CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 31601/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 13275/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Ronciglione, n. 3; - ricorrente e controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t. [OSCURATO:PERSONA], rap- presentato e difeso dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via F. Confalonieri, n. 5; - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Corte d'appello di Trento, Sezione distaccata di Bol- zano, n. 190/15, depositata il 30 novembre 2015. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 17 febbraio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Giuseppe LOCATELLI, che ha concluso chiedendo il ri- getto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], già comproprietario di un fondo della superficie di 6.150 mq. sito in Castelrotto (BZ), e riportato in Catasto alle particelle 331/10, 331/11, 331/17, 331/18, 331/19 e 331/21, convenne in giudizio il Comune di Castelrotto, proponendo opposizione alla stima dell'indennità do- vuta per l'espropriazione dell'immobile, determinata con decreto del 2 feb- braio 2011. A sostegno della domanda, affermò l'inadeguatezza dell'importo rispetto alle caratteristiche dell'area ed al prestigio paesaggistico, commerciale e tu- ristico della località, nonché ai prezzi correnti di mercato, sollevando inoltre questione di legittimità costituzionale dell'art. 7-quínquies della legge della Provincia autonoma di Bolzano 15 aprile 1991, n. 10, come modificata dalla legge provinciale 13 novembre 2009, n. 9, per contrasto con gli artt. 3, 10, 11, 24, 42, 97, 113 e 117 Cost. Si costituì il Comune, e resistette alla domanda, chiedendone il rigetto. 1.1. Con sentenza del 30 novembre 2015, la Corte d'appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, ha accolto la domanda, determinando l'inden- nità di espropriazione in Euro 2.125.483,00, oltre interessi legali dal 2 feb- braio 2011. Premesso che in sede di opposizione alla stima il giudice deve procedere alla determinazione della giusta indennità sulla base dei criteri previsti dalla legge, indipendentemente dalle indicazioni e dalle richieste delle parti, e pre- cisato che ai fini dell'accertamento dell'edificabilità dell'area espropriata oc- corre tener conto della classificazione prevista dagli strumenti urbanistici vi- genti alla data di emissione del decreto di esproprio, la Corte ha rilevato che nel piano urbanistico comunale adottato dal Comune con delibera del 9 marzo 2000 ed approvato dalla Provincia con delibera dell'Il marzo 2002 l'area espropriata risultava inclusa in zona residenziale C2, denominata Wegmacher 2 e classificata come zona di espansione; ha aggiunto che, nell'ambito di tale zona, secondo il piano di attuazione ad iniziativa privata approvato dal Co- mune con delibera dell'8 giugno 2004 e dalla Provincia con delibera del 13 settembre 2004, il 55% della volumetria realizzabile doveva essere destinato all'edilizia abitativa agevolata, mentre il restante 45% era liberamente utiliz- zabile per l'edilizia privata, rilevando inoltre che le particelle espropriate, si- tuate nella zona destinata all'edilizia agevolata, costituivano un blocco unita- rio, avente forma irregolare ma funzionale alla sua destinazione, e conclu- dendo pertanto per l'edificabilità delle stesse. Precisato poi che la destinazione a zona di espansione integra un vincolo conformativo, la Corte ha osservato che in tali zone, ai sensi della legge pro- vinciale 17 dicembre 1998, n. 13, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dalla legge provinciale 19 luglio 2013, n. 10, il piano di attuazione deve pre- vedere la costituzione di una comunione tra tutti i proprietari della zona e la individuazione di due comparti, uno dei quali destinato all'edilizia agevolata ed alle infrastrutture primarie e l'altro all'edilizia privata, nonché l'espropria- zione delle aree incluse nel primo comparto, nelle quali possono essere rea- lizzate esclusivamente abitazioni popolari. Premesso che nell'ambito della medesima zona residenziale l'indennità di espropriazione dev'essere determi- nata tenendo conto delle diverse qualità edificatorie dei fondi, e precisato che per le zone di espansione il valore unitario di mercato non può corrispondere a quello dell'area destinata all'edilizia privata, ma deve costituire il frutto del rapporto tra aree con diversa destinazione, ognuna avente un proprio valore, ha ritenuto applicabile il meccanismo perequativo previsto dall'art. 7-quin- quies, comma primo, della legge provinciale n. 10 del 1991, in virtù del quale l'indennità dev'essere commisurata al valore di mercato delle aree destinate all'edilizia residenziale privata, ridotto del 50%; in proposito, ha richiamato i principi enunciati dalla Corte costituzionale con sentenza n. 181 del 2001, precisando che la predetta riduzione conduce alla liquidazione di un'indennità non irrisoria, ma solo leggermente inferiore rispetto al valore unitario del ter- reno. Ciò posto, la Corte ha rilevato che, come accertato dal c.t.u. nominato nel corso dell'istruttoria, il valore unitario di mercato dell'area destinata all'e- dilizia privata, determinato con metodo sintetico-comparativo sulla base dei prezzi di compravendite stipulate in epoca prossima a quella di emissione del decreto di stima, risultava pari ad Euro 899,90 al mq., da arrotondarsi ad Euro 900,00, e da rivalutarsi ad Euro 962,00 al mq., in considerazione del periodo di stagnazione economica attraversato dal mercato immobiliare in epoca immediatamente precedente all'espropriazione. Ha ridotto il predetto importo del 50%, commisurandolo inoltre alla quota di comproprietà dell'at- tore, pari a 8.457/10.000, e determinando quindi l'indennità complessiva di espropriazione in Euro 2.501.707,455; da tale importo ha detratto altresì la somma di Euro 376.224,45, corrispondente al valore della quota di aree da destinarsi alle opere di urbanizzazione primaria, quantificando quindi l'inden- nità dovuta all'opponente in Euro 2.125.483,00. Sulla somma così liquidata, la Corte ha riconosciuto inoltre gl'interessi legali, con decorrenza dalla data del decreto di stima, ritenendo invece non dovuta la rivalutazione monetaria, in quanto non automatica, avuto riguardo alla natura dell'obbligazione, configurabile come debito di valuta. Ha escluso infine l'applicabilità della maggiorazione del 10% prevista dall'art. 6 della legge provinciale n. 10 del 1991, in quanto riferibile soltanto al caso in cui non venga proposta opposizione, ritenendo invece inammissibile, in quanto proposta tardivamente, la domanda di restituzione della riduzione del 20% operata a titolo di prelievo fiscale. 3. Avverso la predetta sentenza il Gabloner ha proposto ricorso per cas- sazione, articolato in cinque motivi, illustrati anche con memoria. Il Comune ha resistito con controricorso, proponendo ricorso incidentale, affidato ad un solo motivo, anch'esso illustrato con memoria, al quale il Gabloner ha resistito a sua volta con controricorso. La causa, inizialmente avviata alla trattazione in camera di consiglio di- nanzi alla Sesta Sezione civile, con ordinanza del 13 ottobre 2021 è stata rinviata alla pubblica udienza della Prima Sezione civile. Ai fini della decisione del ricorso, questa Corte ha proceduto in camera di consiglio, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in combinato disposto con l'art. 16, comma primo, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 (che ne ha proro- gato l'applicazione alla data del 31 dicembre 2022). [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il secondo motivo d'impugnazione, il cui esame risulta logicamente e giuridicamente prioritario rispetto a quello degli altri motivi, il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione di legge, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto applicabile la riduzione del 50% prevista dall'art. 7-quinquies, comma terzo, della legge provinciale n. 10 del 1991, senza con- siderare che la possibilità di costruire sulle aree adiacenti non assume alcun rilievo ai fini della determinazione del valore da attribuire a quelle espropriate. Premesso inoltre che, come affermato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 5 del 1980, l'edificabilità costituisce una caratteristica intrinseca del ter- reno, collegata al diritto di proprietà e preesistente a qualsiasi provvedimento del Comune, eccepisce l'illegittimità costituzionale della predetta disposi- zione, per contrasto con gli artt. 3, 10, 11, 24, 42, 97, 113 e 117 Cost., in riferimento anche all'art. 1 del [OSCURATO:PERSONA] addizionale alla CEDU, richia- mando le considerazioni svolte dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 187 del 2014, che ha dichiarato illegittimo l'art. 13 della legge della Provincia di Trento 19 febbraio 1993, n. 6, riguardante le aree non edificabili, ed os- servando che il criterio di determinazione dell'indennità applicato dalla sen- tenza impugnata coincide sostanzialmente con quello previsto dalla norma- tiva statale dichiarata costituzionalmente illegittima dalle sentenza nn. 348 e 349 del 2007, in quanto consente la liquidazione di un indennizzo non avente , \ •\ alcun collegamento con il valore di mercato del bene. Aggiunge che la ridu- zione dell'indennità non può trovare giustificazione nella mera dichiarazione di pubblica utilità dell'opera da realizzare, presupponendo che l'espropria- zione sia finalizzata all'attuazione d'interventi di riforma economico-sociale, non configurabili nella fattispecie in esame. 2. Congiuntamente alle predette censure, va esaminata quella proposta dal Comune con l'unico motivo del ricorso incidentale, riflettente anch'essa la violazione e la falsa applicazione dell'art. 7-quinquies della legge provinciale n. 10 del 1991, e volto a censurare la sentenza impugnata per aver liquidato l'indennità sulla base del valore di mercato dei terreni destinati all'edilizia privata, anziché di quello dei terreni destinati all'edilizia agevolata pubblica, senza tener conto dell'effettiva destinazione del fondo espropriato. 3. Entrambi i motivi sono infondati. La norma di cui le parti contestano l'applicazione, introdotta dall'art. 4 della legge provinciale n. 9 del 2009, s'inscrive infatti in un complesso sistema normativo, puntualmente descritto dalla sentenza impugnata, e desumibile in parte dalla stessa legge provinciale n. 10 del 1991, avente ad oggetto la di- sciplina dell'espropriazione per pubblica utilità nella materie di competenza provinciale, in parte dalla legge urbanistica provinciale 11 agosto 1997, n. 13, in parte ancora dalla legge provinciale n. 13 del 1998, recante l'ordina- mento dell'edilizia abitativa agevolata. L'art. 37 della legge urbanistica, nel testo sostituito dall'art. 4 della legge provinciale 19 luglio 2013, n. 10, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, nel disciplinare l'edificazione nelle zone residenziali di espansione, prevede la predisposizione di un piano di attuazione, nell'ambito del quale dev'essere riservato all'edilizia abitativa agevolata il 60 o il 55% della volu- metria, a seconda che il piano venga predisposto dal comune d'ufficio o a iniziativa dei privati proprietari delle aree incluse nella zona. Al piano dev'es- sere allegato uno schema per la costituzione di una comunione o la divisione materiale dei terreni tra i proprietari (art. 39), i quali devono accollarsi gli oneri necessari per la progettazione e la realizzazione delle opere di urbaniz- zazione primaria, determinati in proporzione alla volumetria ammessa (art. 40). Sulla base della proposta allegata al piano di attuazione approvato, il sindaco dispone poi la costituzione della comunione o la divisione materiale dei terreni, ai sensi dell'art. 79 della legge n. 13 del 1998, attribuendo a ciascun proprietario una quota proporzionata all'estensione delle singole aree incluse nel piano, e procedendo successivamente all'espropriazione delle aree destinate all'edilizia abitativa agevolata ed alle opere di urbanizzazione pri- maria, come previsto dall'art. 80. L'indennità dovuta per l'espropriazione di tali aree viene infine determinata, ai sensi dell'art. 7-quinquies, comma terzo, della legge n. 10 del 1991, in base allo stesso criterio previsto per la liquida- zione di quella relativa alle aree edificabili, cioè in misura pari al valore venale del bene al momento dell'emanazione del decreto di stima, ma con una ridu- zione del 50%, in ragione del plusvalore derivante dalla destinazione delle aree residue all'edilizia residenziale privata. A carico di queste ultime vengono infine poste, pro quota, le spese necessarie per l'acquisizione delle aree de- stinate alle opere di urbanizzazione primaria, il cui recupero, ai sensi dell'art. 80 della legge n. 13 del 1998, ha luogo mediante una detrazione operata in sede di determinazione dell'indennità relativa a quelle destinate all'edilizia agevolata, le quali non subiscono invece alcuna detrazione, neppure pro quota, ma solo la riduzione del 50% prevista dall'art. 7-quinquies, della legge n. 10 del 1991. 3.1. Così ricostruito il sistema normativo applicabile alla fattispecie in esame, emergono con immediata evidenza le finalità perequative perseguite dal legislatore provinciale, il quale, ispirandosi ad orientamenti da tempo ma- nifestatisi nella dottrina urbanistica, che hanno trovato ampio accoglimento nella legislazione regionale più recente in materia di espropriazione per pub- blica utilità (cfr. legge della Regione Lombardia 4 marzo 2009, n. 3; legge della Regione Emilia-Romagna 19 dicembre 2002, n. 37; legge della Provincia di Trento 19 febbraio 1993, n. 6), ha tentato, attraverso l'elaborazione della predetta disciplina, di porre rimedio alla disparità di trattamento causata, in sede di espropriazione, dalla suddivisione del territorio comunale in zone omogenee, aventi destinazioni diverse, ripartendo tra tutte le aree interes- sate dallo sviluppo dell'abitato i vantaggi e gli oneri del processo di urbaniz- zazione: tale obiettivo, che in altri ordinamenti regionali viene realizzato in maniera generalizzata, attraverso il riconoscimento dell'edificabilità legale a tutti i fondi ricadenti nel perimetro urbano, che non esclude peraltro la ne- cessità di verificare l'edificabilità effettiva del fondo espropriato (c.d. pere- quazione diffusa: cfr. al riguardo, Cass., Sez. I, 7/09/2018, n. 21914; 7/07/ 2011, n. 15007), nell'ordinamento altoatesino viene perseguito in modo più limitato, attraverso l'individuazione di un ambito territoriale ben definito, nel quale vengono fatte confluire le aree specificamente interessate dall'inter- vento di trasformazione urbana, destinando una parte di esse allo sfrutta- mento edilizio da parte dei privati, ed un'altra parte all'espropriazione finaliz- zata alla realizzazione di infrastrutture e programmi di edilizia abitativa age- volata (c.d. perequazione di comparto); in tale contesto, costituendosi una comunione tra tutti i proprietari dei fondi inclusi nella zona di espansione, con l'attribuzione a ciascuno di essi di una quota ideale proporzionata alla super- ficie del proprio fondo, oppure procedendosi alla divisione materiale della me- desima zona, con l'attribuzione a ciascun proprietario di porzioni di terreno aventi diversa destinazione, il sacrificio derivante dall'espropriazione viene distribuito pro quota tra tutti i proprietari dei fondi interessati dall'intervento, e ristorato in parte mediante il riconoscimento di un'indennità ridotta rispetto al valore di mercato dell'area, in parte mediante la partecipazione al beneficio derivante dall'incremento di valore delle aree destinate all'edilizia privata. In tal modo, si evita la sperequazione derivante dalla pianificazione urbanistica per zone, per effetto della quale, distinguendosi le aree destinate alla realiz- zazione d'interventi pubblici da quelle in cui è consentita l'edificazione ad opera dei privati, i proprietari dei fondi inclusi nelle prime sono gli unici a sopportare gli svantaggi collegati all'espropriazione dei loro immobili, i cui vantaggi sono destinati a riversarsi sui proprietari dei fondi circostanti, in ter- mini sia di agevolazione dello sfruttamento edilizio dei loro suoli che di mag- gior pregio, e quindi di aumento di valore di mercato degli stessi. L'adozione di tecniche perequative, ritenute compatibili con i principi in- trodotti nella legislazione statale a partire dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150 e prevalsi soprattutto a seguito del d.m. 2 aprile 1968, in quanto non impli- canti un integrale superamento del sistema della zonizzazione, ma solo un ridimensionamento della sua incidenza ai fini della liquidazione dell'indennità di espropriazione, è stata valutata con favore dalla Corte costituzionale, la quale, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 7 n. 2, 3 e 4, e 40 della legge n. 1150 cit. e dell'art. 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187, nella parte in cui consentivano all'[OSCURATO:PERSONA] di reiterare i vincoli urbanistici scaduti, preordinati all'espropriazione o che comportino l'inedificabilità, senza la previsione d'indennizzo, ebbe a precisare che «nell'ambito del modello indennitario si possono presentare una pluralità di soluzioni astrattamente ipotizzabili, idonee ad assicurare un serio ristoro a favore del soggetto che subisce il vincolo, in armonia con i principi costituzio- nali, tra le quali il legislatore può operare una scelta», individuando tali solu- zioni in misure risarcitorie, indennitarie ed anche, in taluni casi, riparatorie, anche in forma specifica, mediante offerta ed assegnazione di altre aree ido- nee alle esigenze del soggetto che ha diritto ad un ristoro, ovvero in «altri sistemi compensativi che non penalizzano i soggetti interessati dalle scelte urbanistiche che incidono su beni determinati» (cfr. Corte cost., sent. n. 179 del 1999). L'ammissibilità di tali forme di compensazione è stata espressa- mente riconosciuta in occasione della dichiarazione d'infondatezza della que- stione di legittimità costituzionale dell'art. 3-bis del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, introdotto dall'art. 17, comma primo, lett. b), del d.l. 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, essendo stato affermato che il riconoscimento alle amministrazioni co- munali della possibilità di favorire, quale alternativa economicamente prefe- ribile all'espropriazione, l'esecuzione da parte dei proprietari d'interventi con- servativi su edifici individuati dallo strumento urbanistico locale come non più compatibili con gl'indirizzi della pianificazione urbanistica, costituisce un mec- canismo anch'esso riconducibile alla perequazione urbanistica, inteso a com- binare, in contesti di urbanistica contrattata, l'esonero dell'amministrazione dai costi connessi alle procedure ablatorie con la corrispondente incentiva- zione al recupero, da parte dei proprietari, del patrimonio immobiliare esi- stente (cfr. Corte cost., sent. n. 67 del 2016). In termini sostanzialmente non diversi, il sistema normativo risultante dalla combinazione della disciplina det- tata dalla legge della Provincia di Bolzano n. 10 del 1991 con quella prevista dalla legge urbanistica provinciale e dall'ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata consente alle amministrazioni comunali di ridurre i costi delle pro- cedure espropriative finalizzate alla realizzazione dei programmi di edilizia abitativa, attraverso il contestuale riconoscimento in favore degli espropriati della possibilità di edificare sulle altre aree di loro proprietà incluse nella me- desima zona di espansione, favorendo nel contempo uno sviluppo ordinato degli abitati, senza penalizzare oltre misura i proprietari di suoli destinati alla realizzazione dei predetti programmi e delle opere di urbanizzazione.3.2. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del ricorrente, la predetta disciplina non comporta alcuna dissociazione tra il diritto di proprietà e lo jus aedificandí, né conduce al riconoscimento di un'indennità di espro- priazione totalmente svincolata dal valore venale del bene espropriato, e quindi inidonea a garantire al proprietario il serio ristoro richiesto dall'art. 42 Cost. e dall'art. 1 del [OSCURATO:PERSONA] addizionale alla CEDU. La liquidazione dell'indennità deve infatti aver luogo sulla base non già di parametri astratti, ma del valore venale del fondo espropriato, la cui determinazione postula la valutazione non solo dell'edificabilità legale dell'immobile, conseguente alla sua inclusione nella zona di espansione residenziale (avente portata confor- mativa, in quanto costituente il frutto di una scelta compiuta in sede di pia- nificazione urbanistica ed in funzione della destinazione dell'intera zona in cui il bene ricade), ma anche delle caratteristiche effettive del bene, idonee ad evidenziarne le concrete potenzialità di sfruttamento edilizio. Può quindi escludersi che i criteri indennitari introdotti dalla disciplina in esame si pon- gano in contrasto con quelli previsti dagli artt. 32 e 37 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, cui la giurisprudenza costituzionale riconosce natura di principi fondamentali della materia, in quanto attinenti ad un profilo essenziale dello statuto della proprietà, che non tollera disparità di trattamento sul territorio nazionale (cfr. da ultimo, Corte cost., sent. n. 64 del 2021): se è vero, infatti, che, per effetto della riduzione prevista dalla legge provinciale, il proprietario riceve un importo in denaro pari a circa la metà del valore dell'immobile espropriato, è anche vero, però, che tale importo, parametrato pur sempre al valore di mercato del bene, da determinarsi in base alle sue caratteristiche specifiche, dev'essere integrato dal beneficio che le altre aree di proprietà dell'espropriato sono destinate a ritrarre dall'intervento urbanistico, nell'am- bito di un apprezzamento globale, alla stregua del quale può ritenersi che il ristoro complessivamente accordato per la perdita della proprietà risulti su- periore a quello che il privato si vedrebbe riconoscere, ove le aree espropriate costituissero oggetto di separata valutazione. Non a caso, d'altronde, l'art. 37 della legge urbanistica provinciale consente ai proprietari dei fondi inclusi nella zona di espansione di rendersi essi stessi promotori dell'iniziativa volta alla realizzazione dell'intervento, attraverso la formulazione di una proposta n comprendente l'espropriazione di parte dei loro terreni, alla quale essi non avrebbero alcun interesse a dichiararsi disponibili, qualora non potessero trarne un concreto vantaggio. La riprova di tale ragionamento si desume pro- prio dalla vicenda in esame, in cui il piano di attuazione, avente ad oggetto aree precedentemente destinate ad uso agricolo, è stato presentato proprio dal ricorrente, che, in qualità di proprietario di gran parte delle stesse, ha visto aumentare considerevolmente il valore di quelle non espropriate, per effetto della loro destinazione all'edilizia residenziale privata, in un ambito territoriale notoriamente caratterizzato da un particolare pregio paesaggistico e da un accentuato sviluppo turistico. 3.2. Non risulta dunque pertinente il richiamo del ricorrente ai principi enunciati dalla Corte costituzionale nelle sentenze con cui fu dichiarata l'ille- gittimità costituzionale dell'art. 5-bis, commi primo e secondo, del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 (cfr. Corte cost., sent. n. 348 del 2007), degli artt. 15, primo comma, secondo periodo, e 16, quinto e sesto comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (cfr. Corte cost., sent. n. 181 del 2011) e dell'art. 13 della legge della Provincia di Trento n. 6 del 1993 (cfr. Corte cost., sent. n. 187 del 2014), per contrasto con gli artt. 42, terzo comma, e 117, primo comma Cost., in rela- zione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, nella parte in cui, com- misurando l'indennità di espropriazione delle aree edificabili alla media tra il valore di mercato del fondo espropriato ed il reddito dominicale rivalutato, ulteriormente ridotta del 40%, e quella delle aree non edificabili al valore agricolo medio della coltura in atto o di quella più redditizia nella regione agraria di appartenenza, consentivano il riconoscimento di un indennizzo svincolato dal valore venale del bene, determinato in relazione alle sue ca- ratteristiche specifiche, e risultavano quindi inidonei ad assicurare al proprie- tario un ristoro congruo, serio ed adeguato. Tale congruità ed adeguatezza, nella specie, dev'essere necessariamente apprezzata alla luce del maggior pregio e valore acquisito dall'area complessivamente interessata dalla realiz- zazione del piano di attuazione, del quale non appare lecito scindere gli svan- taggi dai benefici, trattandosi di aspetti che hanno costituito oggetto di una A valutazione unitaria fin dalla fase della programmazione dello intervento ur- banistico, ed in funzione dei quali ciascuna delle parti ha prestato adesione all'iniziativa, nel quadro di quell'urbanistica contrattata cui anche il Giudice delle leggi ha più volte accennato con favore. 3.3. Nella medesima ottica, deve ritenersi condivisibile la scelta compiuta dalla sentenza impugnata, nella parte in cui, ai fini dell'individuazione del va- lore di mercato da porre a base della determinazione dell'indennità di espro- priazione, ha fatto riferimento ai prezzi di mercato dei suoli destinati all'edili- zia residenziale privata, anziché a quelli dei suoli destinati all'edilizia abitativa agevolata. Il fondamento di tale valutazione è stato individuato dalla Corte territo- riale proprio nella ratio della riduzione prevista dall'art. 7-quinquies, comma terzo, della legge provinciale n. 10 del 1991, che, in quanto rispondente alla finalità di compensare il plusvalore derivante dalla destinazione delle aree non espropriate all'edilizia residenziale privata, è stata ritenuta idonea a giustifi- care l'assunzione, quale parametro per la liquidazione dell'indennità di espro- priazione, di un valore unitario tendenzialmente uguale per tutte le aree in- cluse nella zona di espansione, da differenziarsi poi in relazione alle caratte- ristiche specifiche di quelle espropriate (centralità, ubicazione, consistenza, etc.), che ne determinano la concreta attitudine allo sfruttamento a fini edi- ficatori. Correttamente, in proposito, la sentenza impugnata ha richiamato il principio, enunciato dalla giurisprudenza di legittimità in riferimento alle aree espropriate per la realizzazione dei piani di zona per l'edilizia economica e popolare, secondo cui il riconoscimento dell'edificabilità dei suoli, per effetto del carattere conformativo della destinazione derivante dall'inclusione nel piano di zona, pur rendendo irrilevante l'eventuale destinazione delle singole aree ad usi che non comportano la specifica realizzazione di opere edilizie, e giustificando una valutazione media che tenga conto del rapporto tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e spazi non suscettibili di edificazione da parte dei privati, non implica che tutti i terreni compresi nel piano debbano avere eguale valore di mercato, dal momento che l'effettiva potenzialità edi- ficatoria varia tra un minimo ed un massimo, con una gamma di situazioni intermedie, su cui incide in misura determinante l'edificabilità effettiva, quale attitudine del suolo ad essere concretamente sfruttato a fini edificatori, e re- stando comunque escluso che detto valore possa essere stabilito in base alle localizzazioni interne al programma espropriativo, cioè in funzione della col- locazione sui singoli fondi di specifiche edificazioni ovvero di servizi o infra- strutture (cfr. Cass., Sez. I, 27/03/2014, n. 7248; 22/11/2010, n. 23584). L'applicazione di tale principio non merita censura, avuto riguardo all'unita- rietà dell'intervento urbanistico programmato, nell'ambito del quale, ferme restando le differenti caratteristiche delle singole aree, la destinazione di cia- scuna di esse risulta funzionale alla realizzazione dell'obiettivo complessiva- mente perseguito, e non può quindi costituire oggetto di autonoma valuta- zione, ma va posta in relazione con i vantaggi arrecati alle altre. La scelta di assumere come parametro di riferimento il valore delle aree destinate all'edilizia residenziale privata trova poi giustificazione nella stessa lettera dell'art. 7-quinquies, comma terzo, cit. il quale, nel prevedere la ridu- zione del 50%, fa riferimento all'indennità determinata in base al criterio sta- bilito dal comma primo, cioè al valore venale del bene, espressione quest'ul- tima da intendersi, conformemente al significato che le viene comunemente attribuito, come giusto prezzo che all'area verrebbe riconosciuto in una libera contrattazione di compravendita. Non può d'altronde non condividersi, al ri- guardo, l'osservazione compiuta dalla Corte territoriale, secondo cui, anche a voler tenere conto delle finalità perequative della disciplina in esame, il rico- noscimento di un valore inferiore comporterebbe un'eccessiva penalizzazione a carico delle aree espropriate, conducendo, attraverso la prevista riduzione, alla liquidazione di un importo che, in quanto inferiore alla metà del valore di mercato, risulterebbe inidoneo ad assicurare un ristoro conforme ai canoni di congruità, serietà e adeguatezza enunciati dalla giurisprudenza costituzionale e da quella della Corte EDU. ,\ 4. Va quindi esaminato il primo motivo, con cui il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione di legge e l'illogicità della motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui ha detratto dall'indennità il valore delle aree da destinarsi alle opere di urbanizzazione primaria, osservando che tale riduzione, oltre a risultare superiore alla misura indicata dal c.t.u., non trova l alcuna giustificazione, dal momento che i prezzi di mercato vengono già de- terminati tenendo conto dell'incidenza delle predette opere. 4.1. Non merita accoglimento, al riguardo, l'eccezione sollevata dalla di- fesa dal Comune, secondo cui la questione proposta dal ricorrente deve con- siderarsi nuova, in quanto non menzionata né nell'atto introduttivo del giudi- zio, né nelle conclusioni scritte rassegnate dinanzi alla Corte d'appello: la questione, specificamente trattata nella sentenza impugnata, è stata infatti sollevata dalla stessa [OSCURATO:PERSONA], la quale, come si evince da un passo della comparsa di costituzione, testualmente riportato nel controricorso, aveva chiesto, per il caso di accoglimento dell'opposizione, l'applicazione della detrazione in esame. 4.2. Nell'accogliere tale richiesta, la Corte territoriale ha correttamente richiamato la legge provinciale n. 13 del 1998, la quale, nel disciplinare l'ac- quisizione delle aree da destinare all'edilizia abitativa agevolata, prevede espressamente, all'art. 80, che «dall'indennità di esproprio spettante ai sin- goli comproprietari della zona di espansione viene detratto un importo corri- spondente alla quota parte delle aree destinate alle opere di urbanizzazione primaria a carico dei lotti destinati all'edilizia residenziale privata e che ai sensi dell'art. 66, comma quinto, della legge urbanistica provinciale deve es- sere ceduta gratuitamente al comune». Non può condividersi la tesi sostenuta dal ricorrente, secondo cui la pre- detta detrazione risulta incompatibile con il metodo di stima adottato dal c.t.u. ai fini della determinazione del valore del fondo espropriato, che, in quanto imperniato sul riferimento ai prezzi correnti d'immobili aventi carat- teristiche analoghe, già scontava l'incidenza dei costi di urbanizzazione delle aree, tenuti in conto dagli operatori nella valutazione delle offerte di acquisto e di vendita: in senso contrario, depone infatti la stessa lettera della norma in esame, la quale, ponendo la detrazione a carico non già del valore venale del bene, ma dell'indennità, lascia chiaramente intendere che la stessa deve essere calcolata sull'importo di quest'ultima liquidato in conformità dei criteri previsti dall'art. 7-quinquies, della legge provinciale n. 10 del 1991, e cioè sul valore di mercato del bene, da determinarsi mediante l'utilizzazione dei co- muni metodi di stima, detratta la quota del 50% prevista dal comma terzo se r l'area è destinata all'edilizia abitativa agevolata. Tale modalità di calcolo ri- sulta d'altronde coerente con i criteri perequativi cui, come si è detto, s'ispira la disciplina dettata dall'art. 7-quinquies cit. per le espropriazioni da realiz- zarsi nelle zone di espansione residenziale, nell'ambito della quale il costo delle opere di urbanizzazione primaria è ripartito tra tutte le aree incluse nel piano di attuazione, ivi comprese quelle destinate all'edilizia privata, i cui pro- prietari, coincidenti con quelli delle aree destinate all'edilizia agevolata, ne subiscono l'incidenza in sede di espropriazione di queste ultime, per effetto del recupero della relativa quota sull'importo dell'indennità dovuta, senza sopportare invece alcun onere per le aree espropriate, dal momento che que- ste ultime già includono quelle destinate alla realizzazione delle opere di ur- banizzazione. Nel contestare la conformità della detrazione operata dalla sentenza im- pugnata rispetto a quella effettuata dal c.t.u., il ricorrente si limita poi a ri- chiamare l'importo da quest'ultimo indicato, astenendosi dal riportare, a cor- redo della censura, il passo della relazione di consulenza recante il relativo calcolo, con la conseguenza che risulta impossibile stabilire, sulla base degli elementi forniti nel ricorso, se nella determinazione della somma da detrarre la Corte territoriale, che ha richiamato anch'essa il calcolo proposto dal c.t.u., si sia effettivamente discostata dalle modalità di quantificazione dallo stesso suggerite. 5. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e la falsa appli- cazione di legge, sostenendo che, nel ritenere inapplicabile la rivalutazione monetaria, la sentenza impugnata non ha considerato che la stessa, espres- samente richiesta, costituisce il ristoro dovuto all'espropriato per la riduzione del potere di acquisto della moneta, derivante dal ritardo nel pagamento della indennità dovuta per l'espropriazione e non compensato adeguatamente dal mero riconoscimento degl'interessi legali. 5.1. Il motivo è infondato. Nell'escludere la rivalutazione dell'importo liquidato, la sentenza impu- gnata si è infatti attenuta al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in quanto espressa fin dall'origine in valori monetari, l'obbligazione avente ad oggetto l'indennità di espropriazione costituisce un n debito di valuta, non suscettibile di adeguamento automatico per effetto della riduzione del potere di acquisto della moneta verificatasi nel tempo trascorso dalla maturazione del credito, e quindi idoneo a giustificare, in caso di acco- glimento dell'opposizione alla stima, soltanto il riconoscimento degl'interessi legali, aventi natura compensativa, con decorrenza dalla data dell'espropria- zione e fino a quella del deposito della maggior somma liquidata all'esito del giudizio (cfr. Cass., Sez. I, 10/02/2021, n. 3274; 18/08/2017, n. 20178; 9/ 10/2013, n. 22923). Tale disciplina, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non si pone affatto in contrasto con il principio, sancito dall'art. 1 del [OSCURATO:PERSONA] addizionale alla CEDU, secondo cui il soggetto privato della proprietà di un bene per ragioni di pubblico interesse ha diritto alla per- cezione di una giusta indennità, non essendo tale disposizione applicabile di- rettamente nel nostro ordinamento, in quanto attinente ad una materia non disciplinata dal diritto europeo, ma solo da quello nazionale, e non restando comunque esclusa la possibilità di riconoscere all'espropriato, ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ., il maggior danno per il ritardo nell'adempi- mento, nella misura eccedente l'importo degl'interessi legali e subordinata- mente all'allegazione e alla prova del relativo pregiudizio da parte del credi- tore (cfr. Cass., Sez. I, 9/11/2021, n. 32911; 13/01/2011, n. 719). Tale pre- giudizio, la cui sussistenza può essere desunta anche dalla circostanza che, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia risultato superiore al saggio degli interessi legali (cfr. Cass., Sez. Un., 16/07/2008, n. 19499; Cass., Sez. VI, 18/10/2017, n. 24598; 26/02/2015, n. 3954), nella specie non risulta nep- pure allegato, essendosi il ricorrente limitato, come si evince dalle conclusioni rassegnate all'esito del giudizio di merito, a chiedere la rivalutazione del mag- giore importo liquidato a titolo d'indennità ed il riconoscimento degl'interessi legali sulla somma via via rivalutata, la cui funzione, consistente anch'essa nel compensare il creditore per il danno derivante dal ritardo nell'adempi- mento, non ne consente l'equiparazione al maggior danno di cui all'art. 1224, secondo comma, cod. civ., avuto riguardo alla diversità dei relativi presuppo- sti, anche sotto il profilo processuale. 6. Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia l'omesso esame di un fatto n controverso e decisivo per il giudizio, rilevando che la sentenza impugnata ha omesso di pronunciare in ordine alla domanda di restituzione dell'importo de- tratto dall'indennità a titolo di prelievo fiscale. Premesso che, in quanto volta a reintegrare la diminuzione patrimoniale subìta dal proprietario, l'indennità di espropriazione non comporta alcun arricchimento per lo stesso, sostiene che la tardiva proposizione della predetta domanda trovava giustificazione nella circostanza che la detrazione era stata operata soltanto all'atto del ver- samento dell'importo corrispostogli in corso di causa. Precisato inoltre di aver eccepito in comparsa conclusionale l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 89, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, afferma che il gravoso prelievo previsto da tali dispo- sizioni incide notevolmente sull'indennità di espropriazione, il cui importo dev'essere determinato al netto di ogni altra somma dovuta a titolo d'impo- sta. 6.1. Il motivo è infondato. Indipendentemente dalla considerazione che il vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. non è deducibile in riferimento alle que- stioni di carattere processuale, come quella concernente la violazione dell'art.112 cod. proc. civ., in ordine alle quali questa Corte è chiamata ad operare come giudice anche del fatto, procedendo al riscontro del vizio denunciato attraverso l'esame diretto degli atti di causa (cfr. Cass., Sez. I, 10/11/2015, n. 22952; 8/03/0227, n. 5351; Cass., Sez. III, 31/07/2012, n. 13683), si osserva che, come riconosce lo stesso ricorrente, la sentenza impugnata non ha affatto omesso di prendere in esame la domanda da lui proposta, avendola dichiarata espressamente inammissibile, in quanto avanzata soltanto in corso di causa: non può ritenersi pertanto sussistente, nella specie, l'omessa pro- nuncia, per la cui configurabilità non è sufficiente che il giudice non abbia esaminato nel merito una domanda o un'eccezione formulata dalla parte, per ragioni di carattere pregiudiziale ritenute non condivisibili da quest'ultima, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento indispen- sabile per la soluzione del caso concreto (cfr. Cass., Sez. V, 5/03/2021, n. 6150; Cass., Sez. VI, 3/03/2020, n. 5730; Cass., Sez. lav., 18/06/2014, n. 13866). L'irritualità della richiesta non può essere d'altronde esclusa in virtù della considerazione che, in quanto avente ad oggetto la corresponsione dello intero importo liquidato a titolo d'indennità, senza applicazione della ritenuta prevista dal comma settimo dell'art. 11 della legge n. 413 del 1991, la stessa non integrava una domanda nuova, configurandosi piuttosto come una emen- datío libelli ovvero come una precisazione della domanda proposta con l'atto di citazione, che non comportava l'introduzione di un nuovo tema d'indagine, ma solo una modificazione del petitum: anche a voler ritenere che, in quanto giustificata da un fatto sopravvenuto, tale modificazione potesse intervenire anche dopo la scadenza del termine di cui all'art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., la stessa non avrebbe comunque potuto aver luogo nella comparsa conclusionale, la cui funzione meramente illustrativa esclude la possibilità di apportare in detta sede variazioni agli elementi costitutivi della domanda (cfr. Cass., Sez. I, 2/05/2019, n. 11547; 13/10/2005, n. 19894; Cass., Sez. II, 25/10/2010, n. 21844). 7. Con il quinto ed ultimo motivo, il ricorrente denuncia infine l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando la sen- tenza impugnata per aver escluso l'applicabilità della maggiorazione del 10% prevista dall'art. 6 della legge provinciale n. 10 del 1991, senza considerare che, in quanto notevolmente inferiore a quello liquidato in sede giudiziale, l'importo determinato in via amministrativa gli aveva impedito di prestare acquiescenza al decreto di stima. 7.1. Il motivo è infondato. La maggiorazione prevista dall'art. 6, comma secondo, della legge pro- vinciale n. 10 del 1991 costituisce infatti un'attribuzione di carattere premiale, il cui riconoscimento è subordinato alla duplice condizione che l'espropriato non abbia proposto opposizione alla stima, e l'indennità di espropriazione debba essere liquidata in misura inferiore al valore venale del bene. In quanto rispondente alla finalità di agevolare la conclusione del procedimento, grati- ficando il proprietario che non abbia frapposto ostacoli ad una pronta liquida- zione dell'indennità, nelle ipotesi in cui vi sia la possibilità che l'importo de- terminato in via amministrativa risulti addirittura inferiore a quello risultante dall'applicazione dei criteri di legge, essa non può trovare applicazione qua- lora, come nella specie, uno dei due presupposti risulti manifestamente as- sente, per avere l'espropriato contestato la stima in sede giurisdizionale. 8. Entrambi i ricorsi vanno pertanto rigettati, con l'integrale compensa- zione delle spese processuali, avuto riguardo alla reciproca soccombenza. P.Q.M. rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale. Compensa integralmente le spese processuali. Ai sensi dell'art.