CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2022
Cassazione n. 44066/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in preambolo, affidando le proprie censure a due motivi con i quali deduce violazione di legge e vizi di motivazione, denunciando l'assenza di prova oltre il ragionevole dubbio della responsabilità dell'imputato, l'acritica adesione da parte dei giudici di merito all'impostazione accusatoria e l'impiego della motivazione per relationem; ritenuto che tutti i motivi di ricorso sono privi della necessaria specificità e meramente reiterativi di censure adeguatamente disattese dal giudice di merito; considerato, in particolare che l'affermazione di responsabilità è stata ancorata a plurimi indizi, minuziosamente indicati a pag. 9 della sentenza oggetto di ricorso e che tale apprezzamento è palesemente esente da criticità in questa sede rilevabili, risultando esso conforme allo standard valutativo della prova indiziaria ripetutamente indicato dalla giurisprudenza di legittimità, racchiuso nella necessità della valutazione globale, e non atomistica, del quadro istruttorio (Sez. 1, n. 1790 del 30/11/2017, dep. 2018, Mangafic, Rv. 272056- 01; Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271228-01; Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, Graziadei, Rv. 266941-01), al fine di accertare se la fisiologica parzialità, e connessa relativa ambiguità, di ciascun indizio, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato «al di là di ogni ragionevole dubbio», e cioè con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana; rilevato che la Corte di merito ha altresì inappuntabilmente motivato in punto di dolo - che è l'elemento discriminante rispetto alla contigua fattispecie di cui all'art. 424, secondo comma, cod. pen. (Sez. 5, n. 1697 del 25/09/2013, dep. 2014, Cavallari, Rv. 258942-01) - e anche al riguardo non sono state sviluppate censure specifiche, mentre il ricorso pedissequamente riproduce argomentazioni già attentamente vagliate e motivatamente disattese dal provvedimento impugnato; considerato che - a fronte di tale adeguata motivazione - la difesa si è limitata a censure assertive e rivalutative, oltre che a ribadire la versione alternativa prospettata dall'imputato che, priva di riscontri obiettivi, riposerà sulla sola parola dell'imputato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 settembre 2022 Il Consigliere es