CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 marzo 1969
Cassazione n. 48851/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/03/1969 avverso l'ordinanza del 13/07/2022 del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., dichiarando inammissibile il ricorso per il resto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale di Napoli, decidendo sulla richiesta di riesame, ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere, applicata alla ricorrente dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale, per il reato di detenzione a fini di cessione di 722 grammi di cocaina e 214 grammi di canapa indiana, aggravato dall'art. 416-bis.1 cod. pen. 2. Avverso detta ordinanza la difesa di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso con due motivi. 2.1. Il primo censura l'ordinanza, per inosservanza delle norme penali e processuali e per vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., con riferimento alla sussistenza dell'aggravante mafiosa. In particolare, il Tribunale di Napoli aveva ritenuto che la famiglia Chierchia avesse rappresentato prima una costola del clan Gallo-Cavaliere, e attualmente del clan Gionta, sebbene la Corte di assise di Napoli, con la sentenza n. 65 del 2001, avesse assolto gli esponenti della famiglia Chierchia dal delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. dichiarando l'inesistenza di detto clan. Inoltre, dagli atti mancava qualsiasi elemento, anche tramite intercettazioni, che comprovasse il collegamento dell'indagata con soggetti legati alla famiglia Gionta. 2.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge per erronea applicazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, con riguardo al profilo della pericolosità attuale della ricorrente, in quanto i fatti contestati sono del 2020 e i suoi precedenti risalgono al 2007. Inoltre, il provvedimento impugnato non ha fornito elementi concreti da cui desumere l'esistenza e l'operatività sul territorio del gruppo dei Chierchia e la perdurante adesione della ricorrente al clan di riferimento Gionta, tanto da incidere anche sulla presunzione di pericolosità e vista la disponibilità di un domicilio dove scontare gli arresti donniciliari. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. 2. Il presente procedimento prende le mosse dall'attività investigativa conseguente all'agguato del 26/08/2020 ai danni di [OSCURATO:PERSONA] all'esito del quale vi era stata la perquisizione presso l'abitazione e i luoghi di pertinenza di questi il cui esito era stato positivo. Infatti, nell'androne era stata trovata un'edicola, dedicata alla Madonna della neve, al cui interno vi era lo stupefacente oggetto dell'odierna imputazione, che risultava essere un nascondiglio abitualmente utilizzato dallo Scaramella. Dalle conversazioni, contestualmente captate, era emerso che questi e la sorella Rosa si erano recati immediatamente dall'odierna ricorrente per giustificare la perdita dei 700 grammi di cocaina e dissipare i dubbi della donna per il mancato arresto dt6Scaramella; inoltre [OSCURATO:PERSONA], dopo essersi lamentata della notevole perdita subita, aveva manifestato l'intento di approfondire l'accaduto. In base a detti elementi il giudice per le indagini preliminari prima ed il Tribunale poi avevano ritenuto riferibile alla ricorrente la detenzione illecita dello stupefacente sequestrato. In relazione alla contestazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., sub specie di agevolazione mafiosa, il provvedimento impugnato ha operato una ricostruzione confusa dei rapporti tra i clan di camorra che operano in quel territorio (pagg. 5 e 6). Infatti, dopo avere collocato [OSCURATO:PERSONA] nella famiglia Fransuà "che opera nel quartiere popolare Provolera di [OSCURATO:PERSONA] ove ha gestito il traffico, la detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti, dapprima per conto del clan Gallo/Cavalieri ed ultimamente per conto del clan Gionta", valorizzandone i suoi rapporti familiari (è figlia di [OSCURATO:PERSONA], deceduto a seguito di un agguato camorristico nel 2013; è moglie di [OSCURATO:PERSONA], killer del clan Gionta; è sorella di Giuseppe di [OSCURATO:PERSONA], suocero di [OSCURATO:PERSONA], e di Alfonso di [OSCURATO:PERSONA] detenuto per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA]), ne menziona il passaggio dalla famiglia Gallo/Cavalieri al clan Gionta, con confusi richiami a diversi altri clan (la frangia Quarto sistema, sorta nel 2020; il clan guidato da Cherillo e il gruppo criminale del Penniniello che aveva disposto l'agguato a Scaramella). Alla luce di tali elementi, comprovati dalla citazione di diverse ordinanze cautelari, il provvedimento impugnato conclude, con un salto logico non corroborato da alcun elemento, per l'esistenza del gruppo criminale Chierchia o Fransuà, capeggiato proprio da [OSCURATO:PERSONA], attivo nel settore degli stupefacenti "poiché risulta provato che le condotte criminali dello Scaramella, della Chierchia e degli altri indagati siano state poste in essere proprio per agevolare gli interessi illeciti del gruppo cosiddetto Fransuà e, pertanto, il clan Gionta, gruppo di riferimento". Questa motivazione non chiarisce in che termini il clan Fransuà-Chierchia, al di là dei legami familiari, che hanno una indubbia valenza, costituisca una vera e propria articolazione del clan Gionta e, dunque, agisca anche nel suo interesse. Questo vale, a maggior ragione, rispetto alla contestazione dell'aggravante in esame, per la detenzione dello stupefacente sequestrato, sub specie di agevolazione del gruppo criminale, di cui manca qualsiasi dato concreto o sintomatico, visto che l'agguato a Scaramella è stato ritenuto collegato ad una contrapposizione tra i clan rivali Quarto sistema e Gallo/Cavalieri per affermare ciascuno la propria egemonia sul territorio di [OSCURATO:PERSONA] (pag. 7 dell'ordinanza impugnata). Inoltre, dagli atti risulta che il giudice per le indagini preliminari, nello stesso procedimento, aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura cautelare nei confronti della ricorrente per il Capo C), relativo all'art. 74, d. P. R. 309 del 1990, in cui questa era indicata come promotrice dell'associazione, con funzioni di gestione delle piazze di spaccio, ritenendo che le sole captazioni telefoniche ed il sequestro della sostanza stupefacente non fossero adeguati a "delineare, con sufficiente ampiezza e capacità persuasiva, la cornice probatoria della presunta organizzazione criminosa, che farebbe capo a [OSCURATO:PERSONA], esponente della famiglia dei Chierchia-Fransuà.... Né la riscontrata carenza indiziaria può ritenersi colmata dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia indicati dal P.M. e riportate nella mozione cautelare", mai richiamati nel provvedimento di Tribunale del riesame. Sempre nel provvedimento di rigetto del giudice per le indagini preliminari si fa riferimento a dette dichiarazioni, secondo cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe "... un ruolo importante nella famiglia, che è una costola del clan Gionta ed in particolare è lei che gestisce i soldi...", come generiche e riferite ad un contesto non attuale (pagg. 48 e 49). In conclusione, la motivazione è carente nella parte in cui non delinea i rapporti tra i diversi clan camorristici nella zona territoriale di riferimento con specifico riguardo alla figura della ricorrente; non precisa quali siano gli elementi che attestano l'esistenza del gruppo criminale autonomo "Chierchia-Fransuà" e il ruolo apicale di [OSCURATO:PERSONA] anche alla luce dell'esclusione dell'esistenza dell'associazione di cui all'art. 74, d. P. R. n. 309 del 1990 da parte del giudice per le indagini preliminari; non delinea in che termini, oltre alla valorizzazione dei rapporti familiari, il gruppo criminale "Chierchia-Fransuà" sia da ritenere costola del clan Gionta - riconosciuta associazione di stampo camorristico — del quale agevola gli interessi illeciti (pag. 7 dell'ordinanza impugnata) e con quali modalità la detenzione dello stupefacente sequestrato a Scararnella e alla ricorrente abbia agevolato la menzionata associazione camorristica. L'accoglimento di questo motivo di ricorso, limitato all'aggravante, determina l'assorbimento di quello relativo alle esigenze cautelari 4. Alla stregua di tali rilievi l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio, limitatamente all'applicazione dell' aggravante di all'art. 416-bis.1 cod. pen.per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, C.P.P. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp.