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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 marzo 2023

Cassazione n. 09917/2023

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] P.A. dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] PELLECCHIA Consiglier a A d. 28 / 03/2023 C .

C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 20381 /20 19 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 20381del ruolo generale dell’anno 2019, proposto da da LUCCHESI Antonio(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 46C05C988E) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 61S08 L126L) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65E42 M082Y) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente del Consiglio pro tempore rappresentato per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) -controricorrente- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 24400/2018,pubblicata in data 19 dicembre 2018; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 28 marzo 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha agito in giudizio nei confronti della Presi- denza del Consiglio dei Ministri per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione, da parte dello Stato italiano, Ric. n. 20381/2019 –Sez. 3 – A d. 28 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 della normativa comunitaria che imponeva determinati limiti di presenza di arsenico nell’acqua potabile, per l’anno 2010.

La domanda è stata accolta dal Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA]- lana.

Il Tribunale di Roma, in riforma della decisione di primo grado, la ha invece rigettata.

Ricorre il Lucchesi, sulla base di unico motivo.

Resiste la Presidenza del Consiglio dei Ministri con controri- corso.

È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bisc.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato manifestamente fondato.

È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazionedella pro- posta.

La trattazione del ricorso è stata rinviata a nuovo ruolo e suc- cessivamente il ricorso stesso è stato assegnato alle Sezioni Unitedi questa Corte, per la risoluzione della questione di mas- sima di particolare importanza, già decisa in senso difforme dalle sezioni semplici, relativa ai requisiti di validità della pro- cura speciale rilasciata dalla parte ricorrente al difensore, ai sensi degli artt. 83 e365 c.p.c..

Le Sezioni Unite, con Sentenza n. 36095 del 09/12/2022 , hanno dichiarato la validità della procura speciale conferita dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al suo difensore, rimettendo la de- cisione del ricorso alla sezione di provenienza.

È stata quindi nuovamente disposta la trattazione in camera di consiglio presso questa sezione, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..

Sono state depositate memorie ai sensi dell’art. 380 bis , comma 2, c.p.c..

Ric. n. 20381/2019 –Sez. 3 – A d. 28 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 5 [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla data della decisione.

Ragioni della decisione 1.Con l’unico motivo del ricorso si denunzia « nullità della sen- tenza o del procedimento: decadenza dall’impugnazione per tardività dell’appello: Art. 327 c.p.c.».

Il ricorrente fa presente di avere eccepito, nel giudizio di se- condo grado, che l’appello era stato proposto oltre il termine perentorio di cui all’art. 327 c.p.c. (nella formulazione vigente ratione temporis), con atto di citazione spedito per la notifica in data 23 settembre 2016, quindi oltre i sei mesi dalla data della pubblicazione della sentenza di primo grado, avvenuta con il suo deposito in cancelleria, in data 4 novembre 2015; erronea- mente, a suo avviso, il tribunale avrebbe invece ritenuto coin- cidente la data di pubblicazione con la data dell’inserimento della sentenza stessa nel registro cronologico e della sua comu- nicazione (formalità avvenute in data 23 febbraio 2016).

Il motivo è manifestamente fondato.

Come emerge dalla stessa decisione impugnata, la sentenza di primo grado recava la data di pubblicazione mediante deposito in cancelleria del 4 novembre 2015 (data in relazione alla quale l’appello sarebbe stato tardivo).

Ai fini della valutazione di tempestività dell’appello, il giudice di secondo grado ha,peraltro, ritenuto decisiva la circostanza che la predetta sentenza era stata inserita nel registro cronologico solo il 23 marzo 2016 e le era stato quindi attribuito un numero cronologico riferito all’anno 2016: ha, in altri termini, ritenuto che la pubblicazione dovesse ritenersi intervenuta in coinci- denza con l’inserimento della sentenza nel registro cronologico (con conseguente tempestività dell’appello, ai sensi dell’art.327 c.p.c.).

Ha in proposito richiamato i principi espressi dalla Corte Costi- tuzionale nella sentenza 21 gennaio 2015 n. 3 nonché da Ric. n. 20381/2019 –Sez. 3 – A d. 28 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 questa Corte a Sezioni Unite (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 18569 del 22/09/2016, Rv. 641078 –01), ma lo ha fatto a prescindere dal rilievo in concreto della avvenuta realizzazionedella fatti- specie ivi considerata, cioè dal fatto che si fosse verificata«una impropria scissione tra i momenti di deposito e pubblicazione attraverso l’apposizione in calce alla sentenza di due diverse date».

La statuizione impugnata non risulta pertanto conforme all’orientamento consolidato di questa Corte (al quale intende darsi continuità) secondo cui «in tema di impugnazione, nel caso in cui su una sentenza risulti apposta un’unica data rela- tiva alla sua pubblicazione con attestazione del competente cancelliere, non rileva, ai fini dell’individuazione del termine or- dinario ex art. 327 c.p.c. (per il quale deve, perciò, farsi riferi- mento al dato temporale dell’intervenuta pubblicazione), il mero previo inserimento della sentenza nel registro cronolo- gico, qualora manchino l’attestazione di altra data di deposito da parte del cancelliere e, quindi, la scissione temporale tra il momento del deposito e quello della pubblicazione (che devono, peraltro, essere, di regola, coincidenti), che ricorre nell’even- tualità che siano apposte due distinte date di deposito (in tale ultima ipotesi trovando applicazione il principio sancito dalle Se- zioni Unite nella sentenza n. 18569 del 2016)» (Cass., Sez. 6- 2, Ordinanza n. 7635 del 18/03/2019, Rv. 653376 – 01; nel medesimo senso: Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18586 del 13/07/2018, Rv. 649658 –01), indirizzo più di recente ribadito, in situazione di fatto analoga a quella qui ricorrente, cioè di inserimento della sentenza di primo grado nel registro cronolo- gico in data successiva a quella del suo deposito in Cancelleria, con l’espressa affermazione per cui «l’accertamento in ordine al momento in cui la sentenza è divenuta conoscibile attraverso il deposito ufficiale in cancelleria comportante l’inserimento di essa nell’elenco cronologico delle sentenze e l’attribuzione del Ric. n. 20381/2019 –Sez. 3 – A d. 28 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 5 relativo numero identificativo, diviene necessario (solo) “nel caso in cui risulti realizzata una impropria scissione tra i mo- menti di deposito e pubblicazione attraverso l’apposizione in calce alla sentenza di due diverse date”.Non è pertanto, nella specie, rilevante il riferimento in ricorso alla certificazione atte- stante la data di inserimento della sentenza nel registro crono- logico.

Tantomeno poi ovviamente può considerarsi rilevante la divaricazione nella specie verificatasi fra data di deposito/pub- blicazione della sentenza e data in cui la cancelleria ha provve- dutoalla sua comunicazione alle parti (sia pure nella specie ol- tre il termine previsto dei cinque giorni)» (cfr. Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4206 del 19/02/2020; Sez. 6 -3, Ordinanze n. 12978 e n. 12979 del 30/06/2020).

La sentenza impugnata va quindi cassata affinché la fattispecie sia rivalutata, in sede di rinvio, alla luce dei principi di diritto fin qui esposti. 2.Il ricorso è accolto.

La sentenza impugnata è cassata in relazione, con rinvio al Tri- bunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Per questi motivi La Corte: - accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rin- vio al Tribunale d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] P.A. dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] PELLECCHIA Consiglier a A d. 28 / 03/2023 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 20381 /20 19 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 20381del ruolo generale dell’anno 2019, proposto da da LUCCHESI Antonio(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 46C05C988E) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 61S08 L126L) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65E42 M082Y) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente del Consiglio pro tempore rappresentato per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) -controricorrente- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 24400/2018,pubblicata in data 19 dicembre 2018; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 28 marzo 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha agito in giudizio nei confronti della Presi- denza del Consiglio dei Ministri per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione, da parte dello Stato italiano, Ric. n. 20381/2019 –Sez. 3 – A d. 28 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 della normativa comunitaria che imponeva determinati limiti di presenza di arsenico nell’acqua potabile, per l’anno 2010. La domanda è stata accolta dal Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA]- lana. Il Tribunale di Roma, in riforma della decisione di primo grado, la ha invece rigettata. Ricorre il Lucchesi, sulla base di unico motivo. Resiste la Presidenza del Consiglio dei Ministri con controri- corso. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bisc.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato manifestamente fondato. È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazionedella pro- posta. La trattazione del ricorso è stata rinviata a nuovo ruolo e suc- cessivamente il ricorso stesso è stato assegnato alle Sezioni Unitedi questa Corte, per la risoluzione della questione di mas- sima di particolare importanza, già decisa in senso difforme dalle sezioni semplici, relativa ai requisiti di validità della pro- cura speciale rilasciata dalla parte ricorrente al difensore, ai sensi degli artt. 83 e365 c.p.c.. Le Sezioni Unite, con Sentenza n. 36095 del 09/12/2022 , hanno dichiarato la validità della procura speciale conferita dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al suo difensore, rimettendo la de- cisione del ricorso alla sezione di provenienza. È stata quindi nuovamente disposta la trattazione in camera di consiglio presso questa sezione, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.. Sono state depositate memorie ai sensi dell’art. 380 bis , comma 2, c.p.c.. Ric. n. 20381/2019 –Sez. 3 – A d. 28 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 5 [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla data della decisione. Ragioni della decisione 1.Con l’unico motivo del ricorso si denunzia « nullità della sen- tenza o del procedimento: decadenza dall’impugnazione per tardività dell’appello: Art. 327 c.p.c.». Il ricorrente fa presente di avere eccepito, nel giudizio di se- condo grado, che l’appello era stato proposto oltre il termine perentorio di cui all’art. 327 c.p.c. (nella formulazione vigente ratione temporis), con atto di citazione spedito per la notifica in data 23 settembre 2016, quindi oltre i sei mesi dalla data della pubblicazione della sentenza di primo grado, avvenuta con il suo deposito in cancelleria, in data 4 novembre 2015; erronea- mente, a suo avviso, il tribunale avrebbe invece ritenuto coin- cidente la data di pubblicazione con la data dell’inserimento della sentenza stessa nel registro cronologico e della sua comu- nicazione (formalità avvenute in data 23 febbraio 2016). Il motivo è manifestamente fondato. Come emerge dalla stessa decisione impugnata, la sentenza di primo grado recava la data di pubblicazione mediante deposito in cancelleria del 4 novembre 2015 (data in relazione alla quale l’appello sarebbe stato tardivo). Ai fini della valutazione di tempestività dell’appello, il giudice di secondo grado ha,peraltro, ritenuto decisiva la circostanza che la predetta sentenza era stata inserita nel registro cronologico solo il 23 marzo 2016 e le era stato quindi attribuito un numero cronologico riferito all’anno 2016: ha, in altri termini, ritenuto che la pubblicazione dovesse ritenersi intervenuta in coinci- denza con l’inserimento della sentenza nel registro cronologico (con conseguente tempestività dell’appello, ai sensi dell’art.327 c.p.c.). Ha in proposito richiamato i principi espressi dalla Corte Costi- tuzionale nella sentenza 21 gennaio 2015 n. 3 nonché da Ric. n. 20381/2019 –Sez. 3 – A d. 28 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 questa Corte a Sezioni Unite (Cass., Sez. U, Sentenza n. 18569 del 22/09/2016, Rv. 641078 –01), ma lo ha fatto a prescindere dal rilievo in concreto della avvenuta realizzazionedella fatti- specie ivi considerata, cioè dal fatto che si fosse verificata«una impropria scissione tra i momenti di deposito e pubblicazione attraverso l’apposizione in calce alla sentenza di due diverse date». La statuizione impugnata non risulta pertanto conforme all’orientamento consolidato di questa Corte (al quale intende darsi continuità) secondo cui «in tema di impugnazione, nel caso in cui su una sentenza risulti apposta un’unica data rela- tiva alla sua pubblicazione con attestazione del competente cancelliere, non rileva, ai fini dell’individuazione del termine or- dinario ex art. 327 c.p.c. (per il quale deve, perciò, farsi riferi- mento al dato temporale dell’intervenuta pubblicazione), il mero previo inserimento della sentenza nel registro cronolo- gico, qualora manchino l’attestazione di altra data di deposito da parte del cancelliere e, quindi, la scissione temporale tra il momento del deposito e quello della pubblicazione (che devono, peraltro, essere, di regola, coincidenti), che ricorre nell’even- tualità che siano apposte due distinte date di deposito (in tale ultima ipotesi trovando applicazione il principio sancito dalle Se- zioni Unite nella sentenza n. 18569 del 2016)» (Cass., Sez. 6- 2, Ordinanza n. 7635 del 18/03/2019, Rv. 653376 – 01; nel medesimo senso: Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18586 del 13/07/2018, Rv. 649658 –01), indirizzo più di recente ribadito, in situazione di fatto analoga a quella qui ricorrente, cioè di inserimento della sentenza di primo grado nel registro cronolo- gico in data successiva a quella del suo deposito in Cancelleria, con l’espressa affermazione per cui «l’accertamento in ordine al momento in cui la sentenza è divenuta conoscibile attraverso il deposito ufficiale in cancelleria comportante l’inserimento di essa nell’elenco cronologico delle sentenze e l’attribuzione del Ric. n. 20381/2019 –Sez. 3 – A d. 28 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 5 relativo numero identificativo, diviene necessario (solo) “nel caso in cui risulti realizzata una impropria scissione tra i mo- menti di deposito e pubblicazione attraverso l’apposizione in calce alla sentenza di due diverse date”.Non è pertanto, nella specie, rilevante il riferimento in ricorso alla certificazione atte- stante la data di inserimento della sentenza nel registro crono- logico. Tantomeno poi ovviamente può considerarsi rilevante la divaricazione nella specie verificatasi fra data di deposito/pub- blicazione della sentenza e data in cui la cancelleria ha provve- dutoalla sua comunicazione alle parti (sia pure nella specie ol- tre il termine previsto dei cinque giorni)» (cfr. Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4206 del 19/02/2020; Sez. 6 -3, Ordinanze n. 12978 e n. 12979 del 30/06/2020). La sentenza impugnata va quindi cassata affinché la fattispecie sia rivalutata, in sede di rinvio, alla luce dei principi di diritto fin qui esposti. 2.Il ricorso è accolto. La sentenza impugnata è cassata in relazione, con rinvio al Tri- bunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità. Per questi motivi La Corte: - accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rin- vio al Tribunale d