CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 giugno 2021
Cassazione n. 46265/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avvico M.e-pertr7 . udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Milano ha deciso sul gravame proposto 61\ nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del Tribunale del capoluogo lombardo che lo aveva riconosciuto responsabile dei fatti di ricettazione, detenzione illecita di medicinali contenenti principi attivi di cui alla tabella II allegata al DPR 309 del 1990, truffa continuata sicché, con la ritenuta continuazione, lo aveva condannato alla pena complessiva di anni 3 e mesi 6 di reclusione ed Euro 4.500 di multa oltre al pagamento delle spese processuali; l'imputato aveva infatti impugnato la decisione ma, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva rinunciato ai motivi di appello sulla responsabilità ed aveva concordato la pena con il PG nella misura di anni 2 e mesi 8 di reclusione ed Euro 2.750 di multa che la Corte ha stimato congrua riformando così la sentenza di primo grado limitatamente al trattamento sanzionatorio che ha rideterminato nei termini concordati. 2. ricorre per cassazione il difensore del [OSCURATO:PERSONA] lamentando vizio di motivazione per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità: rileva, infatti, che il provvedimento impugnato risulta carente nella motivazione che, pur potendo essere meramente enunciativa quanto alla assenza dei presupposti per addivenire al proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., deve tuttavia essere adeguatamente sviluppata in punto di quantificazione della pena finale in concreto inflitta. 3. Il ricorso è inammissibile. Questa Corte ha ormai più volte ribadito che il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ex art. 599bis cod. proc. pen. è ammissibile soltanto qualora vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; non è invece consentito proporre doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, infine, a vizi attinenti alla determinazione della pena oggetto dell'accodo processuale intercorso tra le parti purché esso non abbia dato luogo ad un vizio di illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (cfr., Cass. Pen., 2, 10.4.2019 n. 22.002, Mariniello; Cass. Pen., 2, 1.6.2018 n. 30.990, Gueli). E' anche inammissibile il ricorso che sia volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (cfr., Cass. Pen., 6, 4.7.2019 n. 41.254, Leone in cui la Corte ha precisato che detto principio, elaborato con riferimento all'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., resta applicabile all'attuale concordato ex art. 599bis cod. proc. pen., che costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo; cfr., in precedenza, infatti, Cass. Pen., 5, 15.10.2009 n. 3.391, Camassa). Già nella previgente disciplina del concordato in appello, il ricorso per cassazione era stato ritenuto inammissibile anche quando relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599, comma 4 cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (cfr., Cass. Pen., 4, 27.9.2017 n. 53.565, Ferro); ed inoltre, che il giudice di appello che accolga la richiesta formulata a norma dell'art. 599, comma quarto, cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste nell'art. 129 stesso codice, né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice deve essere necessariamente limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (cfr., Cass. Pen., 5, 15.10.2009 n. 3.391, Camassa, resa sotto il vigore del previgente "patteggiamento" in appello). 4. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 5.11.2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] ca D