CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07561/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2024 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso — con il quale si eccepisce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla conferma in appello della condanna dell'imputato per i reati di resistenza a pubblici ufficiali e tentata evasione - deve essere dichiarato inammissibile in quanto il motivo dedotto, relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato. E' principio pacifico che in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01). Nella specie, la Corte di appello, con motivazione non illogica, ha ritenuto insussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 62 bis cod. pen. in ragione dell'assenza di elementi valorizzabili in senso favorevole (non assumendo rilievo le allegazioni relative allo stato di salute dell'imputato e al suo stato di detenzione) e in considerazione delle modalità della condotta violenta posta in essere nei confronti degli agenti della Polizia penitenziaria che erano intervenuti per impedirgli di fuggire dalla struttura sanitaria ove era stato condotto per alcuni esami medici; Ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma — giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così