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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 08732/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 14133-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente dorniciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 212/1/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della CALABRIA, depositata il 20/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/02/2022 dal Co: [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO che l'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per la Calabria — Catanzaro che ha confermato la pronuncia della CI P di Crotone, ove erano accolte le ragioni della parte contribuente in tema di contraddittorio endoprocedimentale; che la parte contribuente è rimasta intimata; CONSIDERATO che il ricorso è affidato ad unico motivo di doglianza; che con l'unico motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 12, comma settimo,

1. n. 212/2000, in relazione all'art, 16 d.lgs. n. 472/1997; che in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'irrogazione della sanzione amministrativa (nella specie ex art. 8, comma 3-bis, del d.lgs. n. 471 del 1997), non è assoggettata al termine dilatorio di sessanta giorni, previsto dall'art. 12, comma 7, della

1. n. 212 del 2000 per gli atti di natura impositiva, trovando, invece, applicazione la disciplina speciale di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 472 del 1997, ove sono indicate le peculiari modalità con le quali viene garantito il principio del contraddittorio rafforzato (Cass., 11391/2017; Cass., 7620/2021); che, nella specie, la CTR non si è uniformata a tale principio, ritenendo che l'inosservanza dell'art. 12, comma 7, della

1. n. 212 del 2000 comportasse l'invalidità anche dell'irrogazione di sanzioni amministrative; che, pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM Ric. 2020 n. 14133 sez.

MT - ud. 09-02-2022 -2- La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per la Calabria — Catanzaro, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 14133-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente dorniciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 212/1/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della CALABRIA, depositata il 20/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/02/2022 dal Co: [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che l'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per la Calabria — Catanzaro che ha confermato la pronuncia della CI P di Crotone, ove erano accolte le ragioni della parte contribuente in tema di contraddittorio endoprocedimentale; che la parte contribuente è rimasta intimata; CONSIDERATO che il ricorso è affidato ad unico motivo di doglianza; che con l'unico motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 12, comma settimo, 1. n. 212/2000, in relazione all'art, 16 d.lgs. n. 472/1997; che in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'irrogazione della sanzione amministrativa (nella specie ex art. 8, comma 3-bis, del d.lgs. n. 471 del 1997), non è assoggettata al termine dilatorio di sessanta giorni, previsto dall'art. 12, comma 7, della 1. n. 212 del 2000 per gli atti di natura impositiva, trovando, invece, applicazione la disciplina speciale di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 472 del 1997, ove sono indicate le peculiari modalità con le quali viene garantito il principio del contraddittorio rafforzato (Cass., 11391/2017; Cass., 7620/2021); che, nella specie, la CTR non si è uniformata a tale principio, ritenendo che l'inosservanza dell'art. 12, comma 7, della 1. n. 212 del 2000 comportasse l'invalidità anche dell'irrogazione di sanzioni amministrative; che, pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM Ric. 2020 n. 14133 sez. MT - ud. 09-02-2022 -2- La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per la Calabria — Catanzaro, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così
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