CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 febbraio 1998
Cassazione n. 40473/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 12/02/1998 [OSCURATO:PERSONA] nato il 01/06/1995 avverso la sentenza del 17/12/2019 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Milano ha riformato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti degli imputati, riqualificando il reato di tentato omicidio addebitato a Shaad in lesioni gravi, rideterminando la pena e confermando nel resto la sentenza del Tribunale. Avverso il provvedimento gli imputati hanno proposto ricorso tramite i difensori. La difesa Shaad lamenta vizio di manifesta illogicità della motivazione.; la difesa di [OSCURATO:PERSONA] si duole della violazione di legge in relazione all'art 110 cp. I ricorsi sono inammissibili. Il motivo nell'interesse di Shaad manca del requisito della specificità. Tra ì requisiti del ricorso per Cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Le argomentazioni del ricorrente si risolvono, infatti, in mere affermazioni di principio, prive di qualsivoglia appiglio alla sentenza impugnata. Le censure formulate nell'interesse del secondo imputato aspirano ad una rivalutazione del compendio probatorio preclusa in questa sede. Secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazìone dì una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4- 2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile diversa ricostruzione dei risultati di prova, come si ricava agevolmente dall'atto di ricorso quanto al tema della valutazione dellea partecipazione dell'imputato all'azione criminosa. La Corte territoriale ha plausibilmente e correttamente giustificato la propria decisione anche riguardo alla partecipazione del giudicabile al delitto di lesioni di cui al capo c). I ricorsi, pertanto, devono essere dichiarati inammissibili ed i ricorrenti condannati ciascuno al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Deciso il 13.9.2021 Il Consigliere estensore Il P