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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 maggio 2026

Cassazione n. 13841/2026

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sentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] d'Aulisio-controricorrente-avverso la sentenza della Comm.trib.reg. del Lazio n. 1250/2019depositata il 05/03/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 15549/2020Numero sezionale 3607/2026Numero di raccolta generale 13841/2026Data pubblicazione 12/05/2026La controversia trae origine da un avviso di rettifica IVA relativo all’annod’imposta 1997 (n. 800226/2002), emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] FilippoMaria a seguito di verifica della Guardia di finanza, con la quale venivanocontestate, da un lato, l’omessa registrazione di corrispettivi (conrecupero a tassazione di imponibile e imposta) e, dall’altro, l’indebitadetrazione dell’IVA afferente a fatture ritenute non inerenti.Secondo l’Amministrazione finanziaria, dagli elementi raccolti in verificaemergeva che il contribuente, pur qualificandosi come agente/mediatoreimmobiliare, svolgeva in concreto un’attività riconducibileall’“affittacamere”, in quanto non si limitava a mettere in contattodomanda e offerta ma gestiva gli appartamenti e forniva servizi ulteriori(tra i quali pulizia, cambio biancheria e attività analoghe), concorrispettivo costituito dalla differenza tra quanto pattuito con i proprietarie quanto corrisposto dai turisti; a sostegno della ricostruzione venivanorichiamate, tra l’altro, fatture di acquisto per biancheria e servizi, ricevuterecanti diciture di “affitto”, nonché movimentazioni di conto corrente.

Ilcontribuente impugnava l’atto dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Latina, deducendo di avere svolto esclusivamente attività dimediazione, senza disponibilità degli immobili, e allegandodocumentazione asseritamente dimostrativa dell’incasso per conto deiproprietari e della successiva rimessione delle somme; l’Ufficio resisteva.Con sentenza n. 286/04/05, la CTP respingeva il ricorso.

Proposto appellodal contribuente, la CTR del Lazio accoglieva il gravame con sentenza n.762/40/07.Su ricorso dell’Agenzia delle entrate, la Corte di cassazione cassava conrinvio (ord. n. 30402/2011).All’esito della mancata tempestiva riassunzione, la CTR dichiarava estintoil giudizio con sentenza n. 3025/40/2014; tale decisione veniva impugnatae la Corte di cassazione (ord. n. 18055/2017), riuniti il ricorso percassazione e il ricorso per revocazione proposto dal contribuente avversoNumero registro generale 15549/2020Numero sezionale 3607/2026Numero di raccolta generale 13841/2026Data pubblicazione 12/05/2026la precedente ordinanza, dichiarava inammissibile la revocazione eaccoglieva il ricorso per cassazione avverso la declaratoria di estinzioneper omessa pronuncia sull’istanza di rimessione in termini, affermando laricorrenza dei relativi presupposti in ragione della mancata conoscenza delgiudizio di legittimità per nullità della notificazione del ricorso.Riassunto il giudizio, la Commissione tributaria regionale del Lazio, consentenza n. 250/19, depositata il 5 marzo 2019, accoglieva il ricorso inriassunzione, riformando la decisione di primo grado.

In motivazione, laCTR affermava, in sintesi, che il contribuente rimetteva ai proprietarilegittimi le somme riscosse “per loro conto” e che allo stesso andavariconosciuta l’attività di intermediazione immobiliare, con esclusionedell’ipotesi di omessi ricavi; aggiungeva che i servizi eseguiti venivanosvolti nell’interesse dei proprietari e da questi rimborsati direttamente eche il ricorrente favoriva l’incontro tra domanda e offerta per l’affittostagionale, svolgendo servizi di accoglienza (consegna chiavi,accompagnamento, riscossione per conto dei proprietari), con l’ulterioreaffermazione secondo cui “non può conseguire una vera e propriadetrazione di costi”.Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delleentrate, affidandolo a due motivi; [OSCURATO:PERSONA] ha resistito concontroricorso, poi illustrato con memoria.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate censura, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivooggetto di discussione tra le parti, assumendo che la Commissionetributaria regionale abbia trascurato plurime circostanze risultantidall’attività di verifica (in particolare, gli elementi valorizzati nel processoverbale di constatazione in ordine alla concreta riconducibilità dell’attivitàsvolta dal contribuente alla sublocazione con prestazioniNumero registro generale 15549/2020Numero sezionale 3607/2026Numero di raccolta generale 13841/2026Data pubblicazione 12/05/2026accessorie/affittacamere, alle spese sostenute e non riaddebitate, alcontenuto delle ricevute e alle movimentazioni bancarie), traendoneapoditticamente la conclusione della natura meramente intermediatoriadell’attività e del riversamento delle somme ai proprietari.Il primo motivo è infondato.La sentenza impugnata, pur nella sua sinteticità, espone una ricostruzionedel fatto storico idonea a rendere percepibile la ratio decidendi: la CTR haaccertato che le somme incassate dal contribuente erano riscosse perconto dei proprietari degli immobili e a questi successivamente rimesse,qualificando conseguentemente l’attività svolta come intermediazione (enon come gestione diretta dell’alloggio o sublocazione), con esclusione diomessi ricavi in capo allo [OSCURATO:PERSONA].

In tal modo il giudice di merito non haomesso l’esame di un fatto storico decisivo, ma ha operato unavalutazione del materiale istruttorio e una qualificazione dell’attività, che sisottraggono al sindacato di legittimità nei ristretti limiti dell’art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c., non potendo il ricorso essere utilizzato persollecitare una rivisitazione del merito o una diversa ponderazione deglielementi valorizzati in verifica.Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate censura, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza permotivazione apparente (in violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs.n. 546 del 1992 e dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.), in relazione alcapo concernente l’indebita detrazione dell’IVA afferente a fatture ritenutenon inerenti.Il secondo motivo è fondato.È, infatti, nulla la sentenza che, dietro la parvenza di una giustificazionedella decisione assunta, contenga una motivazione che non consente dicomprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l’iter logicoseguito per pervenire al risultato enunciato, non assolvendo in tal modoalla finalità di esternare un ragionamento che, partendo da determinateNumero registro generale 15549/2020Numero sezionale 3607/2026Numero di raccolta generale 13841/2026Data pubblicazione 12/05/2026premesse, pervenga con un procedimento enunciativo logico econsequenziale a spiegare la res decidendi (Cass., Sez.

U., n.22232/2016).

Come questa Corte ha più volte precisato, la motivazione èsolo apparente – con conseguente nullità della sentenza per error inprocedendo – quando, benché graficamente esistente, non renda tuttaviapercepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioniobiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dalgiudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosilasciare all’interprete il compito di integrarla con congetture (Cass., Sez.U., n. 22232/2016; Cass. n. 14927/2017; Cass. n. 13977/2019; Cass. n.29124/2021).

In particolare, si è in presenza di una tipica fattispecie dimotivazione apparente allorquando la motivazione, pur materialmenteesistente, risulti costruita in modo tale da rendere impossibile ognicontrollo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, senzacomma 6, Cost. (Cass. n. 13248/2020; Cass. n. 8400/2021; Cass. n.9288/2021; Cass. n. 9627/2021).Nel corpo della motivazione la CTR, dopo avere affermato che “[OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di Affittacamere, rimetteva le somme riscosseper loro conto ai proprietari legittimi degli immobili locati ed allo stesso variconosciuta l’attività di intermediazione mobiliare” e che il ricorrenteretrocedeva le somme “non quale conduttore dell’immobile, ma nellaveste di semplice intermediario immobiliare”, aggiunge che egli svolgeva“servizi di accoglienza come peraltro consegna chiavi, accompagnamentodei vacanzieri e riscossione per conto di proprietari, per cui non puòconseguire una vera e propria detrazione di costi”.Tale ultimo passaggio – riferito al tema della detrazione (IVA) e formulatoin termini apodittici e non ancorati ad alcuna ricostruzione del presuppostoimpositivo – non consente di comprendere se il giudice regionale abbiainteso confermare (in tutto o in parte) la ripresa operata dall’Ufficio inNumero registro generale 15549/2020Numero sezionale 3607/2026Numero di raccolta generale 13841/2026Data pubblicazione 12/05/2026tema di detrazione dell’imposta, ovvero annullarla; per contro, lasentenza, dopo avere concluso che “Il Ricorso va accolto con conseguenteriforma della Decisione di 1º Grado”, nel dispositivo stabilisce: “Accoglie ilRicorso in Riassunzione”, senza alcuna specificazione sul capo IVA.Una siffatta ambiguità determina un’insanabile incertezza sulla portatadella statuizione relativa al recupero dell’imposta detratta e rendeimpossibile ricostruire l’iter logico-giuridico seguito dal giudice di merito,non potendosi rimettere all’interprete il compito di colmare il vuotoargomentativo mediante ipotesi ricostruttive (Cass., Sez.

U., n.22232/2016; Cass. n. 13977/2019).Ne deriva la nullità della sentenza, per motivazione solo apparente, nellaparte in cui decide sul capo relativo alla detrazione IVA.In ultima analisi, rigettato il primo mezzo del ricorso, va accolto il secondomezzo.

La sentenza impugnata va pertanto cassata sul punto, con rinvioalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversacomposizione, perché proceda a nuovo esame della ripresa concernente ladetrazione IVA e provveda anche sulle spese del presente giudizio dilegittimità.

P.Q.MLa Corte rigetta il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo; cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cuidemanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/04/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] d'Aulisio-controricorrente-avverso la sentenza della Comm.trib.reg. del Lazio n. 1250/2019depositata il 05/03/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 15549/2020Numero sezionale 3607/2026Numero di raccolta generale 13841/2026Data pubblicazione 12/05/2026La controversia trae origine da un avviso di rettifica IVA relativo all’annod’imposta 1997 (n. 800226/2002), emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] FilippoMaria a seguito di verifica della Guardia di finanza, con la quale venivanocontestate, da un lato, l’omessa registrazione di corrispettivi (conrecupero a tassazione di imponibile e imposta) e, dall’altro, l’indebitadetrazione dell’IVA afferente a fatture ritenute non inerenti.Secondo l’Amministrazione finanziaria, dagli elementi raccolti in verificaemergeva che il contribuente, pur qualificandosi come agente/mediatoreimmobiliare, svolgeva in concreto un’attività riconducibileall’“affittacamere”, in quanto non si limitava a mettere in contattodomanda e offerta ma gestiva gli appartamenti e forniva servizi ulteriori(tra i quali pulizia, cambio biancheria e attività analoghe), concorrispettivo costituito dalla differenza tra quanto pattuito con i proprietarie quanto corrisposto dai turisti; a sostegno della ricostruzione venivanorichiamate, tra l’altro, fatture di acquisto per biancheria e servizi, ricevuterecanti diciture di “affitto”, nonché movimentazioni di conto corrente. Ilcontribuente impugnava l’atto dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Latina, deducendo di avere svolto esclusivamente attività dimediazione, senza disponibilità degli immobili, e allegandodocumentazione asseritamente dimostrativa dell’incasso per conto deiproprietari e della successiva rimessione delle somme; l’Ufficio resisteva.Con sentenza n. 286/04/05, la CTP respingeva il ricorso. Proposto appellodal contribuente, la CTR del Lazio accoglieva il gravame con sentenza n.762/40/07.Su ricorso dell’Agenzia delle entrate, la Corte di cassazione cassava conrinvio (ord. n. 30402/2011).All’esito della mancata tempestiva riassunzione, la CTR dichiarava estintoil giudizio con sentenza n. 3025/40/2014; tale decisione veniva impugnatae la Corte di cassazione (ord. n. 18055/2017), riuniti il ricorso percassazione e il ricorso per revocazione proposto dal contribuente avversoNumero registro generale 15549/2020Numero sezionale 3607/2026Numero di raccolta generale 13841/2026Data pubblicazione 12/05/2026la precedente ordinanza, dichiarava inammissibile la revocazione eaccoglieva il ricorso per cassazione avverso la declaratoria di estinzioneper omessa pronuncia sull’istanza di rimessione in termini, affermando laricorrenza dei relativi presupposti in ragione della mancata conoscenza delgiudizio di legittimità per nullità della notificazione del ricorso.Riassunto il giudizio, la Commissione tributaria regionale del Lazio, consentenza n. 250/19, depositata il 5 marzo 2019, accoglieva il ricorso inriassunzione, riformando la decisione di primo grado. In motivazione, laCTR affermava, in sintesi, che il contribuente rimetteva ai proprietarilegittimi le somme riscosse “per loro conto” e che allo stesso andavariconosciuta l’attività di intermediazione immobiliare, con esclusionedell’ipotesi di omessi ricavi; aggiungeva che i servizi eseguiti venivanosvolti nell’interesse dei proprietari e da questi rimborsati direttamente eche il ricorrente favoriva l’incontro tra domanda e offerta per l’affittostagionale, svolgendo servizi di accoglienza (consegna chiavi,accompagnamento, riscossione per conto dei proprietari), con l’ulterioreaffermazione secondo cui “non può conseguire una vera e propriadetrazione di costi”.Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delleentrate, affidandolo a due motivi; [OSCURATO:PERSONA] ha resistito concontroricorso, poi illustrato con memoria.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate censura, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivooggetto di discussione tra le parti, assumendo che la Commissionetributaria regionale abbia trascurato plurime circostanze risultantidall’attività di verifica (in particolare, gli elementi valorizzati nel processoverbale di constatazione in ordine alla concreta riconducibilità dell’attivitàsvolta dal contribuente alla sublocazione con prestazioniNumero registro generale 15549/2020Numero sezionale 3607/2026Numero di raccolta generale 13841/2026Data pubblicazione 12/05/2026accessorie/affittacamere, alle spese sostenute e non riaddebitate, alcontenuto delle ricevute e alle movimentazioni bancarie), traendoneapoditticamente la conclusione della natura meramente intermediatoriadell’attività e del riversamento delle somme ai proprietari.Il primo motivo è infondato.La sentenza impugnata, pur nella sua sinteticità, espone una ricostruzionedel fatto storico idonea a rendere percepibile la ratio decidendi: la CTR haaccertato che le somme incassate dal contribuente erano riscosse perconto dei proprietari degli immobili e a questi successivamente rimesse,qualificando conseguentemente l’attività svolta come intermediazione (enon come gestione diretta dell’alloggio o sublocazione), con esclusione diomessi ricavi in capo allo [OSCURATO:PERSONA]. In tal modo il giudice di merito non haomesso l’esame di un fatto storico decisivo, ma ha operato unavalutazione del materiale istruttorio e una qualificazione dell’attività, che sisottraggono al sindacato di legittimità nei ristretti limiti dell’art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c., non potendo il ricorso essere utilizzato persollecitare una rivisitazione del merito o una diversa ponderazione deglielementi valorizzati in verifica.Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate censura, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza permotivazione apparente (in violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs.n. 546 del 1992 e dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.), in relazione alcapo concernente l’indebita detrazione dell’IVA afferente a fatture ritenutenon inerenti.Il secondo motivo è fondato.È, infatti, nulla la sentenza che, dietro la parvenza di una giustificazionedella decisione assunta, contenga una motivazione che non consente dicomprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l’iter logicoseguito per pervenire al risultato enunciato, non assolvendo in tal modoalla finalità di esternare un ragionamento che, partendo da determinateNumero registro generale 15549/2020Numero sezionale 3607/2026Numero di raccolta generale 13841/2026Data pubblicazione 12/05/2026premesse, pervenga con un procedimento enunciativo logico econsequenziale a spiegare la res decidendi (Cass., Sez. U., n.22232/2016). Come questa Corte ha più volte precisato, la motivazione èsolo apparente – con conseguente nullità della sentenza per error inprocedendo – quando, benché graficamente esistente, non renda tuttaviapercepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioniobiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dalgiudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosilasciare all’interprete il compito di integrarla con congetture (Cass., Sez.U., n. 22232/2016; Cass. n. 14927/2017; Cass. n. 13977/2019; Cass. n.29124/2021). In particolare, si è in presenza di una tipica fattispecie dimotivazione apparente allorquando la motivazione, pur materialmenteesistente, risulti costruita in modo tale da rendere impossibile ognicontrollo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, senzacomma 6, Cost. (Cass. n. 13248/2020; Cass. n. 8400/2021; Cass. n.9288/2021; Cass. n. 9627/2021).Nel corpo della motivazione la CTR, dopo avere affermato che “[OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di Affittacamere, rimetteva le somme riscosseper loro conto ai proprietari legittimi degli immobili locati ed allo stesso variconosciuta l’attività di intermediazione mobiliare” e che il ricorrenteretrocedeva le somme “non quale conduttore dell’immobile, ma nellaveste di semplice intermediario immobiliare”, aggiunge che egli svolgeva“servizi di accoglienza come peraltro consegna chiavi, accompagnamentodei vacanzieri e riscossione per conto di proprietari, per cui non puòconseguire una vera e propria detrazione di costi”.Tale ultimo passaggio – riferito al tema della detrazione (IVA) e formulatoin termini apodittici e non ancorati ad alcuna ricostruzione del presuppostoimpositivo – non consente di comprendere se il giudice regionale abbiainteso confermare (in tutto o in parte) la ripresa operata dall’Ufficio inNumero registro generale 15549/2020Numero sezionale 3607/2026Numero di raccolta generale 13841/2026Data pubblicazione 12/05/2026tema di detrazione dell’imposta, ovvero annullarla; per contro, lasentenza, dopo avere concluso che “Il Ricorso va accolto con conseguenteriforma della Decisione di 1º Grado”, nel dispositivo stabilisce: “Accoglie ilRicorso in Riassunzione”, senza alcuna specificazione sul capo IVA.Una siffatta ambiguità determina un’insanabile incertezza sulla portatadella statuizione relativa al recupero dell’imposta detratta e rendeimpossibile ricostruire l’iter logico-giuridico seguito dal giudice di merito,non potendosi rimettere all’interprete il compito di colmare il vuotoargomentativo mediante ipotesi ricostruttive (Cass., Sez. U., n.22232/2016; Cass. n. 13977/2019).Ne deriva la nullità della sentenza, per motivazione solo apparente, nellaparte in cui decide sul capo relativo alla detrazione IVA.In ultima analisi, rigettato il primo mezzo del ricorso, va accolto il secondomezzo. La sentenza impugnata va pertanto cassata sul punto, con rinvioalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversacomposizione, perché proceda a nuovo esame della ripresa concernente ladetrazione IVA e provveda anche sulle spese del presente giudizio dilegittimità. P.Q.MLa Corte rigetta il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo; cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cuidemanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/04/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
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