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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 maggio 2023

Cassazione n. 25968/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21325/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] (CNPADC), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat a e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente- avverso la sentenzan. 111/2017 d ella CORTE D'APPELLO SALERNOdepositata il09/03/2017, R.G.N. 298/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/05/2023dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di Appello di Salerno, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato l’opposizione a cartella portante il credito della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( di seguito Cassa), per il pagamento di somme , fra l’altro, per quanto in questa sede rileva, a titolo di contributo minimo soggettivo;

2. l’opposizione si fondava sull’insussistenza di redditi prodotti in riferimento all’anno della pretesa contributiva e, dunque, sulla pretesa infondatezza del credito azionato, mentre la Corte di merito riteneva detta contribuzione minima dovuta a prescindere dal livello di volume di affari e, dunque, dalla continuità della professione;

3. avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso affidato a due motivi, al quale ha opposto difese, con controricorso, la CNPADC;

4. le parti hanno depositato memorie;

5. il Collegio ha autorizzato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; [OSCURATO:PERSONA]

6. con il primo motivo l a ricorrente si duole di violazione dell'art. 342 cod.proc.civ.e lamenta un’omessa pronuncia sull’eccezione di nullità del gravame, per difetto di specificità, in ragione dell’asserita mera riproposizione della medesima tesi giuridica prospettata in primo grado dalla Cassa, senza alcuna specifica critica alla decisione resa dal giudice di primo grado sull’opposizione, eccezione che la Corte di merito avrebbe disatteso senza motivare le ragioni del suo mancato accoglimento;

7. il motivo è da rigettare alla stregua della costante giurisprudenza di legittimitàper cui ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione;

8. conseguentemente, è da rigetta re il motivo di ricorso denunciante l'omessa pronuncia sulla dedotta inammissibilità dei motivi d'appello, per difetto di specificità degli stessi, laddove la Corte di merito, come nella specie, abbia deciso il gravame e adottato decisione di merito implicante una statuizione implicita di rigetto della dedotta inammissibilità del gravame (v. fra tantissime, Cass. n. 2151 del 2021 ed ivi ulteriori precedenti);

9. del pari infondato è il secondo motivo - con il quale la ricorrente chiede di sottoporre a vaglio critico la ritenuta fondatezza della pretesa creditoria nonostante l’assenza di continuità e di produzione di reddito - alla stregua dei principi, pur consolidati, della contribuzione minima dovuta a prescindere dalla continuità e dalla produzione del reddito (fra le altre, Cass. non.4568 e 28188 del 2021 alle quali si rinvia); 10.in conclusione, il ricorso è da rigettare e le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro200,00 per esborsi, euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento.

Ai sensi dell’art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21325/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] (CNPADC), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat a e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente- avverso la sentenzan. 111/2017 d ella CORTE D'APPELLO SALERNOdepositata il09/03/2017, R.G.N. 298/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/05/2023dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di Appello di Salerno, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato l’opposizione a cartella portante il credito della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( di seguito Cassa), per il pagamento di somme , fra l’altro, per quanto in questa sede rileva, a titolo di contributo minimo soggettivo; 2. l’opposizione si fondava sull’insussistenza di redditi prodotti in riferimento all’anno della pretesa contributiva e, dunque, sulla pretesa infondatezza del credito azionato, mentre la Corte di merito riteneva detta contribuzione minima dovuta a prescindere dal livello di volume di affari e, dunque, dalla continuità della professione; 3. avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso affidato a due motivi, al quale ha opposto difese, con controricorso, la CNPADC; 4. le parti hanno depositato memorie; 5. il Collegio ha autorizzato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; [OSCURATO:PERSONA] 6. con il primo motivo l a ricorrente si duole di violazione dell'art. 342 cod.proc.civ.e lamenta un’omessa pronuncia sull’eccezione di nullità del gravame, per difetto di specificità, in ragione dell’asserita mera riproposizione della medesima tesi giuridica prospettata in primo grado dalla Cassa, senza alcuna specifica critica alla decisione resa dal giudice di primo grado sull’opposizione, eccezione che la Corte di merito avrebbe disatteso senza motivare le ragioni del suo mancato accoglimento; 7. il motivo è da rigettare alla stregua della costante giurisprudenza di legittimitàper cui ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione; 8. conseguentemente, è da rigetta re il motivo di ricorso denunciante l'omessa pronuncia sulla dedotta inammissibilità dei motivi d'appello, per difetto di specificità degli stessi, laddove la Corte di merito, come nella specie, abbia deciso il gravame e adottato decisione di merito implicante una statuizione implicita di rigetto della dedotta inammissibilità del gravame (v. fra tantissime, Cass. n. 2151 del 2021 ed ivi ulteriori precedenti); 9. del pari infondato è il secondo motivo - con il quale la ricorrente chiede di sottoporre a vaglio critico la ritenuta fondatezza della pretesa creditoria nonostante l’assenza di continuità e di produzione di reddito - alla stregua dei principi, pur consolidati, della contribuzione minima dovuta a prescindere dalla continuità e dalla produzione del reddito (fra le altre, Cass. non.4568 e 28188 del 2021 alle quali si rinvia); 10.in conclusione, il ricorso è da rigettare e le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro200,00 per esborsi, euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi dell’art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovu
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