Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 aprile 2026

Cassazione n. 08289/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]2026PAPPALARDO;1020- controricorrente -avverso la sentenza n. 307/2023 della CORTE D'APPELLO diCATANIA, depositata il 30/03/2023 R.G.N. 1232/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del26/02/2026 dalla Consigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 10523/2023Numero sezionale 1020/2026Numero di raccolta generale 8289/2026Data pubblicazione 02/04/20261.

Il Tribunale di Siracusa, con sentenza n. 848/2021, accoglievala domanda proposta dalla signora [OSCURATO:PERSONA], di accertamentodel proprio diritto all’indennità di disoccupazione NASpI e dicondanna dell’INPS al pagamento delle relative prestazioni.

SpadaRita esponeva di essere stata assunta dalla società 3RConsultings.r.l.s. il 29 maggio 2017 e di aver concluso il rapporto di lavoro il30 aprile 2018.

Il 9 maggio 2018 aveva presentato domanda diNASpI all’INPS, che però veniva respinta perché non avevacomunicato, entro trenta giorni, il reddito presunto per l’anno 2018derivante da attività autonoma svolta come amministratrice disocietà; tale omissione aveva determinato la decadenza dalbeneficio.Con sentenza n. 307/2023, la Corte di Appello di Catania rigettaval’appello proposto dall’INPS.

Riteneva, infatti, che la mera titolaritàdella carica di amministratrice unica della società 3RConsultings.r.l.s., svolta a titolo gratuito, non comportasse – ai sensi dell’art.10, comma 1, d.lgs. n. 22/2015 – alcun obbligo informativo inordine alla situazione reddituale e, quindi, non determinasse ladecadenza dalla NASpI.

La gratuità dell’incarico risultava, peraltro,confermata anche dalla dichiarazione dei redditi dell’appellatarelativa all’anno fiscale 2018.2.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso l’INPS, affidato a unmotivo, ulteriormente illustrato da memoria depositata ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c. in prossimità dell’udienza.3.

La parte privata depositava controricorso.4.

Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio,in applicazione degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, primocomma, cod. proc. civ.Numero registro generale 10523/2023Numero sezionale 1020/2026Il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nelN tuemrermo diinraecc olta generale 8289/2026Data pubblicazione 02/04/2026di sessanta giorni dall'adozione della decisione in Camera diconsiglio.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con l’unico motivo di ricorso, l’INPS denuncia la violazione efalsa applicazione degli artt. 9, secondo comma, 10, comma primo,e 11, lett. b) e c), del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 22, con riferimentoall’art. 12 delle disposizioni preliminari al cod. civ., in tema didiritto all’indennità NASpI a decorrere dal 17 maggio 2018.

L’INPScensura la decisione della Corte d’appello nella parte in cui haescluso la decadenza dalla prestazione per il mancatoadempimento dell’obbligo di comunicare lo svolgimentodell’attività (amministratore unico di società) e il relativo redditopresunto, anche se pari a zero.2.– Il motivo è infondato.La censura investe l’estensione degli obblighi informativi neiconfronti dell’INPS gravanti su chi richiede la NASpI, anchenell’ipotesi in cui non sia svolta attività lavorativa produttiva direddito, ma sia rivestita la sola qualifica societaria diamministratore unico.Al riguardo, va premesso che l’art. 10, comma 1, d.lgs. n. 22/2015stabilisce, per quanto qui rileva, che “il lavoratore che durante ilperiodo in cui percepisce la NASpI intraprenda un'attivitàlavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricavaun reddito […], deve informare l’INPS entro un mese dall'iniziodell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne”.

Ilsuccessivo art. 11 prevede, al comma 1, lett. c), la “decadenzadalla fruizione della NASpI” nel caso di “inizio di un’attivitàlavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senzaprovvedere alla comunicazione di cui all’articolo 10, comma 1,primo periodo”.Numero registro generale 10523/2023Numero sezionale 1020/20262.1.

La decadenza dalla NASpI, secondo l'articolo 11, Ncuommeromdi ara cc1ol,ta generale 8289/2026Data pubblicazione 02/04/2026lettera c), si verifica quando il beneficiario percepisce iltrattamento di disoccupazione e svolge contemporaneamenteun'attività lavorativa che genera reddito.

Come chiarito da questaCorte, tale situazione può riguardare sia attività iniziate dopo larichiesta di NASpI, sia attività preesistenti che vengono svolte conmaggiore impegno rispetto al passato (cfr., in argomento, Cass.n. 5951/2001).

La decadenza si applica se l'assicurato noncomunica tale attività come previsto dall'articolo 10 (v. ancheCass. n. 11543/2024).Il termine di un mese per la comunicazione all’INPS del redditoannuo presumibilmente traibile decorre dalla presentazione delladomanda di NASpI, se l’attività autonoma o di impresa individualeprecede lo stato di disoccupazione; se, invece, l’attività iniziasuccessivamente, in costanza di fruizione della NASpI, il terminedecorre dall’inizio dell’attività.2.2.

Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che le citatedisposizioni non possono trovare applicazione allorché risulti chel’assicurato non ha svolto alcuna attività lavorativa di carattereautonomo o imprenditoriale, limitandosi a rivestire la qualità disocio e consigliere di amministrazione di una società aresponsabilità limitata (Cass. n.2402/2025).Tale è l’evenienza che ricorre nel caso in esame. [OSCURATO:PERSONA] ha valorizzato circostanze non contestate dall’ente(pag. 3), e in particolare che l’incarico di amministratore unicodella [OSCURATO:SOCIETA]. era svolto “a titolo gratuito”, comerisultava dall’atto costitutivo ed era confermato dalla dichiarazionedei redditi presentata per l’anno fiscale 2018.

Né l’INPS, sul qualericadeva il relativo onere, ha dimostrato che al formale ruolo diamministratrice si sia accompagnato l’effettivo svolgimento diNumero registro generale 10523/2023La fattispecie di decadenza di cui all'art. 11, comma 1, lettN.u mce)r,o sezionale 1020/2026Numero di raccolta generale 8289/2026del d.lgs. n. 22 del 2015, invero, non è applicabileData pubblicazione 02/04/2026automaticamente al socio, consigliere di amministrazione oamministratore unico di una società a responsabilità limitata, inquanto tali figure non implicano di per sé lo svolgimento di attivitàlavorativa di carattere autonomo o imprenditoriale soggettaall’obbligo di comunicazione di cui all’art. 10, comma 1, delmedesimo decreto (così Cass. n. 22921 del 2024; nello stessosenso cfr. anche Cass. n. 11643 del 2025).Tale conclusione si giustifica in quanto: a) l’amministratoreunico o il consigliere di amministrazione di una società per azionisono legati da un rapporto di tipo societario che, in considerazionedell’immedesimazione organica che si verifica tra persona fisica edente e dell’assenza del requisito della coordinazione, non puòritenersi compreso né tra i rapporti di collaborazione coordinata econtinuativa di cui all’art. 409 n. 3) c.p.c. né, a fortiori, tra quellidi lavoro subordinato di cui all’art. 2094 c.c., salvo diversoaccertamento del giudice di merito; b) non è decisiva la previsionedi cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis), T.U. n. 917 del 1986,secondo cui sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente «lesomme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periododi imposta (...) in relazione agli uffici di amministratore, sindaco orevisore di società associazioni ed altri enti con o senza personalitàgiuridica», atteso che la previsione dell’art. 10, comma 1, del d.lgs.n. 22 del 2015 ricollega l’obbligo di comunicazione previsto a penadi decadenza allo svolgimento di una «attività lavorativa autonomao di impresa individuale», oltre che al reddito da essa derivabile(cfr. Cass. n. 34891 del 2024; n. 6933 del 2024).3.

I principi richiamati, cui va data continuità in questa sede,conducono al rigetto del ricorso, avuto riguardo alle peculiarità delcaso.Numero registro generale 10523/20234.

La complessità della questione trattata, sulla quale il prNiumeoro sezionale 1020/2026Numero di raccolta generale 8289/2026pronunciamento di questa Corte è posteriore alla notifica delData pubblicazione 02/04/2026ricorso per cassazione, consiglia la compensazione tra le parti dellespese del giudizio di legittimità (Cass. n. 22921 del 2024 e Cass.n. 34891 del 2024).5.

Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti perl’applicazione dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del2002, come modificato dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del2012.

Spetta peraltro all’amministrazione giudiziaria verificare ladebenza in concreto del contributo per l’inesistenza di causeoriginarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v.Cass., Sez.

Un., n. 4315 del 2020).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso, spese compensate.Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dàdella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma delcomma 1bis dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 febbraio2026La PresidenteRossana MancinoNumero registro generale 10523/2023Numero sezionale 1020/2026Numero di raccolta generale 8289/2026Data pubblicazione 02/04/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]2026PAPPALARDO;1020- controricorrente -avverso la sentenza n. 307/2023 della CORTE D'APPELLO diCATANIA, depositata il 30/03/2023 R.G.N. 1232/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del26/02/2026 dalla Consigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 10523/2023Numero sezionale 1020/2026Numero di raccolta generale 8289/2026Data pubblicazione 02/04/20261. Il Tribunale di Siracusa, con sentenza n. 848/2021, accoglievala domanda proposta dalla signora [OSCURATO:PERSONA], di accertamentodel proprio diritto all’indennità di disoccupazione NASpI e dicondanna dell’INPS al pagamento delle relative prestazioni. SpadaRita esponeva di essere stata assunta dalla società 3RConsultings.r.l.s. il 29 maggio 2017 e di aver concluso il rapporto di lavoro il30 aprile 2018. Il 9 maggio 2018 aveva presentato domanda diNASpI all’INPS, che però veniva respinta perché non avevacomunicato, entro trenta giorni, il reddito presunto per l’anno 2018derivante da attività autonoma svolta come amministratrice disocietà; tale omissione aveva determinato la decadenza dalbeneficio.Con sentenza n. 307/2023, la Corte di Appello di Catania rigettaval’appello proposto dall’INPS. Riteneva, infatti, che la mera titolaritàdella carica di amministratrice unica della società 3RConsultings.r.l.s., svolta a titolo gratuito, non comportasse – ai sensi dell’art.10, comma 1, d.lgs. n. 22/2015 – alcun obbligo informativo inordine alla situazione reddituale e, quindi, non determinasse ladecadenza dalla NASpI. La gratuità dell’incarico risultava, peraltro,confermata anche dalla dichiarazione dei redditi dell’appellatarelativa all’anno fiscale 2018.2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso l’INPS, affidato a unmotivo, ulteriormente illustrato da memoria depositata ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c. in prossimità dell’udienza.3. La parte privata depositava controricorso.4. Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio,in applicazione degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, primocomma, cod. proc. civ.Numero registro generale 10523/2023Numero sezionale 1020/2026Il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nelN tuemrermo diinraecc olta generale 8289/2026Data pubblicazione 02/04/2026di sessanta giorni dall'adozione della decisione in Camera diconsiglio.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con l’unico motivo di ricorso, l’INPS denuncia la violazione efalsa applicazione degli artt. 9, secondo comma, 10, comma primo,e 11, lett. b) e c), del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 22, con riferimentoall’art. 12 delle disposizioni preliminari al cod. civ., in tema didiritto all’indennità NASpI a decorrere dal 17 maggio 2018. L’INPScensura la decisione della Corte d’appello nella parte in cui haescluso la decadenza dalla prestazione per il mancatoadempimento dell’obbligo di comunicare lo svolgimentodell’attività (amministratore unico di società) e il relativo redditopresunto, anche se pari a zero.2.– Il motivo è infondato.La censura investe l’estensione degli obblighi informativi neiconfronti dell’INPS gravanti su chi richiede la NASpI, anchenell’ipotesi in cui non sia svolta attività lavorativa produttiva direddito, ma sia rivestita la sola qualifica societaria diamministratore unico.Al riguardo, va premesso che l’art. 10, comma 1, d.lgs. n. 22/2015stabilisce, per quanto qui rileva, che “il lavoratore che durante ilperiodo in cui percepisce la NASpI intraprenda un'attivitàlavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricavaun reddito […], deve informare l’INPS entro un mese dall'iniziodell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne”. Ilsuccessivo art. 11 prevede, al comma 1, lett. c), la “decadenzadalla fruizione della NASpI” nel caso di “inizio di un’attivitàlavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senzaprovvedere alla comunicazione di cui all’articolo 10, comma 1,primo periodo”.Numero registro generale 10523/2023Numero sezionale 1020/20262.1. La decadenza dalla NASpI, secondo l'articolo 11, Ncuommeromdi ara cc1ol,ta generale 8289/2026Data pubblicazione 02/04/2026lettera c), si verifica quando il beneficiario percepisce iltrattamento di disoccupazione e svolge contemporaneamenteun'attività lavorativa che genera reddito. Come chiarito da questaCorte, tale situazione può riguardare sia attività iniziate dopo larichiesta di NASpI, sia attività preesistenti che vengono svolte conmaggiore impegno rispetto al passato (cfr., in argomento, Cass.n. 5951/2001). La decadenza si applica se l'assicurato noncomunica tale attività come previsto dall'articolo 10 (v. ancheCass. n. 11543/2024).Il termine di un mese per la comunicazione all’INPS del redditoannuo presumibilmente traibile decorre dalla presentazione delladomanda di NASpI, se l’attività autonoma o di impresa individualeprecede lo stato di disoccupazione; se, invece, l’attività iniziasuccessivamente, in costanza di fruizione della NASpI, il terminedecorre dall’inizio dell’attività.2.2. Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che le citatedisposizioni non possono trovare applicazione allorché risulti chel’assicurato non ha svolto alcuna attività lavorativa di carattereautonomo o imprenditoriale, limitandosi a rivestire la qualità disocio e consigliere di amministrazione di una società aresponsabilità limitata (Cass. n.2402/2025).Tale è l’evenienza che ricorre nel caso in esame. [OSCURATO:PERSONA] ha valorizzato circostanze non contestate dall’ente(pag. 3), e in particolare che l’incarico di amministratore unicodella [OSCURATO:SOCIETA]. era svolto “a titolo gratuito”, comerisultava dall’atto costitutivo ed era confermato dalla dichiarazionedei redditi presentata per l’anno fiscale 2018. Né l’INPS, sul qualericadeva il relativo onere, ha dimostrato che al formale ruolo diamministratrice si sia accompagnato l’effettivo svolgimento diNumero registro generale 10523/2023La fattispecie di decadenza di cui all'art. 11, comma 1, lettN.u mce)r,o sezionale 1020/2026Numero di raccolta generale 8289/2026del d.lgs. n. 22 del 2015, invero, non è applicabileData pubblicazione 02/04/2026automaticamente al socio, consigliere di amministrazione oamministratore unico di una società a responsabilità limitata, inquanto tali figure non implicano di per sé lo svolgimento di attivitàlavorativa di carattere autonomo o imprenditoriale soggettaall’obbligo di comunicazione di cui all’art. 10, comma 1, delmedesimo decreto (così Cass. n. 22921 del 2024; nello stessosenso cfr. anche Cass. n. 11643 del 2025).Tale conclusione si giustifica in quanto: a) l’amministratoreunico o il consigliere di amministrazione di una società per azionisono legati da un rapporto di tipo societario che, in considerazionedell’immedesimazione organica che si verifica tra persona fisica edente e dell’assenza del requisito della coordinazione, non puòritenersi compreso né tra i rapporti di collaborazione coordinata econtinuativa di cui all’art. 409 n. 3) c.p.c. né, a fortiori, tra quellidi lavoro subordinato di cui all’art. 2094 c.c., salvo diversoaccertamento del giudice di merito; b) non è decisiva la previsionedi cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis), T.U. n. 917 del 1986,secondo cui sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente «lesomme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periododi imposta (...) in relazione agli uffici di amministratore, sindaco orevisore di società associazioni ed altri enti con o senza personalitàgiuridica», atteso che la previsione dell’art. 10, comma 1, del d.lgs.n. 22 del 2015 ricollega l’obbligo di comunicazione previsto a penadi decadenza allo svolgimento di una «attività lavorativa autonomao di impresa individuale», oltre che al reddito da essa derivabile(cfr. Cass. n. 34891 del 2024; n. 6933 del 2024).3. I principi richiamati, cui va data continuità in questa sede,conducono al rigetto del ricorso, avuto riguardo alle peculiarità delcaso.Numero registro generale 10523/20234. La complessità della questione trattata, sulla quale il prNiumeoro sezionale 1020/2026Numero di raccolta generale 8289/2026pronunciamento di questa Corte è posteriore alla notifica delData pubblicazione 02/04/2026ricorso per cassazione, consiglia la compensazione tra le parti dellespese del giudizio di legittimità (Cass. n. 22921 del 2024 e Cass.n. 34891 del 2024).5. Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti perl’applicazione dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del2002, come modificato dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del2012. Spetta peraltro all’amministrazione giudiziaria verificare ladebenza in concreto del contributo per l’inesistenza di causeoriginarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v.Cass., Sez. Un., n. 4315 del 2020). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso, spese compensate.Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dàdella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma delcomma 1bis dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 febbraio2026La PresidenteRossana MancinoNumero registro generale 10523/2023Numero sezionale 1020/2026Numero di raccolta generale 8289/2026Data pubblicazione 02/04/2026
Sentenza Cassazione n. 08289/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris