CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 settembre 2024
Cassazione n. 05000/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/07/2024 del GIP TRIBUNALEdi ALESSANDRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso con ogni conseguente statuizione; preso atto che il presente procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Alessandria ha applicato con sentenza del 25/0//2024, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., su richiesta di [OSCURATO:PERSONA], con il consenso del Pubblico Ministero, la pena complessiva di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 900 di multa per plurime condotte di truffa aggravata, pena sostituita nella misura di 1210 ore di lavori di pubblica utilità da svolgere entro il termine di anni uno e mesi sei dal passaggio in giudicato della sentenza. Il Tribunale di Alessandria ha inoltre disposto che il ricorrente rispetti specifiche prescrizioni ai sensi degli artt. 56-bis e 56-ter della l. n. 689 del 1981. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione depositato in data 20/09/2024, per mezzo del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] deducendo con un unico motivo di ricorso la violazione di legge ed inosservanza della legge penale in relazione agli artt. 20-bis cod. pen., 545-bis cod. proc. pen., nonché 56-ter l. n. 689 del 1981, attesa la prescrizione imposta del divieto di allontanamento dal territorio della Regione Piemonte in assenza di autorizzazione; prescrizione che non era stata in alcun modo concordata tra le parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto oltre il termine previsto per legge ai sensi del combinato disposto degli artt. 585 e 544 cod. proc. pen.; il termine per impugnare deve infatti essere individuato nella misura di giorni quindici, termine ampiamente decorso al momento del deposito del ricorso in data 20/09/2024 in considerazione della data di pronuncia e deposito della sentenza (25/07/2024). 2. All’inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 30/01