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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 settembre 1951

Cassazione n. 41205/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/09/1951 avverso la sentenza del 18/02/2019 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Genova, ha applicato all'imputato, ex art. 599 bis c.p.p.,la pena concordata richiesta dalle parti.

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, tramite difensore di fiducia, lamentando, con un unico motivo, l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale in relazione aall' art., 216 ultimo comma L.F, poiché la Corte territoriale aveva mantenuto le pene accessorie nella misura fissa di dieci anni stabilita dal Tribunale, nonostante la declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza 222/2018.

Il ricorso è fondato.

E'necessario e sufficiente in proposito richiamare l'indirizzo interpretativo di questa Corte regolatrice secondo cui è deducibile con il ricorso per cassazione l'applicazione illegale della pena accessoria contenuta nella sentenza di patteggiamento in appello ex art. 599 cod. proc. pen., trattandosi di statuizione sottratta all'accordo delle parti e perciò esclusa dalla previsione limitativa di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ez. 6, Sentenza n. 29898 del 10/01/2019 Cc. (dep. 08/07/2019) Rv. 276228.

Per altro verso si è ritenuto in tema di pene accessorie che il giudice di appello, in caso di accoglimento dell'accordo delle parti sui motivi con rideterminazione della pena, è tenuto alla sostituzione della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, applicata con la sentenza di condanna a pena detentiva non inferiore a cinque anni, con quella dell'interdizione temporanea, ove la pena irrogata sia complessivamente inferiore ad anni cinque di reclusione, anche se la sostituzione non sia stata prevista nell'accordo tra le parti. (Sez. 5 - , Sentenza n. 11940 del 13/02/2020 Ud. (dep. 10/04/2020) Rv. 278806.

Nel caso di specie, il giudice di appello, in accoglimento dell'accordo delle parti riguardo alla determinazione della pena, con rinunzia ai motivi, ha rideterminato la pena detentiva inflitta al ricorrente, senza occuparsi della rideterminazione delle pene accessorie fallimentari, applicate nella misura fissa prevista dalla legge fallimentare prima della sentenza della Corte Costituzionale 222/2018, la cui durata doveva, invece, essere rideterminata, trattandosi di pena illegale.

La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari, rinviando per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'Appello di Genova.

PQM Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'Appello di Genova.

Deciso il 19.05.2021 ---------- (-.> ,L) -3 , i.

A I • '1 1 Il Consigliere estensore - Il Presidente NOV 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/09/1951 avverso la sentenza del 18/02/2019 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Genova, ha applicato all'imputato, ex art. 599 bis c.p.p.,la pena concordata richiesta dalle parti. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, tramite difensore di fiducia, lamentando, con un unico motivo, l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale in relazione aall' art., 216 ultimo comma L.F, poiché la Corte territoriale aveva mantenuto le pene accessorie nella misura fissa di dieci anni stabilita dal Tribunale, nonostante la declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza 222/2018. Il ricorso è fondato. E'necessario e sufficiente in proposito richiamare l'indirizzo interpretativo di questa Corte regolatrice secondo cui è deducibile con il ricorso per cassazione l'applicazione illegale della pena accessoria contenuta nella sentenza di patteggiamento in appello ex art. 599 cod. proc. pen., trattandosi di statuizione sottratta all'accordo delle parti e perciò esclusa dalla previsione limitativa di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ez. 6, Sentenza n. 29898 del 10/01/2019 Cc. (dep. 08/07/2019) Rv. 276228. Per altro verso si è ritenuto in tema di pene accessorie che il giudice di appello, in caso di accoglimento dell'accordo delle parti sui motivi con rideterminazione della pena, è tenuto alla sostituzione della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, applicata con la sentenza di condanna a pena detentiva non inferiore a cinque anni, con quella dell'interdizione temporanea, ove la pena irrogata sia complessivamente inferiore ad anni cinque di reclusione, anche se la sostituzione non sia stata prevista nell'accordo tra le parti. (Sez. 5 - , Sentenza n. 11940 del 13/02/2020 Ud. (dep. 10/04/2020) Rv. 278806. Nel caso di specie, il giudice di appello, in accoglimento dell'accordo delle parti riguardo alla determinazione della pena, con rinunzia ai motivi, ha rideterminato la pena detentiva inflitta al ricorrente, senza occuparsi della rideterminazione delle pene accessorie fallimentari, applicate nella misura fissa prevista dalla legge fallimentare prima della sentenza della Corte Costituzionale 222/2018, la cui durata doveva, invece, essere rideterminata, trattandosi di pena illegale. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari, rinviando per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'Appello di Genova. PQM Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'Appello di Genova. Deciso il 19.05.2021 ---------- (-.> ,L) -3 , i. A I • '1 1 Il Consigliere estensore - Il Presidente NOV 2
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