CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 12518/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 5 ottobre 2021, la Corte di appello di Firenze ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata in data 23 ottobre 2018 dal Tribunale di Pistoia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rideterminando la pena principale in anni tre e mesi sei di reclusione e le pene accessorie di cui all'art. 216 ultimo comma legge fallimentare in misura pari alla pena principale, confermandola nel resto. La sentenza di primo grado aveva condannato il ricorrente alla pena di anni T 4 e mesi 6 di reclusione di—reclusione per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale (in concorso con l'amministratore di diritto [OSCURATO:PERSONA]), nella sua qualità di amministratore di fatto sino alla data del fallimento dichiarato con sentenza del Tribunale di Pistoia il 4 maggio 2011, della società " Euro case s.r.l.", che produceva case mobili, con la circostanza aggravante di avere commesso più fatti di bancarotta, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante e alla recidiva, oltre pene accessorie. 2. Avverso la decisione della Corte di Appello ha proposto ricorso l'imputato, attraverso il difensore di fiducia, articolando i motivi di censura di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, è stato dedotto vizio di motivazione in relazione alla penale responsabilità del ricorrente quale amministratore di fatto. La sentenza impugnata, a fronte delle specifiche doglianze contenute nei motivi di appello, non ha fornito risposta alle stesse non chiarendo quali siano state le concrete condotte tenute dal ricorrente rivelatrici del suo ruolo di amministratore di fatto. [OSCURATO:PERSONA] si è limitato ad intrattenere unicamente rapporti commerciali con i clienti della società e non era delegato ad operare sui conti correnti societari. Determinante al fine di ritenere un soggetto amministratore di fatto di una società è la prova che lo stesso svolga all'interno della stessa funzioni gerarchiche e direttive e non meramente esecutive; peraltro l'istruttoria dibattimentale non ha evidenziato che gli amministratori di diritto succedutisi nel tempo fossero privi di esperienze di settore specifiche o che rivestissero posizioni secondarie o gregarie rispetto al ricorrente. Egualmente carente la motivazione della impugnata sentenza rispetto alle specifiche censure mosse nell'atto di appello in relazione alla prova che le somme di danaro di cui era stato trovato in possesso il Pelagalli fossero state distratte e non invece impiegate per soddisfare i fornitori. Avendo la stessa Corte territoriale ritenuto la contabilità parziale e lacunosi ha nonostante ciò affermato che la distrazione di somme da parte del ricorrente fosse ricavabile dalla relazione del curatore fallimentare e dalla sua escussione dibattimentale. 2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla inversione dell'onere della prova operata dalla Corte di appello in ordine alla responsabilità penale del ricorrente. La sentenza impugnata ha operato un'inversione dell'onere della prova avendo ritenuto assente la prova della asserita destinazione delle somme da parte del ricorrente e avendo ritenuto la penale responsabilità del Pelagalli quale amministratore di fatto in assenza di prove circa la sua esautorazione da parte di altre persone. Siffatte argomentazioni violano la presunzione di innocenza e il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio.2.3. Con il terzo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta documentale contestata e alla diversa qualificazione della condotta quale ipotesi di bancarotta documentale semplice. Lamenta il ricorrente che la motivazione della sentenza impugnata si presenta apodittica dal momento che ricava l'elemento soggettivo della bancarotta documentale dalla gravità delle omissioni contabili, senza accertare la coscienza e volontà di omettere la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili. 2.4. Con il quarto motivo è stato dedotto vizio di motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti. Manca la motivazione della sentenza sullo specifico punto pur avendo la stessa rideterminato il trattamento sanzionatorio in considerazione della oggettiva entità delle distrazioni. CONSIDERATO in DIRITTO Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente chiede al Collegio, surrettiziamente, una rivalutazione del quadro probatorio ricostruito con coerenza e logicità di argomentazioni dalla Corte d'Appello 1.11 primo motivo è manifestamente infondato non confrontandosi con la impugnata sentenza e con i principi affermati al riguardo da questa Corte. 1.1.La sentenza risulta avere operato buon governo dei principi fissati da questa Corte in relazione all'amministratore di fatto e in base ai quali : "In tema di bancarotta fraudolenta, la qualifica di amministratore di fatto di una società non può trarsi solo dal conferimento di una procura generale "ad negotia", ma richiede l'individuazione di prove significative e concludenti dello svolgimento delle funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività imprenditoriale, anche a mezzo dell'attivazione dei poteri conferiti con la procura stessa. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la decisione del giudice di merito che aveva ricondotto all'imputato la qualifica di amministratore di fatto in quanto titolare di una procura generale e della gestione di alcuni conti correnti della società che non risultava avesse generato passività" (Sez.5, n. 4865 del 25/11/2021, (2022), Rv. 282775). 1.2. La sentenza impugnata ha correttamente, con motivazione logica e non contraddittoria, chiarito che: - lo stesso Pelagalli in sede di dichiarazioni rese al curatore fallimentare aveva dichiarato di avere costituito "società di comodo", attraverso l'interposizione fittizia di alcune persone essendo già stato dichiarato fallito;- il ricorrente presenziò all'inventario fornendo le indicazioni richieste al curatore; -numerosi clienti avevano avuto contatti diretti per l'acquisto delle case mobili con il Pelagalli al quale avevano anche corrisposto i pagamenti; -la documentazione relativa ad un contratto fiduciario rivelava che il Pelagalli era il fiduciante della Fidevereuropa, società che deteneva il 92% del capitale sociale della società fallita. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, nonché generico. 2.1. Orientamento consolidato ed unanimemente seguito è quello secondo il quale la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società, dichiarata fallita, sia desumibile dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della loro destinazione (ex multis Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020, Costantino, Rv. 279204). L'imposizione di un onere della prova nei termini sopra illustrati a carico dell'amministratore si giustifica a tutela del ceto creditorio perché è l'imprenditore/amministratore responsabile della gestione dei beni sociali e risponde nei confronti dei creditori della conservazione della garanzia dei loro crediti, con la conseguenza che solo lo stesso può chiarire, proprio in quanto artefice della gestione, quale destinazione effettiva abbiano avuto i beni sociali. Siffatto onere dimostrativo presuppone, invero, la prova dell'esistenza dei beni non rinvenuti dagli organi della curatela. Nel caso di specie la sentenza impugnata ha specificamente chiarito che non risulta da qualsivoglia documentazione o elemento di analogo tenore quale destinazione abbiano avuto le somme prelevate o ricevute. 3 Manifestamente infondato è altresì il terzo motivo. Secondo questa Corte in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, lett. b), legge fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi. (Nella specie, la Corte ha ritenuto corretta l'individuazione della prova del dolo specifico sufficiente ad integrare la condotta di occultamento nell'approvazione, da parte del liquidatore della società, di due bilanci successivi senza avere la disponibilità delle scritture contabili; Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838) 3.1. La sussistenza in capo all'imputato dell'elemento soggettivo della bancarotta documentale è da ricondursi alla fattispecie della bancarotta documentale specifica. Al riguardo, pur essendo non del tutto precisa la contestazione rispetto ai fatti accertati, poiché si imputa formalmente una condotta di tenuta irregolare delle scritture contabili, ma anche si evidenzia in fatto la mancata consegna e quindi l'occultamento quanto meno dei libri sociali, della documentazione contabile e di quella amministrativa, nondimeno la contestazione è risultata chiara negli snodi processuali che hanno evidenziato non un semplice disordine contabile, ma anche una rilevante loro omessa tenuta, quanto meno per un periodo che inizia dall'anno 2010 sino alla dichiarazione di fallimento. Il coefficiente soggettivo ricercato in concreto, in ogni caso, regge al confronto con i parametri giurisprudenziali ai quali il Collegio si è richiamato, poiché la Corte d'Appello ha motivato l'attribuzione psicologica del delitto di bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta (ovvero loro occultamento) in coerenza con i caratteri del dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori. 3.2. La condotta descritta nella imputazione, come anticipato, ha riferimento ad una parziale tenuta dei libri contabili sino al dicembre 2009 e all'omessa tenuta della contabilità degli anni 2010 e il 2011 con la chiusura del bilancio al 31 dicembre 2010 con la indicazione di crediti fittizi. Alla luce di questa incontestata situazione di fatto la sentenza impugnata assolve il suo onere motivazionale in modo logico e non contraddittorio, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, evidenziando come nel medesimo periodo temporale (biennio 2010/2011) a fronte della omessa tenuta della contabilità, la società era privata del suo attivo, delle sue risorse economiche in danno dei creditori, potendosi chiaramente evincere in siffatta condotta la inequivoca volontà di recare pregiudizio ai creditori. 4.Manifestamente infondato il quarto motivo. 4.1.La sentenza impugnata, nel rideterminare il trattamento sanzionatorio, ha ridotto la pena chiarendo le motivazioni di siffatta riduzione "[..]n considerazione della oggettiva entità delle distrazioni anche se non minimale[..]", evidenziando inoltre che il giudizio di bilanciamento operato tra le già concesse circostanze attenuanti generiche e la contestata aggravante in termini di equivalenza non è modificabile ( addirittura è considerato sin troppo benevolo) richiamando i gravi precedenti penali tra i quali sono comprese ben cinque condanne per bancarotta fraudolenta, assolvendo, dunque, il proprio onere motivazionale. 5.Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod.proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità dei ricorsi, nella misura di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes