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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 febbraio 2023

Cassazione n. 05480/2023

Testo disponibile della fonte

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che, nel caso in esame, il tribunale aveva fatto correttamente riferimento alla sentenza con la quale, nel 2017, la [OSCURATO:PERSONA], aveva disatteso le stesse eccezioni sollevate in sede fallimentare e reiterate con il reclamo, non avendo il reclamante denunciato anomalie particolari di tale decisione.

1.3. La corte, poi, per ciò che riguarda l’asserita non fallibilità del reclamante, ha ritenuto che il riferimento dallo stesso svolto alla natura artigiana della sua impresa, era inconferente, rilevando, tra l’altro, che, a seguito della riforma della legge fallimentare, il regime delle esenzioni dal fallimento è ormai focalizzato su parametri meramente dimensionali.

Ric. 2020 n. 1421 - Sez. 1 - CC del 9 febbraio 2023 F i r m a t o D a : P A L A Z Z I N I C L A U D I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 e 9 5 2 4 3 6 7 4 b b e 6 8 b 7 6 0 0 d a 3 8 2 5 5 6 f d 7 b - F i r m a t o D a : N A Z Z I C O N E L O R E D A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 8 5 9 4 a d c 7 d 3 6 a 0 3 a e 4 c 4 f c 6 e d d 3 a c 4 5 Numero registro generale 1421/2020 Numero sezionale 706/20233 Numero di raccolta generale 5480/2023 Data pubblicazione 22/02/2023

1.4. La corte, infine, quanto all’insolvenza, ha ritenuto che, nel caso in esame, fossero rilevanti, secondo la dettagliata informativa inoltrata al pubblico ministero dalla Guardia di Finanza, i debiti nei confronti dell’Agenzia delle entrate per €. 1.738.932,81, oltre ai crediti vantati nei confronti del reclamante dai “diversi creditori”, tra cui l’Agenzia delle entrate e Riscossioni per oltre 500.000 euro, intervenuti nella procedura esecutiva relativa al credito di [OSCURATO:SOCIETA]., senza, peraltro, che il reclamante, che ha cessato l’attività, abbia dimostrato di poter velocemente recuperare le risorse sufficienti per poter far fronte con mezzi normali agli impegni assunti.

2.1. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 18/12/2019, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione della sentenza, dichiaratamente notificata il 18/11/2019.

2.2. Ha resistito, con controricorso, il Fallimento di [OSCURATO:PERSONA], che ha anche depositato memoria nella quale ha chiesto la condanna del ricorrente a norma dell’art. 96, commi 2° e 3°, c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA]

3.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione degli artt. 111 e 101 Cost., degli artt. 112 e 132 c.p.c. e degli artt. 118 disp.att. c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che il regime delle esenzioni dal fallimento è ormai focalizzato su parametri meramente dimensionali e che il riferimento dallo stesso svolto alla natura artigiana della sua impresa, era, pertanto, inconferente, incorrendo, così, a fronte alla mera apparenza della motivazione fornita, nel vizio di nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., posto che il giudice di Ric. 2020 n. 1421 - Sez. 1 - CC del 9 febbraio 2023 F i r m a t o D a : P A L A Z Z I N I C L A U D I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 8 5 9 4 a d c 7 d 3 6 a 0 3 a e 4 c 4 f c 6 e d d 3 a c 4 5 Numero registro generale 1421/2020 Numero sezionale 706/20234 Numero di raccolta generale 5480/2023 Data pubblicazione 22/02/2023 merito ha l’obbligo di giustificare le determinazioni assunte attraverso l’esposizione di una motivazione corretta e congrua.

3.2. L’artigiano, del resto, ha aggiunto il ricorrente, può essere considerato come un imprenditore commerciale e, come tale, assoggettato al fallimento solo quando abbia organizzato la sua attività in modo da far assurgere al suo guadagno i connotati del profitto, avendo in tal modo organizzato una vera e propria struttura economica a carattere industriale con un’autonoma capacità produttiva sicché l’opera del titolare non sia più né essenziale né principale, laddove, al contrario, il reclamante, come si evince dalla visura della Camera di commercio, ha esercitato un’attività della quale l’incidenza del lavoro del titolare dell’impresa nello suo svolgimento è stata assolutamente prevalente in quanto non esisteva alcun personale dipendente mentre il capitale investito nell’impresa, sia in termini di strutture e macchinari, che di materie prime, è stato modesto.

3.3. Il reclamante, quindi, ha concluso il ricorrente, doveva essere considerato come un piccolo imprenditore.

3.4. Il motivo è inammissibile a norma dell’art. 360 bis n.1 c.p.c..

3.5. Questa Corte, invero, ha già avuto modo di chiarire, senza che il ricorso abbia offerto elementi per mutare tale orientamento, che l’art. 1, comma 2°, l.fall., nel testo modificato dal d.lgs. n. 169/2007, lì dove stabilisce, ai fini della dichiarazione di fallimento, la necessit̀ del superamento di alcuni parametri dimensionali, esclude la possibilit̀̀ di ricorrere al criterio sancito nella norma sostanziale contenuta nell’art.2083 c.c., che ormai ai fini della fallibilit̀ non spiega alcuna rilevanza.

3.6. Il regime concorsuale riformato ha, infatti, tratteggiato la figura dell’imprenditore fallibile affidandola in via Ric. 2020 n. 1421 - Sez. 1 - CC del 9 febbraio 2023 F i r m a t o D a : P A L A Z Z I N I C L A U D I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 8 5 9 4 a d c 7 d 3 6 a 0 3 a e 4 c 4 f c 6 e d d 3 a c 4 5 Numero registro generale 1421/20205 Numero sezionale 706/2023 Numero di raccolta generale 5480/2023 Data pubblicazione 22/02/2023 esclusiva a parametri soggettivi di tipo quantitativo, i quali prescindono del tutto da quello, canonizzato nel regime civilistico, della prevalenza del lavoro personale rispetto all’organizzazione aziendale fondata sul capitale e sull’altrui lavoro (Cass. n. 5685 del 2015, in motiv.; Cass. n. 13086 del 2010; Cass. n. 23052 del 2010).

3.7. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione degli artt. 111 e 101 Cost., degli artt. 112 e 132 c.p.c. e degli artt. 118 disp.att. c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, con motivazione meramente apparente, ha ritenuto che le contestazioni sollevate dal reclamante avverso le cartelle esattoriali che avevano portati a sua conoscenza i crediti vantati dall’Erario, erano state disattese dalla [OSCURATO:PERSONA], senza, tuttavia, considerare che il pubblico ministero, al pari dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossioni, non avevano esibito nel corso del giudizio documenti idonei a dimostrare la titolarità dei crediti vantati nei suoi confronti e che l’analisi della legittimazione a presentare il ricorso di fallimento “non può fermarsi solo all’aspetto soggettivo della capacità di dare impulso processuale ma anche all’aspetto, preliminare, della sussistenza effettiva della titolarità del credito azionato”.

3.8. Il motivo è inammissibile.

Il ricorrente, infatti, non si confronta con la sentenza che ha impugnato: la quale ha espressamente dato atto che il fallimento è stato dichiarato non su ricorso di uno o più creditori ma su richiesta del pubblico ministero, la cui legittimazione ad agire prescinde, evidentemente, da qualunque valutazione in ordine alla effettiva titolarità di uno o più crediti.

Ric. 2020 n. 1421 - Sez. 1 - CC del 9 febbraio 2023 F i r m a t o D a : P A L A Z Z I N I C L A U D I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 8 5 9 4 a d c 7 d 3 6 a 0 3 a e 4 c 4 f c 6 e d d 3 a c 4 5 Numero registro generale 1421/20206 Numero sezionale 706/2023 Numero di raccolta generale 5480/2023 Data pubblicazione 22/02/2023

3.9. Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione degli artt. 111 e 101 Cost., degli artt. 112 e 132 c.p.c. e degli artt. 118 disp.att. c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha reso una motivazione carente o insufficiente.

3.10. Il motivo, privo di una specifica censura, è del tutto inammissibile.

4. Il ricorso, per l’inammissibilit̀ di tutti i suoi motivi, è, a sua volta, inammissibile: e come tale dev’essere dichiarato.

5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Non sussistono, invece, i presupposti previsti dall’art. 96, commi 2° e 3°, c.p.c..

6. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilit̀ de l ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese di lite, che liquida in €. 6.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Ric. 2020 n. 1421 - Sez. 1 - CC del 9 febbraio 2023 F i r m a t o D a : P A L A Z Z I N I C L A U D I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
che, nel caso in esame, il tribunale aveva fatto correttamente riferimento alla sentenza con la quale, nel 2017, la [OSCURATO:PERSONA], aveva disatteso le stesse eccezioni sollevate in sede fallimentare e reiterate con il reclamo, non avendo il reclamante denunciato anomalie particolari di tale decisione. 1.3. La corte, poi, per ciò che riguarda l’asserita non fallibilità del reclamante, ha ritenuto che il riferimento dallo stesso svolto alla natura artigiana della sua impresa, era inconferente, rilevando, tra l’altro, che, a seguito della riforma della legge fallimentare, il regime delle esenzioni dal fallimento è ormai focalizzato su parametri meramente dimensionali. Ric. 2020 n. 1421 - Sez. 1 - CC del 9 febbraio 2023 F i r m a t o D a : P A L A Z Z I N I C L A U D I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e 9 5 2 4 3 6 7 4 b b e 6 8 b 7 6 0 0 d a 3 8 2 5 5 6 f d 7 b - F i r m a t o D a : N A Z Z I C O N E L O R E D A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 8 5 9 4 a d c 7 d 3 6 a 0 3 a e 4 c 4 f c 6 e d d 3 a c 4 5 Numero registro generale 1421/2020 Numero sezionale 706/20233 Numero di raccolta generale 5480/2023 Data pubblicazione 22/02/2023 1.4. La corte, infine, quanto all’insolvenza, ha ritenuto che, nel caso in esame, fossero rilevanti, secondo la dettagliata informativa inoltrata al pubblico ministero dalla Guardia di Finanza, i debiti nei confronti dell’Agenzia delle entrate per €. 1.738.932,81, oltre ai crediti vantati nei confronti del reclamante dai “diversi creditori”, tra cui l’Agenzia delle entrate e Riscossioni per oltre 500.000 euro, intervenuti nella procedura esecutiva relativa al credito di [OSCURATO:SOCIETA]., senza, peraltro, che il reclamante, che ha cessato l’attività, abbia dimostrato di poter velocemente recuperare le risorse sufficienti per poter far fronte con mezzi normali agli impegni assunti. 2.1. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 18/12/2019, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione della sentenza, dichiaratamente notificata il 18/11/2019. 2.2. Ha resistito, con controricorso, il Fallimento di [OSCURATO:PERSONA], che ha anche depositato memoria nella quale ha chiesto la condanna del ricorrente a norma dell’art. 96, commi 2° e 3°, c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 3.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione degli artt. 111 e 101 Cost., degli artt. 112 e 132 c.p.c. e degli artt. 118 disp.att. c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che il regime delle esenzioni dal fallimento è ormai focalizzato su parametri meramente dimensionali e che il riferimento dallo stesso svolto alla natura artigiana della sua impresa, era, pertanto, inconferente, incorrendo, così, a fronte alla mera apparenza della motivazione fornita, nel vizio di nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., posto che il giudice di Ric. 2020 n. 1421 - Sez. 1 - CC del 9 febbraio 2023 F i r m a t o D a : P A L A Z Z I N I C L A U D I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e 9 5 2 4 3 6 7 4 b b e 6 8 b 7 6 0 0 d a 3 8 2 5 5 6 f d 7 b - F i r m a t o D a : N A Z Z I C O N E L O R E D A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 8 5 9 4 a d c 7 d 3 6 a 0 3 a e 4 c 4 f c 6 e d d 3 a c 4 5 Numero registro generale 1421/2020 Numero sezionale 706/20234 Numero di raccolta generale 5480/2023 Data pubblicazione 22/02/2023 merito ha l’obbligo di giustificare le determinazioni assunte attraverso l’esposizione di una motivazione corretta e congrua. 3.2. L’artigiano, del resto, ha aggiunto il ricorrente, può essere considerato come un imprenditore commerciale e, come tale, assoggettato al fallimento solo quando abbia organizzato la sua attività in modo da far assurgere al suo guadagno i connotati del profitto, avendo in tal modo organizzato una vera e propria struttura economica a carattere industriale con un’autonoma capacità produttiva sicché l’opera del titolare non sia più né essenziale né principale, laddove, al contrario, il reclamante, come si evince dalla visura della Camera di commercio, ha esercitato un’attività della quale l’incidenza del lavoro del titolare dell’impresa nello suo svolgimento è stata assolutamente prevalente in quanto non esisteva alcun personale dipendente mentre il capitale investito nell’impresa, sia in termini di strutture e macchinari, che di materie prime, è stato modesto. 3.3. Il reclamante, quindi, ha concluso il ricorrente, doveva essere considerato come un piccolo imprenditore. 3.4. Il motivo è inammissibile a norma dell’art. 360 bis n.1 c.p.c.. 3.5. Questa Corte, invero, ha già avuto modo di chiarire, senza che il ricorso abbia offerto elementi per mutare tale orientamento, che l’art. 1, comma 2°, l.fall., nel testo modificato dal d.lgs. n. 169/2007, lì dove stabilisce, ai fini della dichiarazione di fallimento, la necessit̀ del superamento di alcuni parametri dimensionali, esclude la possibilit̀̀ di ricorrere al criterio sancito nella norma sostanziale contenuta nell’art.2083 c.c., che ormai ai fini della fallibilit̀ non spiega alcuna rilevanza. 3.6. Il regime concorsuale riformato ha, infatti, tratteggiato la figura dell’imprenditore fallibile affidandola in via Ric. 2020 n. 1421 - Sez. 1 - CC del 9 febbraio 2023 F i r m a t o D a : P A L A Z Z I N I C L A U D I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e 9 5 2 4 3 6 7 4 b b e 6 8 b 7 6 0 0 d a 3 8 2 5 5 6 f d 7 b - F i r m a t o D a : N A Z Z I C O N E L O R E D A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 8 5 9 4 a d c 7 d 3 6 a 0 3 a e 4 c 4 f c 6 e d d 3 a c 4 5 Numero registro generale 1421/20205 Numero sezionale 706/2023 Numero di raccolta generale 5480/2023 Data pubblicazione 22/02/2023 esclusiva a parametri soggettivi di tipo quantitativo, i quali prescindono del tutto da quello, canonizzato nel regime civilistico, della prevalenza del lavoro personale rispetto all’organizzazione aziendale fondata sul capitale e sull’altrui lavoro (Cass. n. 5685 del 2015, in motiv.; Cass. n. 13086 del 2010; Cass. n. 23052 del 2010). 3.7. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione degli artt. 111 e 101 Cost., degli artt. 112 e 132 c.p.c. e degli artt. 118 disp.att. c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, con motivazione meramente apparente, ha ritenuto che le contestazioni sollevate dal reclamante avverso le cartelle esattoriali che avevano portati a sua conoscenza i crediti vantati dall’Erario, erano state disattese dalla [OSCURATO:PERSONA], senza, tuttavia, considerare che il pubblico ministero, al pari dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossioni, non avevano esibito nel corso del giudizio documenti idonei a dimostrare la titolarità dei crediti vantati nei suoi confronti e che l’analisi della legittimazione a presentare il ricorso di fallimento “non può fermarsi solo all’aspetto soggettivo della capacità di dare impulso processuale ma anche all’aspetto, preliminare, della sussistenza effettiva della titolarità del credito azionato”. 3.8. Il motivo è inammissibile. Il ricorrente, infatti, non si confronta con la sentenza che ha impugnato: la quale ha espressamente dato atto che il fallimento è stato dichiarato non su ricorso di uno o più creditori ma su richiesta del pubblico ministero, la cui legittimazione ad agire prescinde, evidentemente, da qualunque valutazione in ordine alla effettiva titolarità di uno o più crediti. Ric. 2020 n. 1421 - Sez. 1 - CC del 9 febbraio 2023 F i r m a t o D a : P A L A Z Z I N I C L A U D I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e 9 5 2 4 3 6 7 4 b b e 6 8 b 7 6 0 0 d a 3 8 2 5 5 6 f d 7 b - F i r m a t o D a : N A Z Z I C O N E L O R E D A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 8 5 9 4 a d c 7 d 3 6 a 0 3 a e 4 c 4 f c 6 e d d 3 a c 4 5 Numero registro generale 1421/20206 Numero sezionale 706/2023 Numero di raccolta generale 5480/2023 Data pubblicazione 22/02/2023 3.9. Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione degli artt. 111 e 101 Cost., degli artt. 112 e 132 c.p.c. e degli artt. 118 disp.att. c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha reso una motivazione carente o insufficiente. 3.10. Il motivo, privo di una specifica censura, è del tutto inammissibile. 4. Il ricorso, per l’inammissibilit̀ di tutti i suoi motivi, è, a sua volta, inammissibile: e come tale dev’essere dichiarato. 5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Non sussistono, invece, i presupposti previsti dall’art. 96, commi 2° e 3°, c.p.c.. 6. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilit̀ de l ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese di lite, che liquida in €. 6.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Ric. 2020 n. 1421 - Sez. 1 - CC del 9 febbraio 2023 F i r m a t o D a : P A L A Z Z I N I C L A U D I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e 9 5 2 4 3 6 7 4 b b e 6 8 b 7 6 0 0 d a 3 8 2 5 5 6 f d 7 b - F i r m a t o D a : N A Z Z I C O N E L O R E D A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . 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Sentenza Cassazione n. 05480/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris