CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 30791/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; ck, [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sen- tenza del Tribunale di Roma del 14 ottobre 2019, emessa a seguito di giudizio abbre- viato, con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati alla pena di anni quattro e mesi due di reclusione ed euro diciottomila di multa ciascuno in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 e, in particolare di detenzione di gr. 39,60 di eroina, poi risultati essere 404 dosi di cocaina in base alla consulenza (capo A) e di gr. 1,60 di marijuana (capo B). 2. Gli imputati, a mezzo del comune difensore, ricorrono per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo cinque motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla tipologia di sostanza stupefacente oggetto di contestazione. Si deduce che, sebbene nell'imputazione fosse contestata la detenzione finaliz- zata allo spaccio di cocaina, in base a quanto emerso dall'attività investigativa la sostanza risultava essere eroina. Gli operanti, infatti, avevano sempre fatto riferi- mento a sostanza polverosa di colore marrone e ad eroina. Al contrario, la consulenza tecnica risultava avere ad oggetto della cocaina. Per effetto di tale discrasia era ri- chiesta invano la rinnovazione di istruttoria dibattimentale ex art. 603 cod. proc. pen., per ascoltare nuovamente gli operanti e chiedere a loro la natura dello stupe- facente sequestrato e le caratteristiche dello stesso. 2.2. Violazione dell'art. 521 cod. proc. pen.. Si osserva che, alla luce di quanto indicato nel precedente motivo di ricorso, la pronunzia di condanna è stata emessa in violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniego della circostanza attenuante prevista dall'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990. Si rileva che, sin dalla data dell'udienza di convalida dell'arresto, gli imputati avevano riferito che la sostanza rinvenuta era di proprietà di tale Samuel, precisando che quest'ultimo si trovava in Napoli e sarebbe rientrato dopo qualche giorno; essi, inoltre, avevano manifestato l'intenzione di collaborare con l'autorità giudiziaria ai fini della cattura di Samuel, anche rendendosi disponibili a fare da "esca". 2.4. Vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Si deduce che, nel caso in cui fosse stato dato seguito alla proposta di collabora- zione manifestata dagli imputati, il contributo fornito, unitamente alla giovane età ed alle condizioni di vita, avrebbero consentito di concedere le circostanze attenuanti previste dall'art. 62 bis cod. pen..2.5. Vizio di motivazione quanto all'entità eccessiva dell'aumento per la conti- nuazione. Si deduce che è stato stabilito un notevole aumento di pena per il reato di cui al capo B) nonostante la ridotta gravità del medesimo, stante il quantitativo davvero modesto di marijuana oggetto di detenzione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato limitatamente all'aumento di pena inflitta a titolo di conti- nuazione e inammissibile nel resto. 2. I primi quattro motivi di ricorso sono manifestamente infondati. Con riferimento ai primi due motivi di ricorso, da trattare congiuntamente in quanto riguardanti la medesima tematica, va preliminarmente rilevato che, affinché possa ritenersi leso il contraddittorio sul contenuto dell'accusa che presidia il principio sancito dall'art. 521 cod. proc. pen., la modifica della contestazione originaria deve aver comportato un concreto e non meramente ipotetico regresso sul piano dei diritti difensivi, attraverso un mutamento della cornice accusatoria che abbia effettiva- mente comportato una novazione dei termini dell'addebito tali da rendere la difesa menomata proprio sui profili di novità che da quel mutamento sono scaturiti, non sussistendo invece la violazione quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U., n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051). Proprio in materia di stupefacenti, muovendo dal rilievo secondo cui il principio di correlazione tra imputazione e sentenza in tanto può ritenersi violato in quanto nei fatti, rispettivamente descritti e ritenuti, è stato affermato che non sia possibile indi- viduare un nucleo comune, ponendosi gli stessi in rapporto, tra loro, di eterogeneità ed incompatibilità, che il mutamento, ritenuto in sentenza, della tipologia della so- stanza stupefacente oggetto di contestazione, non viola, a fronte dell'identità del nu- cleo essenziale della condotta il principio di cui all'art. 521 cod. proc. pen., non inci- dendo tale diversità in modo significativo sul fatto e non pregiudicando le possibilità di difesa dell'imputato, ove lo stesso ne sia stato a conoscenza sulla base degli atti di indagine (Sez. 3, n. 7146 del 04/02/2021, Ogbeifun, Rv. 281477). Ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contesta- zione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è configurabile solo in presenza di una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa. Ciò non è affatto accaduto nel processo in esame, in cui, in base alla consulenza tecnica si accertava che la sostanza era cocaina e non eroina. Le risultanze di tale consulenza non erano state contestate dagli imputati ed, anzi, erano state sostan- zialmente accettate in conseguenza della formulazione della richiesta di rito abbre- viato. Inoltre, in considerazione dell'analitica ricostruzione della vicenda criminosa riportata nelle sentenze di merito, può agevolmente escludersi che si sia incorsi in confusione con reperti relativi ad un'altra indagine. Ne consegue che non v'è stato pregiudizio per la difesa degli imputati in conse- guenza dell'errata indicazione della sostanza nel capo di imputazione, per cui la rin- novazione dell'istruttoria dibattimentale con l'audizione del personale di P.G. è stata correttamente ritenuta superflua. 3. In ordine al terzo motivo di ricorso, va ricordato che, in tema di reati concer- nenti sostanze stupefacenti, per l'applicazione dell'attenuante del ravvedimento ope- roso di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990, il giudice è tenuto ad accer- tare l'utilità e la proficuità delle dichiarazioni collaborative rese dall'imputato, con una valutazione che non è suscettibile di censura in sede di legittimità, ove supportata da motivazione logica ed esaustiva (Sez. 4, n. 3946 del 19/01/2021, Hamri, Rv. 280385). Ai fini del riconoscimento di tale attenuante, che si colloca in uno spazio più avanzato della mera collaborazione informativa, l'operosità da prendere in conside- razione è quella che consente la realizzazione di uno dei risultati concreti previsti dalla citata norma e, specificamente, di interrompere la catena delittuosa in atto o di colpire ì mezzi di produzione delle attività criminali (Sez. 6, n. 31700 del 19/07/2012, Biasi, Rv. 253381). Inoltre, non è sufficiente la mera indicazione del nominativo di qualche complice, ma è necessario che la collaborazione prestata porti alla sottra- zione di risorse rilevanti ed eviti la commissione di ulteriori attività delittuose (Sez. 3, n. 21624 del 15/04/2015, R, Rv. 263822). In linea con tali consolidati principi giurisprudenziali, la Corte territoriale ha logi- camente escluso la sussistenza degli estremi per la configurabilità della circostanza attenuante in questione, sottolineando l'assenza di un reale apporto alle indagini, la mancanza di indicazioni utili ad identificare il soggetto denominato "Samuel", quale effettivo possessore della droga sequestrata, stante l'assenza di elementi idonei a consentirne la certa identificazione, l'interruzione di illecite attività e la sottrazione di risorse rilevanti per la commissione di delitti. cr 4. In relazione al quarto motivo di ricorso, va osservato che, in tema di circo-stanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, come avvenuto nella fattispecie, avendo il giudice segnalato la gravità della condotta criminosa e i numerosi precedenti penali dell'imputato, indicativi di spiccata capacità a delinquere (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il ri- chiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato). Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2005, Alba, Rv. 230691). Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di ap- pello non ha concesso le circostanze attenuanti generiche alla luce della mancanza di un'effettiva collaborazione con gli organi inquirenti e della mancanza di fonti di red- dito, circostanza che lasciava presumere il ricorso al crimine per trarre i mezzi per il proprio sostentamento. I ricorrenti si limitano a reiterare la tesi della rilevanza del contributo apportato e ad elementi di per sé non significativi quali la giovane età e la condizione di vita. La Corte di merito, quindi, con motivazione immune da censure, ha logicamente escluso la sussistenza di elementi valutabili a favore degli imputati, escludendo ogni rilevanza a detti fattori. 5. Il quinto motivo di ricorso è fondato. Va rammentato l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui, in tema di reato continuato, il Giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite con grado di impe- gno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettizia- mente un cumulo materiale di pene (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269).Detta pronuncia, in motivazione, ha ricordato come "Ciò posto va tuttavia chiarito che l'obbligo motivazionale richiede modalità di adempimento diverse a seconda dei casi. Si tratta di un principio che emerge chiaramente dall'ampia giurisprudenza for- matasi in materia di vizio di motivazione relativo alle statuizioni concernenti il tratta- mento sanzionatori. Su un piano generale risulta consolidato il principio secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pena di gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale, il mero richiamo ai 'criteri di cui all'art. 133 cod. pen.' deve ritenersi motivazione sufficiente per dimostrare l'adeguatezza della pena all'entità del fatto; invero, l'obbligo della motivazione, in ordine alla congruità della pena inflitta, tanto più si attenua quanto maggiormente la pena, in concreto irrogata, si avvicina al minimo edittale (Sez. 1, n. 6677 del 05/05/1995, Brachet, Rv.201537; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464). E, per converso, quanto più il Giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i cri- teri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189; Sez. 5, n. 511 del 26/11/1996, dep. 1997, Curcillo, 207497)". Tanto premesso, l'entità dell'aumento di pena previsto per il reato di cui al capo B), di mesi tre ed euro mille, è del tutto sfornita di motivazione, mentre sarebbe stato necessario giustificarla adeguatamente in ragione della tipologia e della gravità dei reati contestati - e, in particolare, della non eccessiva rilevanza del reato satellite di detenzione di gr. 1,60 di marijuana - nonché dell'indole criminosa degli imputati. 6. Per tali ragioni, la sentenza impugnata va annullata limitatamente all'aumento di pena inflitta a titolo di continuazione tra i reati ascritti con rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Roma. I ricorsi sono inammissibili nel resto. Ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., va dichiarata l'irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità degli imputati. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'aumento di pena inflitta a titolo di continuazione tra i reati ascritti e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Se- zione della Corte di appello di Roma. Dichiara inammissibili i ricorsi nel resto. Visto l'art. 624 c.p.p. dichiara la irrev