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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00161/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di D'[OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., risulta reiterativo, fondato su considerazioni schiettamente fattuali e comunque manifestamente infondato, in quanto con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda pagina 4 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici per giustificare l'esclusione dell'esimente, richiamando il non trascurabile danno alla persona offesa, privata per lungo tempo della propria vettura e della possibilità di circolazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di D'[OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., risulta reiterativo, fondato su considerazioni schiettamente fattuali e comunque manifestamente infondato, in quanto con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda pagina 4 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici per giustificare l'esclusione dell'esimente, richiamando il non trascurabile danno alla persona offesa, privata per lungo tempo della propria vettura e della possibilità di circolazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 00161/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris