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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2022

Cassazione n. 13058/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2021 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 110) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza recante l'affermazione dì responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile.

Il primo motivo sulla pena è manifestamente infondato, poiché è pacifico che il reato di cui all'art. 116, comma 15, cod. strada, nell'ipotesi di recidiva nel biennio ancora penalmente rilevante, prevede la pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda.

La norma incriminatrice, infatti, alla pena pecuniaria dell'ammenda da 2.257 a 9.032 euro aggiunge, in caso di recidiva, la pena dell'arresto fino ad un anno, come reso evidente dalla frase "si applica altresì" che precede l'indicazione della pena detentiva.

Il secondo motivo sulla scriminante (anche in forma putativa) attiene al merito e non è quindi consentito nella presente sede di legittimità, a fronte di una motivazione che ha adeguatamente escluso la configurabilità dello stato di necessità, ritenendo la questione irrilevante in quanto riguardante la prima violazione amministrativa della guida senza patente e non la seconda, penalmente rilevante, oggetto di esame.

Si tratta di una ponderata valutazione di merito, come tale insindacabile in cassazione.

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 9 febbraio 2022 e estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente Donat la Fer9nti [OSCURATO:PERSONA] Cri-IL

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2021 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 110) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza recante l'affermazione dì responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile. Il primo motivo sulla pena è manifestamente infondato, poiché è pacifico che il reato di cui all'art. 116, comma 15, cod. strada, nell'ipotesi di recidiva nel biennio ancora penalmente rilevante, prevede la pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda. La norma incriminatrice, infatti, alla pena pecuniaria dell'ammenda da 2.257 a 9.032 euro aggiunge, in caso di recidiva, la pena dell'arresto fino ad un anno, come reso evidente dalla frase "si applica altresì" che precede l'indicazione della pena detentiva. Il secondo motivo sulla scriminante (anche in forma putativa) attiene al merito e non è quindi consentito nella presente sede di legittimità, a fronte di una motivazione che ha adeguatamente escluso la configurabilità dello stato di necessità, ritenendo la questione irrilevante in quanto riguardante la prima violazione amministrativa della guida senza patente e non la seconda, penalmente rilevante, oggetto di esame. Si tratta di una ponderata valutazione di merito, come tale insindacabile in cassazione. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 febbraio 2022 e estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente Donat la Fer9nti [OSCURATO:PERSONA] Cri-IL
Sentenza Cassazione n. 13058/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris