CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 aprile 2026
Cassazione n. 11530/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,-intimato-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia n. 495/2022 depositata il 15/02/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 22036/2022Numero sezionale 2820/2026Numero di raccolta generale 11530/2026Data pubblicazione 28/04/20261. Mediante dichiarazione DOCFA n. BG0135442 del 4 novembre 2016,l'Istituto delle Suore delle Poverelle, detto anche [OSCURATO:PERSONA], chiesel'aggiornamento catastale di un'unità immobiliare, ubicata nel Comune diTorre Boldone (BG), identificata al foglio 6, particella 2294 sub intero, oggisub 701.2. Il medesimo Istituto, dichiarando un ampliamento del cespite,propose un classamento nella Categoria ordinaria, B1, classe 2,consistenza mc. 27370, con rendita pari ad € 21.203,27.3. In data 16 luglio 2018, l'ufficio, con avviso di accertamento prot.BG014312712017, rettificò il classamento, attribuendo al bene lacategoria catastale D/4 e una rendita pari ad € 110.000,00.4. L’avviso fu impugnato ed in primo grado il ricorso, respinte lediverse eccezioni formulate tra cui quella relativa alla ritenuta carenza dimotivazione dell’atto impositivo, nel merito fu accolto poiché il giudiceritenne che all’edificio oggetto della presente controversia dovessericonoscersi la richiesta categoria catastale B1 in considerazionedell’attività in concreto svolta dalla contribuente.La decisione venne impugnata dall’Agenzia delle Entrate e l’appelloaccolto. L’istituto contribuente si costituì eccependo l’inammissibilitàdell’appello, e chiedendo il rigetto del ricorso.Il giudice di merito richiamò i consolidati principi espressi da questaCorte secondo cui "in materia catastale, l'avviso di accertamento perrettifica del classamento di una unità immobiliare, in variazione dellaproposta fatta dalla parte contribuente a mezzo della procedura Docfa aseguito dell'effettuazione di lavori di ristrutturazione, è sufficientementemotivato con la mera indicazione dei dati oggettivi acclarati dall'ufficiotecnico erariale e della classe conseguentemente attribuita all'immobile".Nonché fu richiamata Cass., Sez. Trib., n. 15495/2013, che ha precisatoche se, per un verso, grava sull'Amministrazione l'onere di provare glielementi giustificativi della propria pretesa nel quadro del parametroNumero registro generale 22036/2022Numero sezionale 2820/2026Numero di raccolta generale 11530/2026Data pubblicazione 28/04/2026prescelto, compete, per altro verso, al contribuente prospettare i fattiimpeditivi di tale medesima pretesa e dimostrarne l'infondatezza,utilizzando gli elementi di raffronto a sua disposizione. Fu richiamatoaltresì il principio secondo cui il provvedimento di attribuzione dellarendita catastale di un immobile è un atto tributario che inerisce al beneche ne costituisce l'oggetto, secondo una prospettiva di tipo «reale»riferita alle caratteristiche oggettive (costruttive e tipologiche in genere),che costituiscono il nucleo sostanziale della cd. «destinazione ordinaria»sicché l'idoneità del bene a produrre ricchezza va ricondotta,prioritariamente, non al concreto uso che di esso venga fatto, ma alla suadestinazione funzionale e produttiva, che va accertata in riferimento allepotenzialità d'utilizzo purché non in contrasto con la disciplina urbanistica.In conclusione, il giudice di seconde cure ritenne che non potessefondarsi, come aveva diversamente statuito il giudice di primo grado,l’attribuzione della categoria in forza dell’attività ivi in concreto svolta.Avverso la già menzionata decisione ricorre l’istituto contribuente.L’agenzia delle Entrate è rimasta intimata.In prossimità dell’udienza la ricorrente ha depositato memoriaillustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con la prima censura si denuncia, ex art. 360 comma 1, n. 4 c.p.c., laviolazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 324 c.p.c., 57 e 58 deld.lgs. n. 546 del 1992 e 2909 c.c.Il giudice di merito avrebbe frainteso la formulata eccezione diinammissibilità dell’appello per jus novorum.Nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio di omessa pronuncia, aisensi dell'art. 112 c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito siastato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili eritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che taliNumero registro generale 22036/2022Numero sezionale 2820/2026Numero di raccolta generale 11530/2026Data pubblicazione 28/04/2026istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loroesatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto,con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale diudienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire laverifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondoluogo, della decisività delle questioni prospettatevi. Pertanto, non essendodetto vizio rilevabile d'ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del"fatto processuale", intanto può esaminare direttamente gli attiprocessuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza delricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all'oneredi indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere adun'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi.Ai fini della specificità del motivo è riprodotto l’avviso, un estratto dell’attodi appello, interessato dall’eccezione, il contenuto delle deduzionieffettuate e sono stati allegati gli atti di riferimento.In sostanza il ricorrente si duole del fatto che l’Agenzia avrebbe, in sede diappello, integrato le ragioni dell’imposizione mentre il giudice di merito harespinto l’istanza qualificando l’eccezione come di inammissibilità perdifetto di deduzione di motivi specifici.Il principio secondo cui l'interpretazione delle domande, eccezioni ededuzioni delle parti dà luogo ad un giudizio di fatto, riservato al giudice dimerito, non trova applicazione quando si assume che tale interpretazioneabbia determinato un vizio riconducibile alla violazione del principio dicorrispondenza fra il chiesto e il pronunciato (art. 112 cod. proc. civ.) od aquello del tantum devolutum quantum appellatum (art. 345 cod. proc.civ.), trattandosi in tal caso della denuncia di un error in procedendo chedirettamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali e, inparticolare, delle istanze e deduzioni delle parti (Cass. Sez. 3, n.21421/2014).Numero registro generale 22036/2022Numero sezionale 2820/2026Numero di raccolta generale 11530/2026Data pubblicazione 28/04/2026Ebbene, il motivo è destituito di fondamento atteso che l’atto di appellonon introduce alcuna nuova circostanza limitandosi a perorare la bontà esufficienza della classe attribuita, alla luce della necessaria valutazionedelle caratteristiche oggettive dell’immobile richiamando a fondamentoanche la giurisprudenza di questa Corte.L’estratto riportato dal ricorrente costituisce una mera ulterioreargomentazione, posta a sostegno e difesa della ritenuta correttezza delclassamento dell’immobile, non quindi un nuovo motivo (vedi Cass. Sez. 2n. 14514/2019).Tanto trova, peraltro, riscontro nella motivazione di accoglimento delgiudice di merito che non richiama in alcun modo emergenze probatorierelative all’attività in concreto svolta nella struttura, in questione, nonessendo stata considerata come rilevante al fine della determinazione delclassamento dell’immobile.2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 360 comma 1,n. 5 c.p.c. per omesso esame di fatto decisivo oggetto di contraddittorio.Il giudice di merito avrebbe omesso di considerare che quel medesimoimmobile, di cui è stato rettificato il classamento, era statoprecedentemente classificato come B dallo stesso ente impositore.Il motivo è infondato.Va rimarcato, la censura di omesso esame di un fatto decisivo, comestatuito dalle Sezioni Unite della Corte, deve concernere un fatto storico,principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza odagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra leparti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbedeterminato un esito diverso della controversia), così che l'omesso esamedi elementi istruttori - e, a maggior ragione, di tesi difensive o argomentiprobatori - non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fattodecisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunquepreso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia datoNumero registro generale 22036/2022Numero sezionale 2820/2026Numero di raccolta generale 11530/2026Data pubblicazione 28/04/2026conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. Sez. U., n. 8053/2014 cuiadde, ex plurimis, Cass. Sez. Trib., n. 32550/2019; Cass. Sez. 2, n.20721/2018; Cass. Sez. U., n. 19881/2014).Nella specie non è configurabile detta omissione, essendosi al cospetto diun’argomentazione difensiva non avente carattere di decisività.3. È opportuno a questo punto trattare unitamente la quarta e la quintacensura.Con la quarta censura si denuncia la violazione e/o falsa applicazione degliartt. 2 e ss. del r.d. n. 1249 del 1939, nonché dell’art. 1 e ss del d.m. n.701 del 1994, in relazione all’art., 360 comma 1, n. 3 c.p.c.Il giudice di merito avrebbe ritenuto legittimo il cambio di categoria inrelazione ad un mero spostamento di spazi interni.Con il quinto motivo è denunciata la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 7 della legge n. 212 del 2000 27.7.2000, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c. La C.T.R. non avrebbe colto l’invalida motivazionedell’atto impugnato.Le due sopraindicate doglianze possono essere trattate insieme e sonoinfondate. Va ribadito che (Cass. sez. Trib., n. 31809/18; Cass. Sez. Trib.,12777/18 ed altre) in tema di classamento di immobili, qualoral'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. proceduraDOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con lamera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando glielementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio el'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi dauna diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni,mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi difatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare ledifferenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto didifesa del contribuente e sia per delimitare l'oggetto dell'eventualecontenzioso.Numero registro generale 22036/2022Numero sezionale 2820/2026Numero di raccolta generale 11530/2026Data pubblicazione 28/04/2026Nella specie l’attribuzione della rendita catastale è avvenuta a seguitodella procedura DOCFA, ossia di una procedura per definizione partecipatain cui i dati sono forniti peraltro dallo stesso contribuente e nella specienon sono stati disattesi dall’Agenzia. Pertanto, non era necessaria alcunadiversa o più pregnante motivazione dell’avviso, i cui presupposti eranonoti all’istituto contribuente.In conclusione, i motivi sono disattesi.4. Con la terza censura è denunciata la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.Il motivo è assorbito dal rigetto delle precedenti doglianze.5. Con l’ultima censura è denunciata la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 1, comma 3, del d.m. n. 701 del 1994 in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c.Il giudice di merito avrebbe errato nel ritenere ordinatorio il termine diun anno previsto dalla norma per la rettifica della rendita.Il motivo è infondato.Trova applicazione il consolidato principio secondo cui il termine di dodicimesi dalla presentazione della DOCFA, fissato dal D.M. 19 aprile 1994, n.701, art. 1 per la determinazione della rendita catastale definitiva da partedell'amministrazione finanziaria (eventualmente modificativa della renditaproposta dal contribuente), non ha natura perentoria, ma meramenteordinatoria, costituendo una modalità di esercizio dei poteri per laformazione e l'aggiornamento del catasto (Cass., Sez. Trib, n.16824/2006; Cass. Sez. Trib., nn. 19379/2008 e 19380/2008; Cass., Sez.Trib. n. 5843/2011; Cass., Sez. Trib., n. 6411/2014; Cass., Sez. Trib., n.13535/2014; Cass., Sez. Trib., n. 2995/2015; Cass., Sez. Trib. nn.3355/2015 e 3358/2015; Cass., Sez. Trib., n. 5051/2015; da ult., Cass.,Sez. Trib., n. 31574/2021 ed in senso conforme si vedano anche, per lagiurisprudenza più recente, Cass, Sez. Trib., n. 17627/2021, Cass., Sez.Trib., n. 6218/2020).Numero registro generale 22036/2022Numero sezionale 2820/2026Numero di raccolta generale 11530/2026Data pubblicazione 28/04/2026In conclusione, il ricorso è respinto.Deve, infine, darsi atto che, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterd.P.R. n. 115 del 2002 sussistono i presupposti per il versamento da partedel ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, sedovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Si dà atto che, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002 sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrentedell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, il 26.3.2026Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]