CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 marzo 2022
Cassazione n. 40074/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG conclude chiedendo l'annullamento con rinvio relativamente alla mancanza di gravità indiziaria. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 13 dicembre 2022 il Tribunale dì Catanzaro - costituito ai sensi dell'art. 310 cod.proc.pen. - ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 8 marzo 2022. 1.1 [OSCURATO:PERSONA] si trova ristretto in carcere in forza di titolo cautelare eseguito nel dicembre del 2019 e relativo alla contestazione di partecipazione ad una associazione di stampo mafioso. Ha rivolto istanza al giudice del dibattimento di revoca o sostituzione della misura cautelare in ragione dell'andamento dell'istruttoria, del decorso del tempo e del ritenuto 'smantellamento' della organizzazione criminale. 1.2 Il Tribunale investito dell'appello avverso il diniego dell'originaria istanza afferma, in sintesi, che : a) a fronte della ritenuta gravità indiziaria per il delitto di partecipazione alla associazione di stampo mafioso, opera la doppia presunzione legale in tema di sussistenza delle esigenze cautelari (questa relativa) e in tema di adeguatezza della custodia in carcere (questa assoluta) ; b) il tempo decorso in fase di esecuzione della misura non determina sostanziali variazioni, dovendosi ritenere applicabili le citate presunzioni non soltanto in fase genetica; c) non vi è possibilità di concreta rivalutazione del quadro indiziario, posto che l'istruttoria dibattimentale è ancora in corso di svolgimento e le acquisizioni probatorie sono solo parziali. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è affidato ad un unico motivo con cui si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 2.1 Secondo la difesa l'escussione dibattimentale dei testi di polizia giudiziaria (sulle attività svolta in favore dello zio [OSCURATO:PERSONA]) avrebbero fortemente ridimensionato il ruolo del Mancuso rispetto ai contenuti originari del titolo cautelare.Da ciò la considerazione per cui, unitamente al profilo del tempo decorso, il Tribunale avrebbe quantomeno dovuto apprezzare la sopravvenuta insussistenza di esigenze cautelari. In simile contesto le due decisioni di merito finiscono con l'essere generiche e fondate solo sul richiamo alle presunzioni legali. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. 3.1 Va premesso che se da un lato il giudice del dibattimento può - di certo - rivalutare i presupposti applicativi della misura cautelare in atto - ai sensi dell'art. 299 cod.proc. pen. - dall'altro può farlo solo lì dove l'istruttoria dibattimentale, sulla specifica posizione individuale, sia da ritenersi completata e non sulla base di una cognizione parziale. In ciò è da ritenersi corretta l'affermazione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] (ripresa nel provvedimento impugnato) circa la necessaria acquisizione, a fini di rivalutazione dei gravi indizi di colpevolezza - e secondo le cadenze della istruttoria dibattimentale - di tutte le fonti citate e utilizzate nella decisione cautelare, pena l'emissione di una decisione basata su un apprezzamento incompleto del quadro probatorio. Sul punto il ricorso risulta, invero, generico, posto che si afferma in modo assertivo che l'escussione di due testi di polizia giudiziaria rende completa l'attività istruttoria a carico ma non fornisce dimostrazione alcuna dell'assunto. 3.2 Ciò posto, non essendo intaccato il profilo di gravità indiziaria già posto a carico del Mancuso, è altrettanto ineccepibile - in rapporto al titolo del reato - il riferimento contenuto nella decisione impugnata alla doppia presunzione legale, sia in tema di ricorrenza delle esigenze cautelari che in tema di adeguatezza della misura. La intraneità associativa del Mancuso, in altre parole, determina il perdurante pericolo di reiterazione della condotta illecita, non superabile con il mero decorso del tempo in esecuzione della misura. 3.3 Del tutto erronea, inoltre, è la prospettiva, pure coltivata dal ricorrente, di una sostituzione della misura carceraria con altra meno afflittiva, dato il carattere assoluto della presunzione di adeguatezza, immanente all'intero procedimento (tra le molte v. Sez. I n. 3776 del 28.10.2015, dep.2016, rv 266066), sicchè solo in presenza di una valutazione di sopravvenuta carenza di esigenze cautelari può essere rimosso - in quanto tale - il vincolo de libertate. Alla dichiarazione dì inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94 comma iter disp.att. cod.proc.pen. Così deciso in data