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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 dicembre 1973

Cassazione n. 25105/2023

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la seguente SENTENZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/12/1973 avverso l'ordinanza del 30/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto dle ricorso.

Lette le conclusioni (note di udienza), prevenute in data 14 aprile 2023, del difensore di fiducia e procuratore speciale, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento della richiesta. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Bologna con ordinanza del 30 dicembre 2022 ha respinto la istanza nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] di restituzione in termini ex art.175 cod. proc. pen. al fine di impugnare la sentenza del Tribunale di Bologna del 15 maggio 2014 (irrevocabile in data 13 dicembre 2015) con la quale era stato condannato alla pena di giustizia e alle statuizioni civili per il reato di lesioni.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il Galli attraverso il difensore di fiducia, nonché procuratore speciale, avv. [OSCURATO:PERSONA], evidenziando che:- In data 29 settembre 2008 in sede di identificazione ad opera della polizia Giudiziaria nominava difensore di fiducia l'avv. [OSCURATO:PERSONA], presso la quale eleggeva domicilio e alla quale forniva i propri recapiti e chiedeva di essere tenuto informato della vicenda processuale. - Il difensore gli comunicava che la vicenda processuale era stata archiviata e non gli era dovuta alcuna comunicazione. - In data 19 dicembre 2011 era notificato al difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA] il decreto di citazione nella qualità di difensore e di domiciliatario dell'imputato per la prima udienza dinanzi al Tribunale di Bologna in composizione monocratica per la data del 18 gennaio 2012.

La notifica era effettuata nel mancato rispetto dei 60 giorni liberi a comparire.

Il giudice dichiarava la contumacia dell'imputato e dopo alcune udienze, in data 6 febbraio 2014, il difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA] rinunciava al mandato difensivo inviando una lettera raccomandata non al luogo di residenza del Galli (Modena, [OSCURATO:PERSONA] 134), ma ad un indirizzo in Riccione alla [OSCURATO:PERSONA] c/o Opera, raccomandata consegnata a tale [OSCURATO:PERSONA], sconosciuto al Galli il quale, dunque, non aveva mai avuto conoscenza di siffatta rinuncia.

Conseguentemente non aveva proceduto alla nomina di un nuovo difensore di fiducia e ad una modifica dell'elezione di domicilio.

A seguito della rinuncia al mandato difensivo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], nel corso del processo si procedeva alla nomina di un difensore di ufficio in data 31 marzo 2014. - In data 15 maggio 2014 era emessa sentenza di condanna a carico del Galli senza che lo stesso avesse alcuna notizia della pronuncia nei suoi confronti. [OSCURATO:PERSONA] conosceva della intervenuta condanna solo a seguito della richiesta di un certificato del casellario giudiziale. - In data 4 ottobre 2022 l'attuale difensore di fiducia incontrava il Galli che lo aveva incaricato di effettuare verifiche processuali e in data 10 ottobre 2002 era depositata presso la Corte di appello di Bologna istanza di restituzione in termini. - La Corte di appello di Bologna dichiarava inammissibile l'istanza in data 30 dicembre 2022.

3. Con il primo motivo la difesa lamenta la violazione di legge e vizio di motivazione in quanto la ordinanza impugnata è stata emessa senza l'acquisizione del fascicolo processuale, pur essendo lo stesso espressamente richiesto.

La mancata acquisizione del fascicolo processuale del quale pure aveva chiesto l'acquisizione ha determinato l'assenza della documentazione necessaria per valutare l'istanza.3.1.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge in ragione della equiparazione nell'ordinanza impugnata tra il verbale di identificazione e la vocatio in iudicum ai fini della conoscenza del processo. [OSCURATO:PERSONA] non ha mai avuto conoscenza in ragione delle suesposte circostanze del decreto di citazione a giudizio.

Non è condivisibile alla luce delle pronunzie delle Sezioni Unite di questa Corte la equiparazione tra la conoscenza del procedimento e la conoscenza del processo.

3.2. Con il terzo motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione ad un onere della Corte di reperire la prova dell'effettiva conoscenza del decreto di citazione o dell'estratto contumaciale della sentenza.

La regolare notifica dell'estratto contumaciale al difensore di fiducia che abbia rinunciato al mandato difensivo e che continui ad essere il domiciliatario non è sufficiente a ritenere la conoscenza in capo all'imputato atteso che la conoscenza presuppone la permanenza del rapporto professionale (Sez.5 n.16330/2013).

3.3. Con il quarto motivo è stato dedotto vizio di motivazione quanto alla validità dell'indirizzo presso il quale il difensore aveva spedito la raccomandata con l'atto di rinuncia al mandato.

Lamenta il ricorrente che la prova dell'errore del difensore in ordine alla individuazione dell'indirizzo al quale inviare la rinuncia al mandato non può essere fornita dall'assistito che peraltro risultava [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]; né dalla regolarità formale della notifica presso un terzo soggetto può farsi discendere la conoscenza del processo a carico dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Il primo motivo è generico dal momento che il ricorrente non chiarisce i motivi per i quali la mancata acquisizione del fascicolo processuale abbia pregiudicato la decisione impugnata.

È altresì manifestamente infondato non confrontandosi con i contenuti dell'ordinanza impugnata che ha risposto ai rilievi difensivi sulla base della documentazione prodotta dal difensore in relazione alle singole doglianze proposte.

2. Il secondo, il terzo e il quarto motivo -da trattarsi congiuntamente in ragione della stretta connessione delle censure avanzate relative alla presunzione della effettiva conoscenza del processo- risultano manifestamente infondati non confrontandosi con i contenuti della impugnata ordinanza e con le indicazioni di questa Corte sul tema oggetto di ricorso.

2.1. Dalla lettura della ordinanza impugnata emerge che i giudici di appello hanno, con motivazione puntuale ed immune da vizi logici, richiamato la giurisprudenza di questa Corte (sez.4 n.13236 del 23 /03/2022; sez.3 n.2252 del 07/07/2021; sez.2 n.14375 del 31/03/2021) relativa ad analoghe fattispecie, e operando buon governo dei principi indicati, hanno chiarito che: - alcuna allegazione è stata fornita alla tesi difensiva circa un impedimento in capo all'assistito ostativo alla conoscenza del processo e alla coltivazione dei rapporti con il difensore, al di là dell'assenza di ulteriori contatti dopo quelli iniziali, essendosi la fase processuale radicata in costanza di rapporto defensionale. - alcun dubbio sussiste sulla ritualità della notifica del decreto di citazione presso il difensore domiciliatario (l'omesso rispetto dei termini a comparire è nullità a regime intermedio che non è stata tempestivamente dedotta); - il decorso di un tempo superiore ai due anni tra la notifica del decreto di citazione e la rinuncia al mandato postula in alternativa l'impiego di un minimo onere di diligenza dell'indagato di informarsi della vicenda processuale; in alternativa la colpevole inerzia del ricorrente che si è consapevolmente disinteressato delle sorti del giudizio a suo carico.

Va al riguardo osservato che correttamente l'ordinanza impugnata opera un riferimento all'art.175 comma secondo cod. proc. pen. nella sua precedente formulazione e dunque alla "colpevole inerzia" in quanto al caso in esame va applicata la disciplina antecedente alla riforma del 2014, come risulta dalla norma transitoria di cui all'art.15 bis della L. 28 aprile 2014 n.67 inserito dalla L. 11 agosto 2014 n.118 laddove stabilisce al secondo comma che "le disposizioni vigenti prima della entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge quando l'imputato è stato dichiarato contumace e non è stato emesso il decreto di irreperibilità". - l'atto di rinuncia al mandato è stato comunicato ad un indirizzo diverso rispetto a quello di residenza indicato nel decreto di citazione, ma con motivazione non manifestamente illogica e non contraddittoria, l'ordinanza impugnata ha correttamente dedotto che la indicazione dell'indirizzo da parte del difensore di fiducia rende ragionevole presumere che tale indirizzo fosse stato indicato dallo stesso imputato al difensore quale suo recapito ( del resto risulta consegnato ad un soggetto che il ricorrente genericamente dichiara di non conoscere e non si comprende per quale motivo il difensore di fiducia avrebbe scelto "inopinatamente" un indirizzo diverso da quello di residenza) e il ricorrente avrebbe dovuto provare l'erroneità dell'indirizzo.

Va peraltro richiamata la di questa Corte secondo la quale "La notifica della citazione a giudizio e dell'estratto della sentenza contumaciale nel domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia dell'imputato deve far ritenere che il condannato in contumacia abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento e del provvedimento di condanna, sì da non aver diritto alla restituzione nel termine per l'impugnazione, salva la documentata allegazione della perdurante negligenza del difensore domiciliatario, a fronte di una periodica attività di ricerca di informazioni presso tale professionista. (Sez. 2, n. 3911 del 20/12/2022 (2023) Rv. 284215; Sez. 3, n. 8860 del 25/05/2016, Adinolfi, Rv. 269341), non risultando del pari sufficiente, ai fini della restituzione nel termine, la mera deduzione della mancata conoscenza priva di concrete allegazioni come nel caso di specie.

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità dei ricorsi, nella misura di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro t

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/12/1973 avverso l'ordinanza del 30/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto dle ricorso. Lette le conclusioni (note di udienza), prevenute in data 14 aprile 2023, del difensore di fiducia e procuratore speciale, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento della richiesta. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bologna con ordinanza del 30 dicembre 2022 ha respinto la istanza nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] di restituzione in termini ex art.175 cod. proc. pen. al fine di impugnare la sentenza del Tribunale di Bologna del 15 maggio 2014 (irrevocabile in data 13 dicembre 2015) con la quale era stato condannato alla pena di giustizia e alle statuizioni civili per il reato di lesioni. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il Galli attraverso il difensore di fiducia, nonché procuratore speciale, avv. [OSCURATO:PERSONA], evidenziando che:- In data 29 settembre 2008 in sede di identificazione ad opera della polizia Giudiziaria nominava difensore di fiducia l'avv. [OSCURATO:PERSONA], presso la quale eleggeva domicilio e alla quale forniva i propri recapiti e chiedeva di essere tenuto informato della vicenda processuale. - Il difensore gli comunicava che la vicenda processuale era stata archiviata e non gli era dovuta alcuna comunicazione. - In data 19 dicembre 2011 era notificato al difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA] il decreto di citazione nella qualità di difensore e di domiciliatario dell'imputato per la prima udienza dinanzi al Tribunale di Bologna in composizione monocratica per la data del 18 gennaio 2012. La notifica era effettuata nel mancato rispetto dei 60 giorni liberi a comparire. Il giudice dichiarava la contumacia dell'imputato e dopo alcune udienze, in data 6 febbraio 2014, il difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA] rinunciava al mandato difensivo inviando una lettera raccomandata non al luogo di residenza del Galli (Modena, [OSCURATO:PERSONA] 134), ma ad un indirizzo in Riccione alla [OSCURATO:PERSONA] c/o Opera, raccomandata consegnata a tale [OSCURATO:PERSONA], sconosciuto al Galli il quale, dunque, non aveva mai avuto conoscenza di siffatta rinuncia. Conseguentemente non aveva proceduto alla nomina di un nuovo difensore di fiducia e ad una modifica dell'elezione di domicilio. A seguito della rinuncia al mandato difensivo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], nel corso del processo si procedeva alla nomina di un difensore di ufficio in data 31 marzo 2014. - In data 15 maggio 2014 era emessa sentenza di condanna a carico del Galli senza che lo stesso avesse alcuna notizia della pronuncia nei suoi confronti. [OSCURATO:PERSONA] conosceva della intervenuta condanna solo a seguito della richiesta di un certificato del casellario giudiziale. - In data 4 ottobre 2022 l'attuale difensore di fiducia incontrava il Galli che lo aveva incaricato di effettuare verifiche processuali e in data 10 ottobre 2002 era depositata presso la Corte di appello di Bologna istanza di restituzione in termini. - La Corte di appello di Bologna dichiarava inammissibile l'istanza in data 30 dicembre 2022. 3. Con il primo motivo la difesa lamenta la violazione di legge e vizio di motivazione in quanto la ordinanza impugnata è stata emessa senza l'acquisizione del fascicolo processuale, pur essendo lo stesso espressamente richiesto. La mancata acquisizione del fascicolo processuale del quale pure aveva chiesto l'acquisizione ha determinato l'assenza della documentazione necessaria per valutare l'istanza.3.1. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge in ragione della equiparazione nell'ordinanza impugnata tra il verbale di identificazione e la vocatio in iudicum ai fini della conoscenza del processo. [OSCURATO:PERSONA] non ha mai avuto conoscenza in ragione delle suesposte circostanze del decreto di citazione a giudizio. Non è condivisibile alla luce delle pronunzie delle Sezioni Unite di questa Corte la equiparazione tra la conoscenza del procedimento e la conoscenza del processo. 3.2. Con il terzo motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione ad un onere della Corte di reperire la prova dell'effettiva conoscenza del decreto di citazione o dell'estratto contumaciale della sentenza. La regolare notifica dell'estratto contumaciale al difensore di fiducia che abbia rinunciato al mandato difensivo e che continui ad essere il domiciliatario non è sufficiente a ritenere la conoscenza in capo all'imputato atteso che la conoscenza presuppone la permanenza del rapporto professionale (Sez.5 n.16330/2013). 3.3. Con il quarto motivo è stato dedotto vizio di motivazione quanto alla validità dell'indirizzo presso il quale il difensore aveva spedito la raccomandata con l'atto di rinuncia al mandato. Lamenta il ricorrente che la prova dell'errore del difensore in ordine alla individuazione dell'indirizzo al quale inviare la rinuncia al mandato non può essere fornita dall'assistito che peraltro risultava [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]; né dalla regolarità formale della notifica presso un terzo soggetto può farsi discendere la conoscenza del processo a carico dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo è generico dal momento che il ricorrente non chiarisce i motivi per i quali la mancata acquisizione del fascicolo processuale abbia pregiudicato la decisione impugnata. È altresì manifestamente infondato non confrontandosi con i contenuti dell'ordinanza impugnata che ha risposto ai rilievi difensivi sulla base della documentazione prodotta dal difensore in relazione alle singole doglianze proposte. 2. Il secondo, il terzo e il quarto motivo -da trattarsi congiuntamente in ragione della stretta connessione delle censure avanzate relative alla presunzione della effettiva conoscenza del processo- risultano manifestamente infondati non confrontandosi con i contenuti della impugnata ordinanza e con le indicazioni di questa Corte sul tema oggetto di ricorso. 2.1. Dalla lettura della ordinanza impugnata emerge che i giudici di appello hanno, con motivazione puntuale ed immune da vizi logici, richiamato la giurisprudenza di questa Corte (sez.4 n.13236 del 23 /03/2022; sez.3 n.2252 del 07/07/2021; sez.2 n.14375 del 31/03/2021) relativa ad analoghe fattispecie, e operando buon governo dei principi indicati, hanno chiarito che: - alcuna allegazione è stata fornita alla tesi difensiva circa un impedimento in capo all'assistito ostativo alla conoscenza del processo e alla coltivazione dei rapporti con il difensore, al di là dell'assenza di ulteriori contatti dopo quelli iniziali, essendosi la fase processuale radicata in costanza di rapporto defensionale. - alcun dubbio sussiste sulla ritualità della notifica del decreto di citazione presso il difensore domiciliatario (l'omesso rispetto dei termini a comparire è nullità a regime intermedio che non è stata tempestivamente dedotta); - il decorso di un tempo superiore ai due anni tra la notifica del decreto di citazione e la rinuncia al mandato postula in alternativa l'impiego di un minimo onere di diligenza dell'indagato di informarsi della vicenda processuale; in alternativa la colpevole inerzia del ricorrente che si è consapevolmente disinteressato delle sorti del giudizio a suo carico. Va al riguardo osservato che correttamente l'ordinanza impugnata opera un riferimento all'art.175 comma secondo cod. proc. pen. nella sua precedente formulazione e dunque alla "colpevole inerzia" in quanto al caso in esame va applicata la disciplina antecedente alla riforma del 2014, come risulta dalla norma transitoria di cui all'art.15 bis della L. 28 aprile 2014 n.67 inserito dalla L. 11 agosto 2014 n.118 laddove stabilisce al secondo comma che "le disposizioni vigenti prima della entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge quando l'imputato è stato dichiarato contumace e non è stato emesso il decreto di irreperibilità". - l'atto di rinuncia al mandato è stato comunicato ad un indirizzo diverso rispetto a quello di residenza indicato nel decreto di citazione, ma con motivazione non manifestamente illogica e non contraddittoria, l'ordinanza impugnata ha correttamente dedotto che la indicazione dell'indirizzo da parte del difensore di fiducia rende ragionevole presumere che tale indirizzo fosse stato indicato dallo stesso imputato al difensore quale suo recapito ( del resto risulta consegnato ad un soggetto che il ricorrente genericamente dichiara di non conoscere e non si comprende per quale motivo il difensore di fiducia avrebbe scelto "inopinatamente" un indirizzo diverso da quello di residenza) e il ricorrente avrebbe dovuto provare l'erroneità dell'indirizzo. Va peraltro richiamata la di questa Corte secondo la quale "La notifica della citazione a giudizio e dell'estratto della sentenza contumaciale nel domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia dell'imputato deve far ritenere che il condannato in contumacia abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento e del provvedimento di condanna, sì da non aver diritto alla restituzione nel termine per l'impugnazione, salva la documentata allegazione della perdurante negligenza del difensore domiciliatario, a fronte di una periodica attività di ricerca di informazioni presso tale professionista. (Sez. 2, n. 3911 del 20/12/2022 (2023) Rv. 284215; Sez. 3, n. 8860 del 25/05/2016, Adinolfi, Rv. 269341), non risultando del pari sufficiente, ai fini della restituzione nel termine, la mera deduzione della mancata conoscenza priva di concrete allegazioni come nel caso di specie. 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità dei ricorsi, nella misura di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro t
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