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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 24733/2023

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nte SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano in data 24/3/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Aquino ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; lette conclusioni dell' Avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore della parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. letta le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore di [OSCURATO:PERSONA] che si è riportato ai motivi di ricorso cheidendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Milano in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano del 19/4/2019, con la quale l'imputato era stato assolto dal reato di cui all'art. 642 c.p., impugnata dal P.M. e dalla parte civile, dichiarava, per quel che qui interessa, non doversi procedere nei confronti dell'odierno ricorrente perché, esclusa la recidiva contestata, il reato era estinto per prescrizione. 2.Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato il quale, con il primo motivo, deduce il vizio di violazione di legge processuale e omessa motivazione ( art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.), poiché la Corte d'appello, stante il ribaltamento dell'esito assolutorio di primo grado, in presenza di prova dichiarativa decisiva, non avrebbe proceduto alla rinnovazione istruttoria ex art. 603, co.3 bis, cod. proc. pen.,;con il secondo motivo deduce che la sentenza, comunque, non conterrebbe, stante la natura riformatrice, la motivazione rafforzata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile.

Va precisato che nel caso di specie ci si trova di fronte ad una sentenza di secondo grado che, su appello del P.m. e della parte civile, che avevano impugnato la sentenza assolutoria del primo giudice, ha dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione, senza pronunciarsi sul risarcimento del danno.

Ed invero il giudice di appello, dopo avere svolto la verifica in ordine alla responsabilità dell'imputato agli effetti civili rilevando che il quadro probatorio non portava a concludere per un proscioglimento nel merito, ha dichiarato, quanto a [OSCURATO:PERSONA], la prescrizione del reato di cui all'art. 642 c.p., senza nulla disporre sulle richieste della parte civile.

Ciò premesso ritiene il collegio che le censure prospettate dall'odierno ricorrente siano destituite di fondamento non avendo egli interesse a dolersi della mancata assunzione della prova dichiarativa ritenuta decisiva ovvero dell'insussistenza di una motivazione rafforzata atteso che l'accoglimento delle stesse, non determinerebbe alcun effettivo vantaggio in ordine alla posizione del ricorrente il quale sarebbe, in ogni caso, prosciolto dall'accusa mossa a suo carico per la maturata prescrizione del reato a lui addebitato.

Soccorre, sul punto, il principio di diritto enunciato dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 28954 del 27/04/2017, Rv. 269810 la quale ha affermato che in ipotesi di sentenza predibattimentale d'appello, pronunciata in violazione del contraddittorio, con la quale, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, è stata dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione, la causa estintiva del reato prevale sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza, sempreché non risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato.

E' stato, infatti, osservato in tale occasione che, laddove non vi sia quella evidenza della prova della innocenza che, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., imporrebbe alla stessa Corte di cassazione di adottare la più pertinente formula di assoluzione nel merito, l'eventuale accoglimento del ricorso, fondato sul dato formale del mancato rispetto del contraddittorio, comporterebbe effettivamente da una parte l'annullamento della sentenza impugnata, senza rinvio e con trasmissione degli atti al giudice del gravame per la rinnovazione del giudizio di appello, ma, da altra parte determinerebbe la nuova instaurazione di un giudizio il cui esito - considerata la già accertata assenza della "evidenza" della prova della innocenza del prevenuto (posto che laddove si fosse potuto pervenire immediatamente ad un siffatto approdo decisionale, esso sarebbe già stato raggiunto direttamente in sede di legittimità) - non potrebbe essere diverso, stante il disposto del comma 1 dell'art. 129 cod. proc. pen., da quello già dichiarato, sia pure con provvedimento formalmente viziato, con la irrituale sentenza predibattimentale.

Né, giova precisare, una tale soluzione si presta ad essere eccessivamente penalizzante per la posizione del prevenuto, il quale potrebbe essere esposto a valutazioni "di comodo" operate in sede giurisdizionale in relazione al requisito della "evidenza" della sua innocenza, prevalentemente, se non esclusivamente, fondate su esigenze di speditezza e di economia dei mezzi processuali e tali da escludere detta "evidenza" sulla base di un esame del materiale processuale superficiale e strumentalmente orientato ad escludere ogni approfondita valutazione sulla fondatezza nel merito dell'accusa.

Infatti, laddove l'interessato volesse perseguire con fermezza e coerenza il proprio interesse ad una puntuale valutazione processuale di merito della sua posizione in giudizio, egli ben potrà espressamente dichiarare la sua intenzione di rinunziare, come è sua insindacabile facoltà ai sensi dell'art. 157,comma settimo, cod. pen., alla prescrizione maturata in tal modo impedendo in radice l'attivazione di quel meccanismo che, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., conduce ad un suo immediato proscioglimento e non ad una sua meditata assoluzione nel merito.

Tanto premesso deve quindi concludersi, nel caso di specie, che le doglianze sollevate dal ricorrente sono inammissibili per carenza di interesse.

Si impone pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione di quelle sostenute dalla parte civile, secondo la liquidazione che segue in dispositivo.

Sul punto è bene osservare che sussiste l'interesse della parte civile a partecipare al giudizio di legittimità attivato dall'imputato per ottenere l'annullamento della sentenza dichiarativa della prescrizione, in quanto tale giudizio può incidere sull'an del risarcimento del danno e cioè sulla dimensione offensiva del fatto rilevante ai fini dell'accertamento della responsabilità civile ( Sez.3, n. 15218 del 20/10/2016,Rv. 269486; Sez. 1, n. 574 del 09/07/2019, Rv. 278492).

P.Q.M .

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA] che liquida in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano in data 24/3/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Aquino ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; lette conclusioni dell' Avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore della parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. letta le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore di [OSCURATO:PERSONA] che si è riportato ai motivi di ricorso cheidendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Milano in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano del 19/4/2019, con la quale l'imputato era stato assolto dal reato di cui all'art. 642 c.p., impugnata dal P.M. e dalla parte civile, dichiarava, per quel che qui interessa, non doversi procedere nei confronti dell'odierno ricorrente perché, esclusa la recidiva contestata, il reato era estinto per prescrizione. 2.Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato il quale, con il primo motivo, deduce il vizio di violazione di legge processuale e omessa motivazione ( art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.), poiché la Corte d'appello, stante il ribaltamento dell'esito assolutorio di primo grado, in presenza di prova dichiarativa decisiva, non avrebbe proceduto alla rinnovazione istruttoria ex art. 603, co.3 bis, cod. proc. pen.,;con il secondo motivo deduce che la sentenza, comunque, non conterrebbe, stante la natura riformatrice, la motivazione rafforzata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. Va precisato che nel caso di specie ci si trova di fronte ad una sentenza di secondo grado che, su appello del P.m. e della parte civile, che avevano impugnato la sentenza assolutoria del primo giudice, ha dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione, senza pronunciarsi sul risarcimento del danno. Ed invero il giudice di appello, dopo avere svolto la verifica in ordine alla responsabilità dell'imputato agli effetti civili rilevando che il quadro probatorio non portava a concludere per un proscioglimento nel merito, ha dichiarato, quanto a [OSCURATO:PERSONA], la prescrizione del reato di cui all'art. 642 c.p., senza nulla disporre sulle richieste della parte civile. Ciò premesso ritiene il collegio che le censure prospettate dall'odierno ricorrente siano destituite di fondamento non avendo egli interesse a dolersi della mancata assunzione della prova dichiarativa ritenuta decisiva ovvero dell'insussistenza di una motivazione rafforzata atteso che l'accoglimento delle stesse, non determinerebbe alcun effettivo vantaggio in ordine alla posizione del ricorrente il quale sarebbe, in ogni caso, prosciolto dall'accusa mossa a suo carico per la maturata prescrizione del reato a lui addebitato. Soccorre, sul punto, il principio di diritto enunciato dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 28954 del 27/04/2017, Rv. 269810 la quale ha affermato che in ipotesi di sentenza predibattimentale d'appello, pronunciata in violazione del contraddittorio, con la quale, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, è stata dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione, la causa estintiva del reato prevale sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza, sempreché non risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato. E' stato, infatti, osservato in tale occasione che, laddove non vi sia quella evidenza della prova della innocenza che, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., imporrebbe alla stessa Corte di cassazione di adottare la più pertinente formula di assoluzione nel merito, l'eventuale accoglimento del ricorso, fondato sul dato formale del mancato rispetto del contraddittorio, comporterebbe effettivamente da una parte l'annullamento della sentenza impugnata, senza rinvio e con trasmissione degli atti al giudice del gravame per la rinnovazione del giudizio di appello, ma, da altra parte determinerebbe la nuova instaurazione di un giudizio il cui esito - considerata la già accertata assenza della "evidenza" della prova della innocenza del prevenuto (posto che laddove si fosse potuto pervenire immediatamente ad un siffatto approdo decisionale, esso sarebbe già stato raggiunto direttamente in sede di legittimità) - non potrebbe essere diverso, stante il disposto del comma 1 dell'art. 129 cod. proc. pen., da quello già dichiarato, sia pure con provvedimento formalmente viziato, con la irrituale sentenza predibattimentale. Né, giova precisare, una tale soluzione si presta ad essere eccessivamente penalizzante per la posizione del prevenuto, il quale potrebbe essere esposto a valutazioni "di comodo" operate in sede giurisdizionale in relazione al requisito della "evidenza" della sua innocenza, prevalentemente, se non esclusivamente, fondate su esigenze di speditezza e di economia dei mezzi processuali e tali da escludere detta "evidenza" sulla base di un esame del materiale processuale superficiale e strumentalmente orientato ad escludere ogni approfondita valutazione sulla fondatezza nel merito dell'accusa. Infatti, laddove l'interessato volesse perseguire con fermezza e coerenza il proprio interesse ad una puntuale valutazione processuale di merito della sua posizione in giudizio, egli ben potrà espressamente dichiarare la sua intenzione di rinunziare, come è sua insindacabile facoltà ai sensi dell'art. 157,comma settimo, cod. pen., alla prescrizione maturata in tal modo impedendo in radice l'attivazione di quel meccanismo che, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., conduce ad un suo immediato proscioglimento e non ad una sua meditata assoluzione nel merito. Tanto premesso deve quindi concludersi, nel caso di specie, che le doglianze sollevate dal ricorrente sono inammissibili per carenza di interesse. Si impone pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione di quelle sostenute dalla parte civile, secondo la liquidazione che segue in dispositivo. Sul punto è bene osservare che sussiste l'interesse della parte civile a partecipare al giudizio di legittimità attivato dall'imputato per ottenere l'annullamento della sentenza dichiarativa della prescrizione, in quanto tale giudizio può incidere sull'an del risarcimento del danno e cioè sulla dimensione offensiva del fatto rilevante ai fini dell'accertamento della responsabilità civile ( Sez.3, n. 15218 del 20/10/2016,Rv. 269486; Sez. 1, n. 574 del 09/07/2019, Rv. 278492). P.Q.M . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA] che liquida in
Sentenza Cassazione n. 24733/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris