Semeraro del 28 giugno 2016 e dalle dichiarazioni delle due parti civili. Inoltre, la ricorrente aveva vissuto in Italia da lungo tempo (a decorrere dal 2005), aveva effettuato una integrazione di denuncia il 9 luglio del 2016 ed aveva dichiarato di comprendere l'italiano anche nell'interrogatorio davanti al Pubblico ministero del 30 settembre 2016 (cfr. fg. 4 della sentenza di primo grado, il cui contenuto si fonde con la motivazione della sentenza impugnata stante l'omogeneità del giudizio di condanna). Ne consegue che i giudici di merito hanno ampiamente dato conto della conoscenza della lingua italiana da parte della ricorrente, indicando elementi di fatto non rivedibili in questa sede. Si ricordi il principio di diritto secondo il quale, in tema di diritto alla traduzione degli atti, l'accertamento relativo alla conoscenza da parte dell'imputato della lingua italiana costituisce una valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità, se motivata in termini corretti ed esaustivi (Sez. 2, n. 11137 del 20/11/2020, dep. 2021, Dong, Rv. 280992; Sez. 6, n. 28697 del 17/04/2012, Wu, Rv. 253250). Ne consegue implicitamente che la traduzione di alcuni atti del procedimento in lingua inglese o la nomina dell'interprete in una delle escussioni, era stata effettuata per un maggior scrupolo da parte dell'autorità giudiziaria ma non perché la ricorrente non fosse in grado di comprendere la lingua italiana. 1.2. Quanto alla seconda questione sulla validità del rapporto processuale, la ricorrente omette di confrontarsi con il dato decisivo indicato dalla Corte territoriale a fg. 5 della sentenza impugnata. L'imputata, infatti, in occasione della nomina del difensore di ufficio e della elezione di domicilio, avvenute in seno alla escussione del 30 settembre 2016 - interrotta per la emersione di indizi di reità per il reato di calunnia - aveva espressamente dichiarato alla polizia giudiziaria, peraltro alla presenza in quel caso dell'interprete, che avrebbe personalmente preso contatto con il difensore di ufficio del quale le era stato recapitato il numero telefonico. Tale circostanza trova conferma nel fatto che il difensore di ufficio in quella sede nominato e presso il quale era stato eletto domicilio, aveva poi seguito la causa con scrupolo esercitando anche il diritto di impugnazione ed infine essendo stato nominato difensore di fiducia, come si precisa nello stesso ricorso. Sono stati, pertanto, evidenziati e risultano evidenti indici rivelatori della effettiva instaurazione del rapporto professionale tra difensore di ufficio e imputata, che rende legittima la dichiarazione di assenza al solo dibattimento di primo grado, essendo l'imputata intervenuta a rendere dichiarazioni nel processo di appello (cfr. fgg. 4 e 5 della sentenza impugnata). La Corte ha fatto, pertanto, buon governo del principio di diritto secondo cui, ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa (principio affermato in relazione a fattispecie precedente all'introduzione dell'art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103) (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA] e successiva sua applicazione in un caso che presenta forte analogia con quello in esame: in tema di processo in assenza, la trasformazione di una nomina d'ufficio in fiduciaria, con conferma della elezione di domicilio presso lo studio dello stesso difensore, costituisce indice di effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato e, in mancanza di allegazione di circostanze di fatto che consentano di ritenere l'incolpevole ignoranza della celebrazione del processo, legittima il giudizio in assenza; Sez. 5, n. 44359 del 10/10/2022, Stanescu, Rv. 283889). Le considerazioni che precedono assorbono ogni altro rilievo difensivo (anche in relazione al contenuto delle note di replica depositate), ivi compreso quello relativo alla duplicazione della elezione di domicilio, non sussistente in questo procedimento. 2. I motivi con i quali si censura il giudizio di responsabilità e che possono essere trattati congiuntamente, sono manifestamente infondati. La Corte ha fondato il proprio convincimento sulla base delle dichiarazioni delle persone offese, sottoposte ad un attento vaglio di attendibilità e per questo già da sole idonee a sostenere un giudizio di colpevolezza (in tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo "id quod plerumque accidit", ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità; Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609). La ricorrente, nel contestare tale assunto attinge ad argomenti attinenti al merito del giudizio, senza tenere nel minimo conto, peraltro, che, in entrambe le differenti vicende la Corte ha segnalato elementi di riscontro costituiti dalle dichiarazioni di una amica e confidente della imputata che non aveva riferito di aver saputo di violenze sessuali subite da quest'ultima ad opera dei propri datori di lavoro pur addentrandosi su tali aspetti della vita della ricorrente per quanto attinente alle sue rimostranze di natura economica. Inoltre, nel colloquio registrato tra la ricorrente ed il Semeraro non si faceva alcun cenno alle presunte violenze sessuali. Infine, con valutazione intrisa di assoluta logicità e dunque dotata di efficacia dimostrativa a riscontro delle dichiarazioni delle vittime, la Corte ha rilevato l'inverosimiglianza della circostanza che in due distinte occasioni lavorative la ricorrente potesse aver subito violenze sessuali di analoga natura da parte dei suoi differenti datori di lavoro senza che questi potessero essere tacciati, in entrambi i casi, di intenti calunniosi provati da una qualche emergenza di fatto diversa dalle dichiarazioni della ricorrente. La Corte si è anche addentrata a rilevare l'inconducenza ai fini difensivi dei reperti consegnati dalla ricorrente alla polizia giudiziaria, al contrario ricondotti al suo perfido intento calunnioso dimostrato dalle emergenze prima indicate e compiutamente ricostruite dalla sentenza impugnata. 3. Quanto alla eccezione processuale inerente alla distruzione dei reperti ordinata dal primo giudice, il motivo di ricorso è inammissibile ex art. 609, comma 3, cod. proc. pen., perché con esso si deduce una violazione di legge che non aveva formato oggetto dei motivi di appello e, peraltro, si rivela manifestamente infondato in relazione alla ricostruzione di merito operata dalla Corte e dal Tribunale. Tali ragioni, che assorbono ogni altra argomentazione difensiva anche con riferimento alle note depositate, giustificano il rigetto del ricorso. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che liquida per ciascuna di esse in complessivi euro 3686,00 oltre accessori di legge. Così
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