CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 36540/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE (ART. 619C.P.C.) dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 29 / 11/2023 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 18209 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 18209 del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 54B59 D086O) rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 46A18 E872R) e Gian- luca Vetere (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70E01 D086Y) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 49A07 H825R) CAVALCANTE Mario (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 44M12 E914S) AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) in persona del legale rappresentante pro tempore -intimati- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Catan- zaron. 598/2022, pubblicata in data 30 maggio 20 22 (e notifi- cata in data 4 luglio 2022); udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 29 novembre 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA], dopo avere acquistatola proprietà di un immobile, in virtù di decreto di trasferimento pronunciato Ric. n. 18209/2022 –Sez. 3 – A d. 29 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 9 all’esito di un procedimento esecutivo promosso nelle forme della cd. riscossione a mezzo ruolo dall’agente della riscossione (ora Agenzia delle Entrate –Riscossione – AdER) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha iniziato l’esecuzione per il rilascio dello stesso,nei confronti del debitore espropriato. Ha proposto opposizione all’esecuzione la terza [OSCURATO:PERSONA]- grino, deducendo di essere proprietaria dell’immobile, per averlo acquistato in virtù di usucapione, titolo a suo dire oppo- nibile sia al debitore esecutato che all’aggiudicatario. L’opposizione della Pellegrino, nel contraddittorio con ilCaval- cantee l’AdER , oltre allo stesso [OSCURATO:PERSONA] (il quale ultimo ha proposto, in via subordinata, per il caso di accoglimento delle ragioni della Pellegrino, domanda di risarcimento del danno conseguente all’evizione, nei confronti dell’agente della riscos- sione), è stata rigettata dal Tribunale di Cosenza. La Corte d’appello di Catanzaro ha confermato la decisione di primo grado. Ricorre la Pellegrino, sulla base di tre motivi. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Violazione e falsa applicazionedegli artt. 1158, 1141, 1144, 2727 e 2697 c.c.in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.». Secondo la ricorrente, «l’impianto giuridico della motivazione della sentenza non può essere condiviso perché incrinato ed irreversibilmente messo in crisi dal fatto che secondo la Corte di Appello “colui che agisce in giudizio per ottenere l’acquisto della proprietà per usucapione deve fornire la prova rigorosa di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, dunque del corpus Ric. n. 18209/2022 –Sez. 3 – A d. 29 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 9 e dell’animus possidendi, allegando e dimostrando il momento e le modalità di acquisto del possesso ed il potere esercitato uti dominus ininterrottamente per il periodo richiesto dalla legge”, ravvisando poi una condizione ostativa all’accoglimento della domanda nella circostanza che la Pellegrino non era stata in grado di dimostrare come era entrata in possesso dell’apparta- mento, rendendo l’omissione probatoria inoperante la presun- zione di un possesso utile ad usucapire e neppure che l’atto di iniziale apprensione dell’immobile escludeva un atto iniziale o la tolleranza del proprietario». Il motivo è in parte infondatoed in parte inammissibile. 1.1La corte d’appello ha ritenuto non provato l’esercizio, da parte della Pellegrino, di un possesso dell’immobile utile all’usu- capione. Ha, in proposito , affermato che « il giudice di prime cure, nel legittimo esercizio dei propri poteri, ha offerto una valutazione delle risultanze processuali, qualificando i fatti allegati ed ac- quisiti in processo integranti più una ipotesi di mera detenzione che di possesso uti dominus attraverso un ragionamento com- pleto, logico e coerente, che questo collegio ritiene condivisibile perché conforme ai principi che regolano la materia». Ha,altresì, precisato che «essa Pellegrino avrebbe dovuto dare prova dell’atto volontario di iniziale apprensione dell’immobile, escludente un atto iniziale o la tolleranza del proprietario che invece, per come evidenziato anche dal giudice di prime cure, è dato presumere dalla documentazione a dalla stessa Pelle- grino prodotta e dalla valutazione complessiva di tutti gli altri elementi emersi in processo, anche di natura presuntiva, com- preso il comportamento processuale ed extraprocessuale te- nuto dal [OSCURATO:PERSONA], proprietario esecutato», aggiun- gendo che «non è soltanto mancata la prova di un atto iniziale di apprensione dell’immobile da parte della Pellegrino ma sono emersi anche elementi presuntivi concordanti che deponevano Ric. n. 18209/2022 –Sez. 3 – A d. 29 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 9 per la sua esclusione ed inducevano a ritenere che la disponi- bilità dell’appartamento fosse frutto del comportamento di ac- condiscendenza del proprietario»e, in particolare, che « dalla documentazione versata dalla Pellegrino è emerso che l’immo- bile oggetto di causa non fosse nell’uso esclusivo della Pelle- grino ma di un nucleo familiare, composto da più persone (cfr. istanza del 12.0.1.2011 all. 8 fascicolo parte appellante) e che la [OSCURATO:PERSONA] convivesse nell’appartamentocon il fi- glio, identificato in [OSCURATO:PERSONA], nato il 29.72.1989», quest’ultimo ritenuto, già dal giudice di primo grado, sulla base di un ragionamento presuntivo, figlio del proprietario [OSCURATO:PERSONA]- valcantee della stessa opponente, il che «giustificava ulterior- mente l’atteggiamento di tolleranza del proprietario ed il suo comportamento processuale». 1.2La corte territoriale, come emerge chiaramente dalla moti- vazione della decisione impugnataha, in altri termini, valutato tutti gli elementi di prova acquisitiagli atti e ha ritenuto che dagli stessi emergesse, in via positiva, che il possesso eserci- tato dalla Pellegrino non avesse i requisiti necessari per l’usu- capione del diritto di proprietà,in quanto esso aveva avuto ori- gine da un atto di tolleranza del proprietario [OSCURATO:PERSONA], senza che fosse dimostrato un successivo atto di interversione. 1.3Secondo i consolidati principi di diritto affermati da questa Cortein materia, « chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fatti- specie acquisitiva e, quindi, non solo del “corpus”, ma anche dell’“animus”; quest’ultimo elemento, tuttavia, può eventual- mente essere desunto in via presuntiva dal primo, se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all’esercizio del diritto di proprietà ed in tal caso sul convenuto grava l’onere di dimo- strare il contrario, provando che la disponibilità del bene è stata conseguita dall’attore mediante un titolo che gli conferiva un Ric. n. 18209/2022 –Sez. 3 – A d. 29 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 9 diritto di carattere soltanto personale» (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 25095 del 22/08/2022, Rv. 665588 –01; conf.: Cass., Sez. 2, Sentenza n. 14092 del 11/06/2010, Rv. 613396 –01; Sez. 2, Ordinanza n. 22667 del 27/09/2017, Rv. 645561 -01). È stato, peraltro,altresì opportunamente precisato che «al fine di stabilire se la relazione di fatto con il bene costituisca una situazione di possesso ovvero di semplice detenzione dovuta a mera tolleranza di chi potrebbe opporvisi, come tale inidonea, ai sensi dell’art. 1144 c.c., a fondare la domanda di usucapione, la circostanza che l’attività svolta sul bene abbia avuto durata non transitoria e sia stata di non modesta entità, cui normal- mente può attribuirsi il valore di elemento presuntivo per esclu- dere che vi sia stata tolleranza, è destinata a perdere tale effi- cacia nel caso in cui i rapporti tra le parti siano caratterizzati da vincoli particolari, quali quelli di parentela o di società, in forza di un apprezzamento di fatto demandato al giudice di merito» (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 9661 del 27/04/2006, Rv. 588976 -01) e che « la presunzione di possesso utile “ad usucapionem”, di cui all’art. 1141 c.c., non opera quando la relazione con il bene non consegua ad un atto volontario di apprensione, ma derivi da un iniziale atto o fatto del proprietario-possessore, come nell’ipotesi della mera convivenza nell’immobile con chi possiede il bene; in tal caso, la detenzione può mutare in pos- sesso soltanto con un atto di interversione, consistente in una manifestazione esteriore, rivolta contro il possessore, affinché questi possa rendersi conto dell’avvenuto mutamento, da cui si desuma che il detentore abbia cessato di esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui ed abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio; tale accertamento realizza un’indagine di fatto, rimessa all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, purché risulti logica e congruamente motivata» (Cass., Sez. 2, Ordi- nanza n. 27411 del 25/10/2019, Rv. 655670 -01). Ric. n. 18209/2022 –Sez. 3 – A d. 29 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 9 1.4La decisione impugnata risulta senz’altro conforme , in di- ritto, aiprincipi esposti , dal momento che – come già chiarito – la corte territoriale ha ritenuto sufficientemente provato in giu- dizio che la relazione materiale della Pellegrino con l’immobile oggetto di causaaveva avuto inizio in virtù di un atto di tolle- ranza del proprietario [OSCURATO:PERSONA], non in virtù di un atto volontario di apprensionedella stessa Pellegrino, e che non era stato dimostrato un successivo atto di interversione del pos- sesso. Non può, dunque, affatto ritenersi invertito – nella sentenza impugnata – il corretto assetto degli oneri probatori in ordine all’animus possidendi, in violazione degli artt. 2697, 1141 e 1144c.c. 1.5 Né, tanto meno, sussiste la dedotta violazione dell’art.2727 c.c., con riguardo agli accertamenti di fatto alla base della indicata statuizione: la valutazione del complesso degli ele- menti indiziari emergenti dall’istruttoria risulta correttamente effettuata dai giudici del merito e le conclusioni che ne sono state tratte,in ordine alla natura della relazione materiale della Pellegrino conl’immobile controverso e, in particolare, con ri- guardo alla iniziale derivazionedi tale relazione da un atto di tolleranza del proprietario-possessore e non da un atto volon- tario di apprensione, sono ampiamente edadeguatamente mo- tivate dalla corte territoriale. Le censure di cui al motivo di ricorso in esame, sotto tale pro- filo, finiscono di conseguenza per risolversi nella contestazione di accertamenti di fatto svolti in maniera conforme dai giudici di primo e secondo grado, sostenuti da adeguata motivazione, non apparente né insanabilmente contraddittoria sul piano lo- gico, come tali non sindacabili nella presente sede, nonché nella richiesta di una nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è consentito nel giudizio di legittimità. Ric. n. 18209/2022 –Sez. 3 – A d. 29 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 7 di 9 2.Con il secondo motivo si denunzia « Violazione degli art. 115 e 345 III comma cpcin relazione all’art. 360 n. 3 cpc, per non avere, il [OSCURATO:PERSONA], preso in esame documenti risolutivi ai fini dell’accoglimento della domanda di usucapione e ritenuto priva di pregio ai fini della decisione l’eccezione di inammissibi- lità del certificato anagrafico prodotto in appello daCampolongo Giuseppe». Con il terzo motivosi denunzia «Violazione dell’ art. 232 cpc in relazione all’art. 360 I° comma n. 4per non avere la Corte ter- ritoriale osservato la regola di effettuare una valutazione com- plessiva e sintetica dei vari elementi di prove acquisiti, anche rispetto alla direzione logico inferenziale prefigurata dalla man- cata risposta della parte a rendere l’interrogatorio deferitole». Il secondo ed il terzo motivo sono connessi e possono, quindi, essere esaminati congiuntamente. Essi sono inammissibili. 2.1La ricorrente lamenta, nella sostanza, una non corretta va- lutazione complessiva di tutti gli elementi di prova emergenti dall’istruttoria, da parte della corte territoriale, la quale, a suo avviso, avrebbe omesso di considerare alcuni elementi favore- voli alla sua prospettazione ed avrebbe, al contrario, attribuito valore favorevole alla prospettazione avversa ad altri elementi che, invece, erano neutri o addirittura anch’essi valutabili in proprio favore. 2.2Orbene, in primo luogo, la censur a di violazione dell’art.115 c.p.c. non risulta formulatacon la necessaria specificità, in conformità ai canoni a tal fine individuati dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 16598 del 05/08/2016, Rv. 640829 –01; Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016, Rv. 640192 – 01, 640193 – 01 e 640194 – 01; Sez. U, Sentenza n. 1785 del 24/01/2018, Rv. 647010 – 01, non massimata sul punto; da ultimo: Sez. U, Sentenza n. 20867del 30/09/2020, Rv. 659037 – 02). Ric. n. 18209/2022 –Sez. 3 – A d. 29 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 8 di 9 2.3Va, inoltre , sottolineato che, poiché nella specie vi è stata una doppia decisione conforme nel giudizio di merito, non sa- rebbero ammissibili censure di omesso esame di fatti decisivi e controversi riconducibili all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. e che, d’altra parte, l’omesso esame di elementi istruttori non in- tegra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. U, Sentenzan. 8053 del 07/04/2014 , Rv. 629829 - 01 ) , come certamente avvenuto nella specie. 2.4Fatte tali premesse, si osserva che la corte d’appello, come già chiarito, ha, in realtà, ampiamente edadeguatamente mo- tivato la valutazione complessiva di tutti elementi di prova di- sponibili (ivi inclusi quelli indicati dalla ricorrente nei motivi di ricorso in esame), al fine di accertare la natura della relazione di fatto della Pellegrino con l’immobile oggetto della sua do- manda, escludendo che potesse trattarsi di possesso utile all’usucapione. Anche sotto i profili in esame, dunque, le censure della ricor- rente finiscono per risolversi nella contestazione di accerta- menti di fatto svolti in maniera conforme dai giudici di primo e secondo grado, sostenuti da adeguata motivazione, non appa- rente né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tali non sindacabili nella presente sede, nonché nella richiesta di una nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è consentito nel giudizio di legittimità. 2.5Con particolare riguardo al certificato anagrafico prodotto solo in grado di appello (dal quale emerge la sicura conferma che il figlio della Pellegrino, convivente con la stessa nell’immo- bile controverso, è anche figlio del proprietario di tale immobile, [OSCURATO:PERSONA], come ineffetti già accertato dal tribunale in primo grado, attraverso la valutazione degli indizi disponibili), Ric. n. 18209/2022 –Sez. 3 – A d. 29 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 9 di 9 la corte d’appello ha, poi, espressamente chiarito che le argo- mentazioni a sostegno della decisione finale e, in particolare, la valutazione del complessivo quadro probatorio e degli elementi, anche indiziari, valutabili ai fini di tale decisione, prescindevano ed erano già di per sé sufficienti a sostenerla, anche senza con- siderare tale documento, il quale è stato pertanto ritenuto non decisivo e, sostanzialmente, irrilevante ai fini dell’esito del giu- dizio. 3.Il ricorso è rigettato. Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo gli intimati svolto attività difensiva. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso . Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 200