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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 febbraio 2022

Cassazione n. 42623/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG chiede annullarsi con rinvio l'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza n. 27459 del 2021 la Corte di cassazione, sez. 4, in accoglimento del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ha annullato con rinvio l'ordinanza del 11 novembre 2020 della Corte di appello di Salerno che rigettò la sua istanza, ex art. 314 cod. proc. pen., di liquidazione dell'equa riparazione dovuta all'ingiusta detenzione, a seguito dell'esecuzione dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza del 12 febbraio 2010 di applicazione della misura cautelare della custodia cautelare in carcere, sofferta dal 16 febbraio 2010 al luglio 2016 per un periodo di 2346 giorni, per il reato ex artt. 416-bis cod. pen., quale partecipante in qualità di promotore di un'associazione di tipo mafioso, 73 d.P.R. n. 309 del 1990, di porto e detenzione di armi, dai quali fu assolto dalla Corte di appello di Salerno, nel giudizio di rinvio, con la formula «perché il fatto non sussiste».

Con l'ordinanza del 16 febbraio 2022 la Corte di appello di Salerno ha nuovamente rigettato l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato.

2.1. Con il primo motivo si deducono i vizi di violazione di legge sull'erronea applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen. e della motivazione.

La Corte di appello avrebbe erroneamente valutato le ragioni che avevano determinato l'assoluzione dell'imputato con la formula perché il fatto non sussiste.

Poiché gli elementi in base ai quali è stata pronunciata la sentenza di assoluzione sono gli stessi valutati dal Giudice per le indagini preliminari nell'adozione della misura cautelare, avrebbe dovuto trovare applicazione il principio affermato da Sez. 4, n. 13559 del 02/12/2011, Borselli, Rv.253319 per cui la circostanza di aver dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave non può concretamente esplicarsi nel caso in cui l'accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha adottato il provvedimento cautelare, in quanto in tal caso è preclusa la possibilità di valutare l'incidenza della condotta dolosa o colposa dell'imputato essendo il giudice oggettivamente nelle condizioni di negare o revocare la misura, sicché nessuna efficienza causale in ordine alla sua determinazione può attribuirsi al soggetto passivo.

Pertanto, il giudice della riparazione non avrebbe dovuto tener conto di tali elementi ai fini del rigetto della domanda e ciò indipendentemente dall'imputabilità al ricorrente delle asserite condotte colpose, dal loro accertamento o meno e da ogni valutazione circa la loro valenza ai fini dell'adozione della misura.

Inoltre, poiché l'accusa riguardava il reato associativo, la condotta del singolo accusato, caratterizzata da dolo o colpa grave, non potrebbe mai da sola essere causa o concausa dell'emissione della misura cautelare.

2.2. Con il secondo motivo si deducono l'erronea applicazione degli artt. 627 e 314 cod. proc. pen. e il vizio della motivazione, anche per il travisamento della prova per omissione.

Dopo aver riassunto la motivazione della sentenza della Corte di cassazione, sez. 4, n. 27459 del 2021 di annullamento con rinvio, indicato gli atti in possesso della Corte di appello per decidere l'istanza ex art. 314 cod. proc. pen. ed il contenuto dell'ordinanza impugnata, richiamato i principi di diritto applicabili, si afferma che l'ordinanza impugnata avrebbe omesso di verificare quali fra gli elementi imputati al ricorrente potessero ritenersi accertati e non esclusi dal giudice di merito ed imputabili al comportamento o alla condotta del ricorrente.

Gli elementi ostativi, valutati in violazione dei principi, sarebbero: - la condanna in primo grado nel processo cd.

Basilischi; la Corte territoriale non avrebbe valutato che il ricorrente è stato poi assolto in sede di appello, con la sentenza del 10 luglio 2018 perché il fatto non sussiste; si afferma che non possa essere imputata al ricorrente a titolo di colpa un'accusa mossa nei suoi confronti poi ritenuta ingiusta; - i dialoghi tra il ricorrente e l'imputato [OSCURATO:PERSONA] del 15 ottobre 2004 e del 19 ottobre 2004 ritenuti relativi alle armi: la Corte di appello non avrebbe verificato se tale condotta sia stata esclusa o accertata nel procedimento penale.

Sul punto la motivazione sarebbe caratterizzata da manifesta illogicità, tenuto conto di quanto dichiarato dal ricorrente nell'interrogatorio di garanzia e della richiesta di perizia fonica, non essendo l'interlocutore delle conversazioni suindicate.

Non sarebbe stata valutata la sentenza di assoluzione di primo grado sui reati relativi alle armi.

La Corte di appello avrebbe valorizzato, come ostativa al riconoscimento dell'indennizzo, la contestazione all'imputato del reato di estorsione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento penale n. 1184/2004, senza però motivare sul rapporto di causalità con l'emissione dell'ordinanza custodiale ed in assenza di condanna, neanche in primo grado.

La Corte territoriale avrebbe valorizzato anche una conversazione tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], addebitandola erroneamente al ricorrente, nonostante a parlare fosse il coimputato [OSCURATO:PERSONA].

Analogo vizio motivazionale attiene al coinvolgimento del ricorrente in un traffico di stupefacenti sulla base di alcune dichiarazioni accusatorie provenienti da terzi chiamati in correità e di una conversazione tra tale Quarantino e Nuzzo 3 //> Simona; non solo in tali conversazioni non sarebbe mai stato fatto il nome del ricorrente, ma rispetto a tale accusa il ricorrente sarebbe stato anche assolto.

La motivazione del provvedimento sarebbe, altresì, viziata nella parte in cui considera come condotta ostativa al riconoscimento dell'indennizzo la circostanza che il ricorrente sarebbe stato recettore di una richiesta di autorizzazione per lo svolgimento di un servizio di sorveglianza in una località sotto il suo controllo.

Non solo la Corte territoriale ometterebbe di indicare una condotta imputabile in via diretta al ricorrente, ma tale specifica circostanza è stata considerata non sufficientemente motivata o addirittura esclusa dalla sentenza di annullamento con rinvio.

La Corte di merito errerebbe nel considerare come ostativa al riconoscimento dell'equo indennizzo la conversazione intercettata tra il Riviezzi e il Cossidente del 15 giugno 2004.

Oltre alla considerazione che la conversazione era legata ad un dissidio concernente le dinamiche del processo Basilischi in cui i due erano imputati, la Corte territoriale non avrebbe correttamente applicato il principio di diritto per cui la partecipazione a singoli episodi delittuosi non può fondare, in assenza di altri elementi, né l'applicazione della misura cautelare, né il rigetto dell'istanza di riparazione.

Inoltre, si rileva che il ricorrente è stato assolto dal reato associativo perché il fatto non sussiste, sicché il nesso di causalità dovrebbe riguardare l'emissione dell'ordinanza cautelare per il vincolo associativo; sarebbe impossibile che la condotta di uno abbia determinato l'emissione di una misura cautelare per il reato associativo.

La Corte territoriale avrebbe al più valutato la legittimità della misura cautelare emessa, invece di verificare la sussistenza delle condizioni a cui la legge subordina il riconoscimento dell'equo indennizzo. 2.3 Con il terzo motivo si deducono l'erronea applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen. e il vizio della motivazione.

Il provvedimento ometterebbe di motivare rispetto alla circostanza, evidenziata nella memoria depositata, per cui al più può ricorrere l'ipotesi della colpa lieve, non ostativa al riconoscimento dell'equo indennizzo.

La questione è stata posta perché il ricorrente è stato assolto dal reato associativo perché il fatto non sussiste e non per la mancata partecipazione all'associazione per delinquere, sicché «è pressocché impossibile sul piano logico che taluno con la propria esclusiva condotta dolosa o colposa abbia potuto causare o concausare l'emissione di una ordinanza di custodia cautelare in cui si sia erroneamente prospettato la sussistenza di un reato associativo».Il difensore ha poi depositato la copia dell'ordinanza n.29/2021 del 11 aprile 2022 pronunciata dalla Corte di appello di Salerno che ha accolto l'istanza ex art.314 cod. proc. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], anche lui assolto nello stesso processo del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

1.1. La Corte di appello, dopo un'ampia parte in diritto, acquisiti l'ordinanza genetica, l'interrogatorio dell'imputato del 18 febbraio 2010, la sentenza di condanna del Tribunale di Potenza del 20 luglio 2012, ha indicato gli elementi di fatto ritenuti concretizzare il dolo o la colpa grave nelle pagine 7-10 dell'ordinanza impugnata.

1.2. Deve, però, evidenziarsi che in modo analitico il ricorrente ha allegato, nelle parti dispositive, i provvedimenti giudiziari che avrebbero escluso l'esistenza delle condotte valorizzate dalla Corte territoriale.

Va ricordato il principio per cui in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice della riparazione, per decidere se l'imputato vi abbia dato causa per dolo o colpa grave, deve valutare il comportamento dell'interessato alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, e sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione (nella specie, la Corte ha applicato il principio in un'ipotesi di non coincidenza tra quadro indiziario esaminato nella fase cautelare e quadro probatorio alla base del giudizio assolutorio, ritenendo legittima la valutazione del verbale di arresto e di alcune dichiarazioni fisiologicamente inutilizzabili in dibattimento; Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016, Piccolo, Rv. 268238 01).

Tale principio trova il suo fondamento in quello già affermato da Sez.

U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663: «La circostanza dell'avere dato o concorso a dare causa alla misura custodiate per dolo o colpa grave opera quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione anche nella ipotesi, prevista dal secondo comma dell'art.314 c.p.p., di riparazione per sottoposizione a custodia cautelare in assenza delle condizioni di applicabilità di cui agli artt. 273 e 280 c.p.p.; tale operatività non può peraltro concretamente esplicarsi, in forza del meccanismo causale che governa la condizione stessa, nei casi in cui l'accertamento dell' insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura custodiate avvenga sulla base degli stessi precisi elementi che aveva a disposizione il giudice del provvedimento della cautela, e in ragione esclusivamente di una loro diversa valutazione».Ne consegue che al fine di ritenere la sussistenza del dolo o della colpa grave occorre che la Corte di appello verifichi, in applicazione del principio suindicato, se la sussistenza di tali condotte sia stata esclusa dai giudici di merito, perché in tal caso tali elementi non possono essere valutati ai fini della sussistenza della condizione ostativa.

1.3. Va, inoltre, ricordato che non è sufficiente l'indicazione di una serie di condotte da parte del detenuto, ai fini della sussistenza della condotta ostativa, ma occorre che esse abbiano avuto un'efficacia causale rispetto all'emissione dell'ordinanza custodiale e ciò deve essere verificato mediante uno specifico raffronto tra la condotta dell'indagato e le ragioni esposte nella motivazione del titolo cautelare.

Va ribadito il principio per cui, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice, per valutare la sussistenza del requisito della diretta efficacia del dolo o della colpa grave dell'interessato sull'emissione della misura cautelare, deve effettuare uno specifico raffronto tra la condotta dell'indagato e le ragioni esposte nella motivazione dell'ordinanza che ha disposto la misura stessa (Sez. 3, n. 36336 del 19/06/2019, Wakel, Rv. 277662 - 01).

2. Pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Salerno.

Vanno segnalate le conclusioni scritte del Procuratore generale il quale, concludendo per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, ha rilevato che non sarebbe stato considerato l'acquisito certificato penale aggiornato che riporterebbe i periodi di detenzione già scontati tra il 16.2.2010 ed il 20.7.2016 in espiazione pena, nonché la presenza di condanne definitive per pene che potrebbero incidere su

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG chiede annullarsi con rinvio l'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza n. 27459 del 2021 la Corte di cassazione, sez. 4, in accoglimento del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ha annullato con rinvio l'ordinanza del 11 novembre 2020 della Corte di appello di Salerno che rigettò la sua istanza, ex art. 314 cod. proc. pen., di liquidazione dell'equa riparazione dovuta all'ingiusta detenzione, a seguito dell'esecuzione dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza del 12 febbraio 2010 di applicazione della misura cautelare della custodia cautelare in carcere, sofferta dal 16 febbraio 2010 al luglio 2016 per un periodo di 2346 giorni, per il reato ex artt. 416-bis cod. pen., quale partecipante in qualità di promotore di un'associazione di tipo mafioso, 73 d.P.R. n. 309 del 1990, di porto e detenzione di armi, dai quali fu assolto dalla Corte di appello di Salerno, nel giudizio di rinvio, con la formula «perché il fatto non sussiste». Con l'ordinanza del 16 febbraio 2022 la Corte di appello di Salerno ha nuovamente rigettato l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato. 2.1. Con il primo motivo si deducono i vizi di violazione di legge sull'erronea applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen. e della motivazione. La Corte di appello avrebbe erroneamente valutato le ragioni che avevano determinato l'assoluzione dell'imputato con la formula perché il fatto non sussiste. Poiché gli elementi in base ai quali è stata pronunciata la sentenza di assoluzione sono gli stessi valutati dal Giudice per le indagini preliminari nell'adozione della misura cautelare, avrebbe dovuto trovare applicazione il principio affermato da Sez. 4, n. 13559 del 02/12/2011, Borselli, Rv.253319 per cui la circostanza di aver dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave non può concretamente esplicarsi nel caso in cui l'accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha adottato il provvedimento cautelare, in quanto in tal caso è preclusa la possibilità di valutare l'incidenza della condotta dolosa o colposa dell'imputato essendo il giudice oggettivamente nelle condizioni di negare o revocare la misura, sicché nessuna efficienza causale in ordine alla sua determinazione può attribuirsi al soggetto passivo. Pertanto, il giudice della riparazione non avrebbe dovuto tener conto di tali elementi ai fini del rigetto della domanda e ciò indipendentemente dall'imputabilità al ricorrente delle asserite condotte colpose, dal loro accertamento o meno e da ogni valutazione circa la loro valenza ai fini dell'adozione della misura. Inoltre, poiché l'accusa riguardava il reato associativo, la condotta del singolo accusato, caratterizzata da dolo o colpa grave, non potrebbe mai da sola essere causa o concausa dell'emissione della misura cautelare. 2.2. Con il secondo motivo si deducono l'erronea applicazione degli artt. 627 e 314 cod. proc. pen. e il vizio della motivazione, anche per il travisamento della prova per omissione. Dopo aver riassunto la motivazione della sentenza della Corte di cassazione, sez. 4, n. 27459 del 2021 di annullamento con rinvio, indicato gli atti in possesso della Corte di appello per decidere l'istanza ex art. 314 cod. proc. pen. ed il contenuto dell'ordinanza impugnata, richiamato i principi di diritto applicabili, si afferma che l'ordinanza impugnata avrebbe omesso di verificare quali fra gli elementi imputati al ricorrente potessero ritenersi accertati e non esclusi dal giudice di merito ed imputabili al comportamento o alla condotta del ricorrente. Gli elementi ostativi, valutati in violazione dei principi, sarebbero: - la condanna in primo grado nel processo cd. Basilischi; la Corte territoriale non avrebbe valutato che il ricorrente è stato poi assolto in sede di appello, con la sentenza del 10 luglio 2018 perché il fatto non sussiste; si afferma che non possa essere imputata al ricorrente a titolo di colpa un'accusa mossa nei suoi confronti poi ritenuta ingiusta; - i dialoghi tra il ricorrente e l'imputato [OSCURATO:PERSONA] del 15 ottobre 2004 e del 19 ottobre 2004 ritenuti relativi alle armi: la Corte di appello non avrebbe verificato se tale condotta sia stata esclusa o accertata nel procedimento penale. Sul punto la motivazione sarebbe caratterizzata da manifesta illogicità, tenuto conto di quanto dichiarato dal ricorrente nell'interrogatorio di garanzia e della richiesta di perizia fonica, non essendo l'interlocutore delle conversazioni suindicate. Non sarebbe stata valutata la sentenza di assoluzione di primo grado sui reati relativi alle armi. La Corte di appello avrebbe valorizzato, come ostativa al riconoscimento dell'indennizzo, la contestazione all'imputato del reato di estorsione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento penale n. 1184/2004, senza però motivare sul rapporto di causalità con l'emissione dell'ordinanza custodiale ed in assenza di condanna, neanche in primo grado. La Corte territoriale avrebbe valorizzato anche una conversazione tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], addebitandola erroneamente al ricorrente, nonostante a parlare fosse il coimputato [OSCURATO:PERSONA]. Analogo vizio motivazionale attiene al coinvolgimento del ricorrente in un traffico di stupefacenti sulla base di alcune dichiarazioni accusatorie provenienti da terzi chiamati in correità e di una conversazione tra tale Quarantino e Nuzzo 3 //> Simona; non solo in tali conversazioni non sarebbe mai stato fatto il nome del ricorrente, ma rispetto a tale accusa il ricorrente sarebbe stato anche assolto. La motivazione del provvedimento sarebbe, altresì, viziata nella parte in cui considera come condotta ostativa al riconoscimento dell'indennizzo la circostanza che il ricorrente sarebbe stato recettore di una richiesta di autorizzazione per lo svolgimento di un servizio di sorveglianza in una località sotto il suo controllo. Non solo la Corte territoriale ometterebbe di indicare una condotta imputabile in via diretta al ricorrente, ma tale specifica circostanza è stata considerata non sufficientemente motivata o addirittura esclusa dalla sentenza di annullamento con rinvio. La Corte di merito errerebbe nel considerare come ostativa al riconoscimento dell'equo indennizzo la conversazione intercettata tra il Riviezzi e il Cossidente del 15 giugno 2004. Oltre alla considerazione che la conversazione era legata ad un dissidio concernente le dinamiche del processo Basilischi in cui i due erano imputati, la Corte territoriale non avrebbe correttamente applicato il principio di diritto per cui la partecipazione a singoli episodi delittuosi non può fondare, in assenza di altri elementi, né l'applicazione della misura cautelare, né il rigetto dell'istanza di riparazione. Inoltre, si rileva che il ricorrente è stato assolto dal reato associativo perché il fatto non sussiste, sicché il nesso di causalità dovrebbe riguardare l'emissione dell'ordinanza cautelare per il vincolo associativo; sarebbe impossibile che la condotta di uno abbia determinato l'emissione di una misura cautelare per il reato associativo. La Corte territoriale avrebbe al più valutato la legittimità della misura cautelare emessa, invece di verificare la sussistenza delle condizioni a cui la legge subordina il riconoscimento dell'equo indennizzo. 2.3 Con il terzo motivo si deducono l'erronea applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen. e il vizio della motivazione. Il provvedimento ometterebbe di motivare rispetto alla circostanza, evidenziata nella memoria depositata, per cui al più può ricorrere l'ipotesi della colpa lieve, non ostativa al riconoscimento dell'equo indennizzo. La questione è stata posta perché il ricorrente è stato assolto dal reato associativo perché il fatto non sussiste e non per la mancata partecipazione all'associazione per delinquere, sicché «è pressocché impossibile sul piano logico che taluno con la propria esclusiva condotta dolosa o colposa abbia potuto causare o concausare l'emissione di una ordinanza di custodia cautelare in cui si sia erroneamente prospettato la sussistenza di un reato associativo».Il difensore ha poi depositato la copia dell'ordinanza n.29/2021 del 11 aprile 2022 pronunciata dalla Corte di appello di Salerno che ha accolto l'istanza ex art.314 cod. proc. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], anche lui assolto nello stesso processo del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. La Corte di appello, dopo un'ampia parte in diritto, acquisiti l'ordinanza genetica, l'interrogatorio dell'imputato del 18 febbraio 2010, la sentenza di condanna del Tribunale di Potenza del 20 luglio 2012, ha indicato gli elementi di fatto ritenuti concretizzare il dolo o la colpa grave nelle pagine 7-10 dell'ordinanza impugnata. 1.2. Deve, però, evidenziarsi che in modo analitico il ricorrente ha allegato, nelle parti dispositive, i provvedimenti giudiziari che avrebbero escluso l'esistenza delle condotte valorizzate dalla Corte territoriale. Va ricordato il principio per cui in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice della riparazione, per decidere se l'imputato vi abbia dato causa per dolo o colpa grave, deve valutare il comportamento dell'interessato alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, e sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione (nella specie, la Corte ha applicato il principio in un'ipotesi di non coincidenza tra quadro indiziario esaminato nella fase cautelare e quadro probatorio alla base del giudizio assolutorio, ritenendo legittima la valutazione del verbale di arresto e di alcune dichiarazioni fisiologicamente inutilizzabili in dibattimento; Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016, Piccolo, Rv. 268238 01). Tale principio trova il suo fondamento in quello già affermato da Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663: «La circostanza dell'avere dato o concorso a dare causa alla misura custodiate per dolo o colpa grave opera quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione anche nella ipotesi, prevista dal secondo comma dell'art.314 c.p.p., di riparazione per sottoposizione a custodia cautelare in assenza delle condizioni di applicabilità di cui agli artt. 273 e 280 c.p.p.; tale operatività non può peraltro concretamente esplicarsi, in forza del meccanismo causale che governa la condizione stessa, nei casi in cui l'accertamento dell' insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura custodiate avvenga sulla base degli stessi precisi elementi che aveva a disposizione il giudice del provvedimento della cautela, e in ragione esclusivamente di una loro diversa valutazione».Ne consegue che al fine di ritenere la sussistenza del dolo o della colpa grave occorre che la Corte di appello verifichi, in applicazione del principio suindicato, se la sussistenza di tali condotte sia stata esclusa dai giudici di merito, perché in tal caso tali elementi non possono essere valutati ai fini della sussistenza della condizione ostativa. 1.3. Va, inoltre, ricordato che non è sufficiente l'indicazione di una serie di condotte da parte del detenuto, ai fini della sussistenza della condotta ostativa, ma occorre che esse abbiano avuto un'efficacia causale rispetto all'emissione dell'ordinanza custodiale e ciò deve essere verificato mediante uno specifico raffronto tra la condotta dell'indagato e le ragioni esposte nella motivazione del titolo cautelare. Va ribadito il principio per cui, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice, per valutare la sussistenza del requisito della diretta efficacia del dolo o della colpa grave dell'interessato sull'emissione della misura cautelare, deve effettuare uno specifico raffronto tra la condotta dell'indagato e le ragioni esposte nella motivazione dell'ordinanza che ha disposto la misura stessa (Sez. 3, n. 36336 del 19/06/2019, Wakel, Rv. 277662 - 01). 2. Pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Salerno. Vanno segnalate le conclusioni scritte del Procuratore generale il quale, concludendo per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, ha rilevato che non sarebbe stato considerato l'acquisito certificato penale aggiornato che riporterebbe i periodi di detenzione già scontati tra il 16.2.2010 ed il 20.7.2016 in espiazione pena, nonché la presenza di condanne definitive per pene che potrebbero incidere su
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