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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 20 marzo 2023

Cassazione n. 35207/2023

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uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 11839/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in [OSCURATO:PERSONA], Roma; -ricorrenti – contro Fideuram - [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (nuova denominazione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Faleria n.37, Roma; -controricorrente – avverso la sentenza n.620/23 della Corte di Appello di Bologna del 20/3/2023; letta la rinuncia al ricorso dei ricorrenti e l’accettazione della controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della controricorrente; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma, 14 dicembre 2023 IlPr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 11839/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in [OSCURATO:PERSONA], Roma; -ricorrenti – contro Fideuram - [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (nuova denominazione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Faleria n.37, Roma; -controricorrente – avverso la sentenza n.620/23 della Corte di Appello di Bologna del 20/3/2023; letta la rinuncia al ricorso dei ricorrenti e l’accettazione della controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della controricorrente; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 14 dicembre 2023 IlPr
Decreto Cassazione n. 35207/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris