CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20216/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; qRilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato all'esito di giudizio abbreviato alla pena di due anni, dieci mesi e venti giorni di reclusione ed euro 16.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 81 cpv. cod. pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, articolando tre motivi di ricorso, deduce, con il primo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla configurabilità dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5 del d.P.R. 309 del 1990 con riferimento alla detenzione dell'hashish e della cocaina, con il secondo, violazione di legge e vizio di motivazione alla configurabilità dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5 del d.P.R. 309 del 1990 avendo riguardo alla detenzione della sola cocaina, e, con il terzo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'eccessività del trattamento sanzionatorio ed agli aumenti per la continuazione; Considerato che il primo ed il secondo motivo, da esaminare congiuntamente perché strettamente connessi per le questioni poste, espongono censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, nonché manifestamente infondate posto che la sentenza impugnata ha spiegato, sulla base di elementi precisi e congrui, perché deve escludersi la lieve entità del fatto, anche in relazione alla sola condotta di detenzione di cocaina, considerando ostativi ad una riqualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, le circostanze e le modalità dell'azione - quali, in particolare, l'ingente quantitativo di sostanze stupefacenti, il principio attivo contenuto, il numero delle dosi ricavabile (pari a 9.137,3 dosi medie singole di hashish e a 212,8 dosi medie singole di cocaina), la disponibilità di un box adibito non solo al deposito al confezionamento della droga, ma anche a laboratorio per la preparazione di crack, ed al cui interno erano numerosi strumenti per la suddivisione ed il confezionamento delle sostanze, la tenuta di contabilità con annotazione su un bloc notes relative agli acquirenti, alle somme dovute e allo stupefacente acquistato - siccome sintomatiche di professionalità e non occasionalità della condotta; Considerato che il terzo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità perché costituite da mere critiche in punto di fatto inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle doglianze difensive, in quanto la Corte d'appello ha spiegato in modo puntuale perché la condotta di detenzione e cessione sono autonome, l'una rispetto all'altra, ed ha chiarito perché la pena base è stata determinata in misura superiore al minimo edittale, valorizzando la quantità di sostanza stupefacente detenuta e le modalità organizzative della condotta (in realtà la pena base, comprensiva dell'aumento per la continuazione, è stata fissata in sei anni e sei mesi di reclusione e 36.000,00 euro di multa, quindi di poco superiore al minimo edittale, e poi diminuita di un terzo per le circostanze attenuanti generiche nonché di un ulteriore terzo per il rito); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle4mmende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. P.Q.M