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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 maggio 2023

Cassazione n. 28626/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna di conferma della condanna del Tribunale di Bologna in ordine al reato di cui all'art. 187, comma 1 e 1 quater, d.lgs 30 aprile 1992 n. 285, commesso in Bologna 1'8 luglio 2017.

Rilevato che il motivo del ricorso, volto a contestare la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta utilizzabilità dell'accertamento effettuato al laboratorio di tossicologia del campione biologico senza le garanzie di cui all'art. 360 cod. proc. pen., è inammissibile in quanto reiterativo di doglianza già disattesa dalla Corte con argomenti aderenti alla consolidata giurisprudenza di legittimità: l'accertamento della presenza nei liquidi biologici di sostanze stupefacenti rientra nell'attività di polizia giudiziaria urgenti e indifferibili disciplinate dall'art. 354 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 7967 del 06/12/2013 , dep.2014.

Zanutto, Rv. 258614).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA] ensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna di conferma della condanna del Tribunale di Bologna in ordine al reato di cui all'art. 187, comma 1 e 1 quater, d.lgs 30 aprile 1992 n. 285, commesso in Bologna 1'8 luglio 2017. Rilevato che il motivo del ricorso, volto a contestare la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta utilizzabilità dell'accertamento effettuato al laboratorio di tossicologia del campione biologico senza le garanzie di cui all'art. 360 cod. proc. pen., è inammissibile in quanto reiterativo di doglianza già disattesa dalla Corte con argomenti aderenti alla consolidata giurisprudenza di legittimità: l'accertamento della presenza nei liquidi biologici di sostanze stupefacenti rientra nell'attività di polizia giudiziaria urgenti e indifferibili disciplinate dall'art. 354 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 7967 del 06/12/2013 , dep.2014. Zanutto, Rv. 258614). Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA] ensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 28626/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris