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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 18 maggio 2022

Cassazione n. 16033/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6426/2021 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 182. -RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] S.A.S., rappresentati e difesi dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, alla Piazza santi Apostoli n. 66. -CONTRORICORRENTI- avverso la sentenza del tribunale di Cuneo n. 87/2021, pubblicata in data 28.1.2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 25.3.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DECISIONE

1. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. hanno proposto opposizione dinanzi al Giudice di pace di Saluzzo avverso il verbale F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 6426/2021 Numero sezionale 3286/2022 Numero di raccolta generale 16033/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 con cui era stata contestata al conducente del veicolo degli opponenti la violazione 174, co. 8, CDS, nonché, alla società proprietaria del mezzo, la violazione dell'art. 174, co. 14, CDS, in relazione alle prescrizioni del Regolamento CE 561/2006, non avendo il conducente del veicolo osservato i turni di riposo e di interruzione dei trasporti.

Hanno chiesto di annullare la sanzione, per insussistenza dei fatti contestati.

Il Comune si è costituito, eccependo l’incompetenza per territorio del giudice adito, sul rilievo che la violazione era stata accertata nel territorio di Torino. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Saluzzo ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, compensando le spese di lite.

Su appello degli opponenti, il tribunale – riformando sul punto la pronuncia di primo grado - ha invece ritenuto competente il giudice di pace di Saluzzo, in relazione all’ubicazione della sede della società sanzionata.

Pronunciando nel merito, ha annullato la sanzione, ponendo in rilievo che la violazione dell'art. 174, comma 14, CDS, connessa con quella di cui all'art. 174, comma 8, CDS, con cui condivide lo stesso fatto, si fonda su un titolo di responsabilità diretta dell'impresa di trasporto, che – quindi- non può essere considerata automaticamente responsabile per il fatto del conducente.

La norma contemplerebbe un illecito per il quale deve essere valutato il profilo soggettivo della violazione riguardo alla corretta organizzazione, informazione e controllo dei conducenti, alla luce del disposto dell’art. 10 del richiamato Regolamento CE, mentre, nel caso in esame, dal verbale era possibile evincere solo che “al momento del controllo su strada non era stato possibile visionare gli atti comprovanti la formazione informazione impartite all'autista da parte dell'azienda e non era possibile”, con F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 6426/2021 Numero sezionale 3286/2022 Numero di raccolta generale 16033/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 accertamento del tutto insufficiente per sanzionare la società, che aveva invece depositato la documentazione attestante gli obblighi cui dovevano attenersi i singoli conducenti dei mezzi.

La cassazione della sentenza è chiesta dal Comune di Torino con ricorso in tre motivi.

Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso poteva esser definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

2. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 204 bis CDS e art. 7 D.LGS. 150/2011, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n.32 c.p.c., sostenendo che, essendo contestato il trasporto senza effettuazione di interruzioni della guida, veniva in rilievo - ai fini della competenza - il luogo di accertamento della violazione, che ricadeva nel territorio comunale di Torino, con conseguente incompetenza del giudice di pace di Saluzzo.

Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 174, comma quattordicesimo, D.LGS. 285/1992, 10, commi secondo e terzo, [OSCURATO:PERSONA] 561/2006 e 33, comma primo, e terzo, REG.

CE 165/2014, per aver il tribunale escluso la responsabilità della società, ritenendo sufficiente che fossero stati consegnati documenti pertinenti agli obblighi di guida del conducente, dovendo la resistente rispondere a titolo oggettivo o quantomeno provare di aver provveduto ad un’adeguata informazione e istruzione del conducente o ad una corretta organizzazione dei turni di lavoro.

2.1. Il primo motivo è fondato.

La condotta contestata al conducente consisteva nella violazione dell’art. 174, comma ottavo, CDS, per non aver osservato le disposizioni relative alle interruzioni dei turni di lavoro previste dall'accordo di cui al comma 1 della medesima disposizione.

F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 6426/2021 Numero sezionale 3286/2022 Numero di raccolta generale 16033/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 Alla società era stata invece mosso l’addebito previsto dal comma 14 del medesimo art. 174 CDS, norma che punisce l’impresa che, nell'esecuzione dei trasporti, non osserva le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 561/2006, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati.

Il tribunale ha prescelto, quale criterio di competenza per l’opposizione, il luogo in cui aveva sede la società, osservando che l’illecito ascritto alla [OSCURATO:SOCIETA]. era riconducibile a scelte organizzative dell’imprenditore, che dovevano ritenersi presuntivamente assunte (o non assunte) presso la sede sociale.

L’art. 174, comma 14, CDS individua – in realtà - una pluralità di violazioni (richiamando le disposizioni del [OSCURATO:PERSONA] 561/2006 e, in particolare, gli obblighi sanciti dall’art. 10), che presuppongono la sussistenza dell’illecito ascritto al conducente nella fase di esecuzione del trasporto e per le quali non può adottarsi un criterio astratto di radicamento della competenza valevole in generale a prescindere dalla concreta individuazione del luogo di commissione.

In assenza di una disposizione derogatoria esplicita riguardo al criterio di individuazione della competenza territoriale specificamente invocabile per le violazioni di cui si discute, non sussistono ragioni per disattendere il principio generale, costantemente affermato da questa Corte, secondo cui in materia di sanzioni amministrative, il giudice territorialmente competente a decidere sulla opposizione è quello del luogo di accertamento dell'infrazione, presuntivamente ritenuto coincidente con quello di commissione dell'illecito, o quello del luogo di commissione del fatto, quando questo risulti pacificamente diverso da quello dell'accertamento; anche quando sussista una pluralità di luoghi di commissione dell'infrazione, la competenza territoriale è stabilita dal luogo F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 6426/2021 Numero sezionale 3286/2022 Numero di raccolta generale 16033/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 di accertamento dell'illecito (Cass. 3923/2010; Cass. 27202/2011; Cass. 7397/2014).

In sostanza, per luogo in cui è stata commessa l'infrazione - in base al quale si radicano sia la competenza dell'autorità amministrativa cui spetta di emettere il provvedimento sanzionatorio (art. 17 L. 689/1981), sia quella del giudice della opposizione allo stesso (art. 22 L.689/1981, ora art. 6 DS.LGS. 150/2011) - deve intendersi, di norma, quello in cui l'infrazione è stata accertata, purché sussista la competenza territoriale degli organi accertatori (Cass. 1876/2000; Cass. 9708/2001; Cass.14218/2009; Cass. 3923/2010; Cass. 1730/2017).

Tale criterio non si sostituisce a quello del luogo della commissione della violazione, emergente dalla lettera della legge, ma lo presuppone (Cass. 9346/1996; Cass. 10243/2000).

Nel caso in esame, la competenza del giudice di pace di Saluzzo è stata dichiarata non già in base al positivo accertamento del luogo di commissione, ma in base alla supposizione che tali violazioni, presupponendo scelte organizzative del lavoro, siano, per loro natura, suscettibili di essere consumate solo presso la sede, pur mancando, ad un riscontro sugli atti processuali, elementi di una sicura localizzazione della condotta illecita in un luogo diverso da quello dell’accertamento, effettuato pacificamente nel territorio del Comune di Torino.

In mancanza di contrarie risultanze di giudizio, la cognizione dell’illecito competeva al giudice di pace di Torino, in relazione al luogo dell’accertamento, e non a quello di Saluzzo, ove aveva sede la società opponente.

Consegue, per tali ragioni, l’accoglimento del primo motivo di ricorso con assorbimento delle altre censure.

F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 6426/2021 Numero sezionale 3286/2022 Numero di raccolta generale 16033/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con declaratoria di competenza del giudice di pace di Torino, che provvederà anche sulle spese processuali dei gradi di merito e del presente giudizio di legittimità in base all’esito finale della causa, e con concessione del termine di legge per la riassunzione.

P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e dichiara la competenza del Giudice di pace di Torino, dinanzi al quale rimette le parti anche per la regolazione delle spese processuali dei precedenti gradi di merito e di quelle di legittimità, con concessione del termine di legge per la riassunzione della causa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda, della Suprema Corte di Cassazione, in data 25.3.2022.

IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B E R T

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6426/2021 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 182. -RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] S.A.S., rappresentati e difesi dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, alla Piazza santi Apostoli n. 66. -CONTRORICORRENTI- avverso la sentenza del tribunale di Cuneo n. 87/2021, pubblicata in data 28.1.2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 25.3.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DECISIONE 1. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. hanno proposto opposizione dinanzi al Giudice di pace di Saluzzo avverso il verbale F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 6426/2021 Numero sezionale 3286/2022 Numero di raccolta generale 16033/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 con cui era stata contestata al conducente del veicolo degli opponenti la violazione 174, co. 8, CDS, nonché, alla società proprietaria del mezzo, la violazione dell'art. 174, co. 14, CDS, in relazione alle prescrizioni del Regolamento CE 561/2006, non avendo il conducente del veicolo osservato i turni di riposo e di interruzione dei trasporti. Hanno chiesto di annullare la sanzione, per insussistenza dei fatti contestati. Il Comune si è costituito, eccependo l’incompetenza per territorio del giudice adito, sul rilievo che la violazione era stata accertata nel territorio di Torino. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Saluzzo ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, compensando le spese di lite. Su appello degli opponenti, il tribunale – riformando sul punto la pronuncia di primo grado - ha invece ritenuto competente il giudice di pace di Saluzzo, in relazione all’ubicazione della sede della società sanzionata. Pronunciando nel merito, ha annullato la sanzione, ponendo in rilievo che la violazione dell'art. 174, comma 14, CDS, connessa con quella di cui all'art. 174, comma 8, CDS, con cui condivide lo stesso fatto, si fonda su un titolo di responsabilità diretta dell'impresa di trasporto, che – quindi- non può essere considerata automaticamente responsabile per il fatto del conducente. La norma contemplerebbe un illecito per il quale deve essere valutato il profilo soggettivo della violazione riguardo alla corretta organizzazione, informazione e controllo dei conducenti, alla luce del disposto dell’art. 10 del richiamato Regolamento CE, mentre, nel caso in esame, dal verbale era possibile evincere solo che “al momento del controllo su strada non era stato possibile visionare gli atti comprovanti la formazione informazione impartite all'autista da parte dell'azienda e non era possibile”, con F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 6426/2021 Numero sezionale 3286/2022 Numero di raccolta generale 16033/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 accertamento del tutto insufficiente per sanzionare la società, che aveva invece depositato la documentazione attestante gli obblighi cui dovevano attenersi i singoli conducenti dei mezzi. La cassazione della sentenza è chiesta dal Comune di Torino con ricorso in tre motivi. Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso poteva esser definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio. 2. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 204 bis CDS e art. 7 D.LGS. 150/2011, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n.32 c.p.c., sostenendo che, essendo contestato il trasporto senza effettuazione di interruzioni della guida, veniva in rilievo - ai fini della competenza - il luogo di accertamento della violazione, che ricadeva nel territorio comunale di Torino, con conseguente incompetenza del giudice di pace di Saluzzo. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 174, comma quattordicesimo, D.LGS. 285/1992, 10, commi secondo e terzo, [OSCURATO:PERSONA] 561/2006 e 33, comma primo, e terzo, REG. CE 165/2014, per aver il tribunale escluso la responsabilità della società, ritenendo sufficiente che fossero stati consegnati documenti pertinenti agli obblighi di guida del conducente, dovendo la resistente rispondere a titolo oggettivo o quantomeno provare di aver provveduto ad un’adeguata informazione e istruzione del conducente o ad una corretta organizzazione dei turni di lavoro. 2.1. Il primo motivo è fondato. La condotta contestata al conducente consisteva nella violazione dell’art. 174, comma ottavo, CDS, per non aver osservato le disposizioni relative alle interruzioni dei turni di lavoro previste dall'accordo di cui al comma 1 della medesima disposizione. F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 6426/2021 Numero sezionale 3286/2022 Numero di raccolta generale 16033/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 Alla società era stata invece mosso l’addebito previsto dal comma 14 del medesimo art. 174 CDS, norma che punisce l’impresa che, nell'esecuzione dei trasporti, non osserva le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 561/2006, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati. Il tribunale ha prescelto, quale criterio di competenza per l’opposizione, il luogo in cui aveva sede la società, osservando che l’illecito ascritto alla [OSCURATO:SOCIETA]. era riconducibile a scelte organizzative dell’imprenditore, che dovevano ritenersi presuntivamente assunte (o non assunte) presso la sede sociale. L’art. 174, comma 14, CDS individua – in realtà - una pluralità di violazioni (richiamando le disposizioni del [OSCURATO:PERSONA] 561/2006 e, in particolare, gli obblighi sanciti dall’art. 10), che presuppongono la sussistenza dell’illecito ascritto al conducente nella fase di esecuzione del trasporto e per le quali non può adottarsi un criterio astratto di radicamento della competenza valevole in generale a prescindere dalla concreta individuazione del luogo di commissione. In assenza di una disposizione derogatoria esplicita riguardo al criterio di individuazione della competenza territoriale specificamente invocabile per le violazioni di cui si discute, non sussistono ragioni per disattendere il principio generale, costantemente affermato da questa Corte, secondo cui in materia di sanzioni amministrative, il giudice territorialmente competente a decidere sulla opposizione è quello del luogo di accertamento dell'infrazione, presuntivamente ritenuto coincidente con quello di commissione dell'illecito, o quello del luogo di commissione del fatto, quando questo risulti pacificamente diverso da quello dell'accertamento; anche quando sussista una pluralità di luoghi di commissione dell'infrazione, la competenza territoriale è stabilita dal luogo F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 6426/2021 Numero sezionale 3286/2022 Numero di raccolta generale 16033/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 di accertamento dell'illecito (Cass. 3923/2010; Cass. 27202/2011; Cass. 7397/2014). In sostanza, per luogo in cui è stata commessa l'infrazione - in base al quale si radicano sia la competenza dell'autorità amministrativa cui spetta di emettere il provvedimento sanzionatorio (art. 17 L. 689/1981), sia quella del giudice della opposizione allo stesso (art. 22 L.689/1981, ora art. 6 DS.LGS. 150/2011) - deve intendersi, di norma, quello in cui l'infrazione è stata accertata, purché sussista la competenza territoriale degli organi accertatori (Cass. 1876/2000; Cass. 9708/2001; Cass.14218/2009; Cass. 3923/2010; Cass. 1730/2017). Tale criterio non si sostituisce a quello del luogo della commissione della violazione, emergente dalla lettera della legge, ma lo presuppone (Cass. 9346/1996; Cass. 10243/2000). Nel caso in esame, la competenza del giudice di pace di Saluzzo è stata dichiarata non già in base al positivo accertamento del luogo di commissione, ma in base alla supposizione che tali violazioni, presupponendo scelte organizzative del lavoro, siano, per loro natura, suscettibili di essere consumate solo presso la sede, pur mancando, ad un riscontro sugli atti processuali, elementi di una sicura localizzazione della condotta illecita in un luogo diverso da quello dell’accertamento, effettuato pacificamente nel territorio del Comune di Torino. In mancanza di contrarie risultanze di giudizio, la cognizione dell’illecito competeva al giudice di pace di Torino, in relazione al luogo dell’accertamento, e non a quello di Saluzzo, ove aveva sede la società opponente. Consegue, per tali ragioni, l’accoglimento del primo motivo di ricorso con assorbimento delle altre censure. F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 6426/2021 Numero sezionale 3286/2022 Numero di raccolta generale 16033/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con declaratoria di competenza del giudice di pace di Torino, che provvederà anche sulle spese processuali dei gradi di merito e del presente giudizio di legittimità in base all’esito finale della causa, e con concessione del termine di legge per la riassunzione. P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e dichiara la competenza del Giudice di pace di Torino, dinanzi al quale rimette le parti anche per la regolazione delle spese processuali dei precedenti gradi di merito e di quelle di legittimità, con concessione del termine di legge per la riassunzione della causa. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda, della Suprema Corte di Cassazione, in data 25.3.2022. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B E R T
Sentenza Cassazione n. 16033/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris