Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2017/2022
ECLI:EU:T:2022:773
Testo integrale del provvedimento
62021TJ0747_INF
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 7 dicembre 2022 – Borussia VfL 1900 Mönchengladbach/EUIPO – Neng (Fohlenelf)
(causa T‑747/21) (
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)
«Marchio dell’Unione europea – Procedimento di decadenza – Marchio dell’Unione europea denominativo Fohlenelf – Uso effettivo del marchio – Articolo 58, paragrafo 1, lettera a), articolo 94, paragrafo 1, e articolo 97, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2017/1001»
1.
Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Persone legittimate a proporre ricorso e a essere parti del procedimento – Persone interessate da una decisione che non accoglie le loro richieste – Decisione che riconosce l’uso effettivo del marchio contestato per una parte di prodotti – Domanda di annullamento di tale decisione per questi prodotti – Carenza di interesse ad agire – Irricevibilità
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 72, § 4)
(v. punti 13‑15)
2.
Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di decadenza – Insussistenza di un uso effettivo del marchio – Prova dell’uso – Uso effettivo – Nozione – Criteri di valutazione
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, artt. 58, § 1, a), e 97, § 1, f); regolamento della Commissione 2018/625, artt. 10, §§ 3 e 4, e 19, § 1]
(v. punti 30‑34, 41)
3.
Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di decadenza – Insussistenza di un uso effettivo del marchio – Marchio denominativo Fohlenelf
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 58, § 1, a)]
(v. punti 39, 40, 45, 51, 53, 55, 58, 62, 63)
4.
Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di decadenza – Insussistenza di un uso effettivo del marchio – Uso del marchio in una forma che si differenzia per taluni elementi che non ne alterano il carattere distintivo – Oggetto e ambito di applicazione dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, artt. 18, § 1, comma 2, a), e 58, § 1, a)]
(v. punti 79, 80)
5.
Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di decadenza – Insussistenza di un uso effettivo del marchio – Prova dell’uso – Uso parziale – Rilevanza – Nozione di parte dei prodotti o dei servizi oggetto della registrazione
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, artt. 18, § 1, e 58, § 1, a), e 2]
(v. punti 36, 98, 99)
Dispositivo
1)
La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 28 settembre 2021 (procedimento R 2126/2020‑4) è annullata nella parte in cui la prova di un uso effettivo del marchio dell’Unione europea denominativo Fohlenelf è stata respinta per quanto riguarda i «saponi», della classe 3, le «pellicole adesive di carta o plastica, etichette adesive», della classe 16, gli «articoli in porcellana e maiolica», della classe 21, così come per quanto concerne le «borracce», nella misura in cui si tratta di una sottocategoria di prodotti all’interno dei «recipienti per il governo della casa e la cucina», anch’essi rientranti nella classe 21, i «teli da bagno in tessuto», della classe 24, ed i «giochi, giocattoli», della classe 28.
2)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
3)
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
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GU C 37 del 24.1.2022
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