CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 maggio 2026
Cassazione n. 16701/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ghina– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE- intimata –per la cassazione della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia n. 722/01/2021 depositata in data 25/01/2021non notificata;Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 1Numero registro generale 7861/2021Numero sezionale 4459/2026Numero di raccolta generale 16701/2026Data pubblicazione 28/05/2026udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] riceveva l’avviso di accertamento n.TY301B500887, relativo a IRPEF, IVA e IRAP per l’anno 2009, con ilquale l’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] di Palermo avevacontestato l’omessa presentazione della dichiarazione e accertato unreddito non dichiarato, il contribuente proponeva ricorso deducendoprofili di illegittimità dell’atto e il mancato riconoscimento dei costieffettivamente sostenuti.L’Amministrazione finanziaria si costituiva in giudizio chiedendo ilrigetto del ricorso.Il giudizio di primo grado si concludeva con l’accoglimento parzialedel ricorso.Avverso tale decisione l’Agenzia delle Entrate proponeva appello,contestando, tra l’altro, il riconoscimento dei costi in presenza didichiarazione omessa, la mancata considerazione di ulteriori riprese atassazione e la detrazione dell’IVA nonostante l’assenza delleliquidazioni periodiche. Il contribuente si costituiva resistendo algravame e depositava memorie illustrative, producendo anchedocumentazione di natura penale e ulteriori atti impositivi relativi adannualità diverse.[OSCURATO:PERSONA] rilevava preliminarmente l’inammissibilità dellariproposizione di eccezioni già respinte in primo grado e non oggetto diappello incidentale. Nel merito, riteneva infondate le doglianzedell’Amministrazione in ordine alla ricostruzione del reddito d’impresa,osservando che, anche in caso di dichiarazione omessa, dovevanoessere considerati i costi emergenti dagli atti e dalla documentazioneCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2Numero registro generale 7861/2021Numero sezionale 4459/2026Numero di raccolta generale 16701/2026Data pubblicazione 28/05/2026prodotta, purché acquisiti prima della determinazione dell’imponibile.Diversamente, reputava fondato il motivo relativo all’IVA, rilevando che,in assenza delle liquidazioni periodiche, l’imposta non poteva esserericonosciuta in detrazione, a prescindere dall’esistenza di altradocumentazione contabile.In accoglimento parziale dell’appello, la Commissione riformava lasentenza impugnata limitatamente all’IVA, che veniva confermata nellamisura originariamente accertata, e confermava la decisione nel resto,disponendo la compensazione integrale delle spese di giudizio.Ricorre a questa Corte il contribuente con atto affidato a tre motividi ricorso che illustra con memoria.L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.Ragioni della decisionePreliminarmente, rileva la Corte che è in atti la sentenza penale diassoluzione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 51/2918 depositata indata 15 ottobre 2018 resa nei confronti del contribuente con la formuladella insussistenza del fatto; peraltro, essa – diversamente da quantosostenuto anche in memoria - non può rilevare ex art. 21 bis d. Lgs. n.74 del 2000, in quanto sprovvista di attestazione di irrevocabilità.Tornando all’esame delle censure, che risultano scrutinabili, va oraesaminato per primo, in quanto logicamente e giuridicamentepreliminare, il terzo motivo di doglianza; esso lamenta la nullità dellasentenza per motivazione apparente e manifestamente contraddittoria,in violazione dell’art. 36 del d. Lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 132 c.p.c.e dell’art. 111 Cost. Il ricorrente evidenzia l’inconciliabilità delleaffermazioni contenute nella decisione impugnata, nella parte in cui, daun lato, sono riconosciuti in deduzione i costi relativi alle operazionidocumentate e, dall’altro, è negata la detrazione dell’IVA afferente alleCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3Numero registro generale 7861/2021Numero sezionale 4459/2026Numero di raccolta generale 16701/2026Data pubblicazione 28/05/2026medesime fatture e al medesimo periodo d’imposta, senza un coerenteesame del quadro fattuale e normativo di riferimento.Il motivo non ha fondamento.Ed infatti, è ormai principio acquisito che la motivazione apparentesi riduce a profili che scendono al di sotto del minimo costituzionale, cosìcome è principio acquisito che la sentenza d’appello possa riferirsi allapronuncia di primo grado. Deve premettersi che è ormai principioconsolidato nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione secondola quale (Cass. n. 9105/2017) ricorre il vizio di omessa o apparentemotivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi diindicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero liindichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo,in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità delsuo ragionamento. In tali casi la sentenza resta sprovvista in concretodel c.d. "minimo costituzionale" di cui alla nota pronuncia delle SezioniUnite di questa Corte (Cass. S.U. n. 8053/2014, seguita - tra molte - daCass. n. 5209/2018). In termini (in argomento Cass. n. 161/2009) lasentenza è nulla ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., overisulti del tutto priva dell'esposizione dei motivi sui quali la decisione sifonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi inargomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (cfr. Cass V, n.24313/2018), il che non avviene nella fattispecie avendo la pronuncia diappello reso manifeste le ragioni che l’hanno condotta a decisione.Tornando all’esame dei motivi secondo l’ordine di proposizione,rileva la Corte che il primo motivo denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 19 e 55 del d.P.R. n. 633 del 1972, nonchédell’art. 52, comma 5, dello stesso decreto, per avere la Commissionetributaria regionale negato la detraibilità dell’IVA sugli acquisti sulpresupposto della mancata presentazione delle liquidazioni periodiche edella dichiarazione annuale, nonostante l’effettività delle operazioni eCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4Numero registro generale 7861/2021Numero sezionale 4459/2026Numero di raccolta generale 16701/2026Data pubblicazione 28/05/2026l’assolvimento dell’imposta risultino dalla documentazione contabileacquisita in sede di verifica. Il ricorrente sostiene che il giudice di meritoha dato rilievo a violazioni meramente formali, in contrasto con ilprincipio di neutralità dell’IVA e con il consolidato orientamento unionalee di legittimità che riconosce il diritto alla detrazione in presenza deirequisiti sostanziali.Il motivo – incentrato sui profili iva, risultando definiti e nonoggetto di censura in questa sede i profili in tema di imposizionereddituale - è fondato.[OSCURATO:PERSONA] rammenta che il diritto alla detrazione costituisce parteintegrante del meccanismo dell’IVA e, in linea di principio, non puòessere limitato, per costante interpretazione della Corte di Giustizia UE(CGUE in causa C-81/17, [OSCURATO:PERSONA], punto 33 e giurisprudenza citata;CGUE sentenza in causa C-648/16, [OSCURATO:PERSONA]). Inoltre,per giurisprudenza costante di questa Corte in tema di IVA (tra lepronunce recenti si veda Cass. n. 6241/2025, conforme a Cass. n.19938/2018), il diritto alla detrazione deve essere riconosciuto anchenel caso di violazione di requisiti formali di cui agli artt. 18 e 22 delladirettiva n. 77/388/CEE (cd. Sesta direttiva), quali la mancata redazionedelle dichiarazioni periodiche o di quella annuale, ovvero l'omessatenuta del registro IVA acquisti. Ciò purché il contribuente dimostri,mediante fatture o altra idonea documentazione contabile, il rispetto deirequisiti sostanziali di cui all'art. 17 della citata direttiva, purché dettodiritto venga esercitato entro il termine previsto perla presentazionedella dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello nel qualeè sorto ai sensi dell'art. 8, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998. Non v’èpoi dubbio che il riferimento sia alla dichiarazione IVA annuale e non alledichiarazioni periodiche. Le Sezioni unite (v. Cass. n. 17757/2016)hanno stabilito al proposito che «nel complesso normativo e nelformante giurisprudenziale dell'UE emerge (..) che il fatto costitutivo delCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5Numero registro generale 7861/2021Numero sezionale 4459/2026Numero di raccolta generale 16701/2026Data pubblicazione 28/05/2026rapporto tributario col fisco nazionale è ravvisato dalla effettività e liceitàdell'operazione, mentre obblighi di registrazione, dichiarazione econsimili hanno una diversa funzione meramente illustrativa eriepilogativa dei dati contabili, finalizzata ad agevolare i controllidell'Amministrazione finanziaria per l'esatta riscossione. L'esercizio deldiritto di detrazione dell'eccedenza IVA, che deve essere tutelato inmodo sostanziale ed effettivo, va dunque riconosciuto a fronte di unareale operazione sottostante, la cui prova certa può essere acquisita daidati risultanti dalle fatture o da altro documento equivalente, come, adesempio, la documentazione contabile, essendo, invece, a tal fine pocorilevante l'osservanza degli obblighi dichiarativi». La citata sentenza ha,quindi, ricostruito la disciplina essenziale del sistema italiano diriscossione IVA e ha affermato: «si consideri che per la Corte di giustizia(sent. Idexx) "i requisiti sostanziali del diritto a detrazione sono quelliche stabiliscono il fondamento stesso e l'estensione di tale diritto, qualiprevisti all'art. 17 della sesta direttiva" (punto 41). Invece "i requisitiformali del diritto a detrazione disciplinano le modalità e il controllodell'esercizio del diritto medesimo nonché il corretto funzionamento delsistema dell'IVA, quali gli obblighi di contabilità, di fatturazione e didichiarazione. Tali requisiti sono contenuti negli arti. 18 e 22 della sestadirettiva" (punto 42). Riguardo agli acquisti "i requisiti sostanzialiesigono, come emerge dall'art. 17, paragrafo 2 [...] della sesta direttiva,che tali acquisti siano stati effettuati da un soggetto passivo, chequest'ultimo sia parimenti debitore dell'IVA attinente a tali acquisti e chei beni di cui trattasi siano utilizzati ai fini di proprie operazioni imponibili"(punto 43). Dunque, può bastare che, in sede di contraddittorio e/o dicontenzioso sulla cartella, il contribuente omissivo documenti lasussistenza dei requisiti sostanziali del diritto a detrazione di cui all'art.17 della sesta direttiva». Del resto, l’art. 8 del d.P.R. 322 del 1988 il cuicomma 3 stabilisce che le detrazioni sono esercitate entro il termineCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6Numero registro generale 7861/2021Numero sezionale 4459/2026Numero di raccolta generale 16701/2026Data pubblicazione 28/05/2026stabilito dall’art. 19, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972, è rubricatoproprio “Dichiarazione annuale in materia di imposta sul valore aggiuntoe di versamenti unitari da parte di determinati contribuenti” e ciò è unaprecisa indicazione ai fini interpretativi in parola. Inoltre, si èsottolineato da parte di questa Corte che (Cass. n. 31406/2025) la CGUEabbia reiteratamente stabilito che «un termine di decadenza di due anni,quale quello previsto all’articolo 19, primo comma, del decreto n. 633,in esame nel procedimento principale, non può, di per sé stesso, renderein pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto adetrazione, posto che l’articolo 167 e l’articolo 179, primo comma, delladirettiva IVA (contenuto nel capo IV del titolo X della direttiva ivarichiamato dalla CGUE con la sentenza [OSCURATO:PERSONA], sopra citata:n.d.r.) consentono agli Stati membri di esigere che il soggetto passivoeserciti il proprio diritto a detrazione nello stesso periodo in cui talediritto è sorto» (v. CGUE, in causa C-332/15, Astone, punto 38). QuestaCorte ha anche poi da ultimo ulteriormente precisato (Cass. n.9191/2025) come il credito IVA non può restare sospeso ed esserecompensato ad libitum del contribuente, perché tale esercizio del dirittosegue delle scansioni temporali e degli adempimenti ben precisi regolatidalla legge.Nella fattispecie, emerge dalla pronuncia impugnata chel’accertamento richiesto dalla Corte non sia stato in ultima analisi quicompiuto secondo i ridetti principi, avendo il giudice dell’appello fattoriferimento unicamente e genericamente alle dichiarazioni periodicheIVA, con conseguente falsa applicazione delle richiamate disposizioni dilegge.Ne deriva la fondatezza della doglianza.Il secondo motivo si duole della nullità della sentenza per vizio diultrapetizione e mutamento della causa petendi, in violazione dell’art.112 c.p.c., dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000, dell’art. 56 del d.P.R.Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7Numero registro generale 7861/2021Numero sezionale 4459/2026Numero di raccolta generale 16701/2026Data pubblicazione 28/05/2026n. 633 del 1972, dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 e del divieto diius novorum in appello. Il ricorrente deduce che la Commissioneregionale abbia fondato il rigetto della detrazione IVA su presuppostidiversi e nuovi rispetto a quelli indicati nell’avviso di accertamento,valorizzando per la prima volta in sede di gravame la mancata provadelle liquidazioni periodiche, così pronunciando su ragioni non dedottedall’Amministrazione finanziaria e alterando i termini della controversia.Alla luce della decisione in ordine al motivo precedentementeesaminato, il detto secondo motivo è assorbito in quanto divenuto privodi rilevanza.In conclusione, rigettato il terzo motivo, accolto il primo eassorbito il secondo motivo, la sentenza impugnata va cassata con rinvioal giudice di appello che rivedrà i fatti di causa alla luce dei superioriprincipi di diritto e provvederà anche alla liquidazione delle spese di litedel presente giudizio di Legittimità P.Q.Maccoglie il primo motivo; dichiara assorbito il secondo; rigetta ilterzo motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione allaquale demanda di provvedere anche in ordine alle spese processuali delpresente giudizio di Legittimità.Così deciso in Roma, il 26 maggio 2026.La PresidenteTania HmeljakCons. 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